Considerato, a un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che non sembrano sussistere le condizioni per accogliere l’istanza cautelare, in quanto l’Amministrazione ha adeguatamente evidenziato le ragioni che l’hanno indotta a revoca i nullaosta rilasciati, riconducibili alla non autenticità del codice identificativo associato alla marca da bollo indicata nella domanda di nulla osta, alla quale è conseguita la contestata non veridicità della dichiarazione resa, in sede di presentazione della medesima istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
Considerato che il rilevante numero di pratiche in relazione alle quali è stata riscontrata la predetta “irregolarità” (ben 15) conferma la sistematicità della condotta da parte della ditta richiedente nella presentazione di istanze di assunzione di manodopera straniera;
Ritenuto che tale circostanza (sistematicità della contraffazione delle marche da bollo) abbia logicamente condotto lo sportello unico a ritenere che la irregolarità della marca da bollo non potesse essere circoscritta ad una mera “violazione di carattere fiscale”, tale da non impedire la conferma del nulla osta all’ingresso (come rilevato in precedenti occasioni da questa Sezione), ma costituisse elemento nuovo e autonomo tale da integrare il venir meno di uno dei presupposti essenziali alla presentazione dell’istanza di nulla osta e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno stagionale, presupposti tra i quali può anche essere considerato il vicolo di fiducia che deve necessariamente sussistere tra i privati imprenditori e le Amministrazioni preposte al controllo, menzionato nell’atto impugnato;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;
TAR PUGLIA – BARI, III – ordinanza 20.02.2026 n. 64