1.– Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione art. 330 cod. civ. per mancata esplicitazione del pregiudizio dei minori e difetto di prognosi sulla effettiva possibilità di recupero delle competenze genitoriali.
La ricorrente richiama ampi stralci dell’atto di costituzione del suo “nuovo difensore” in sede di reclamo, in cui, si afferma, avrebbe trovato una diversa giustificazione la pure contestata mancata volontà della donna di incontrare i figli.
La madre, infatti, attraverso il Servizio Sociale di Roma aveva comunicato a quello di Rovato, presso cui si trovavano i figli, collocati presso il padre, l’impossibilità di presenziare a taluni degli incontri protetti a causa, dapprima, di una contratta influenza, quindi, di un infortunio in seguito a caduta che l’aveva costretta a recarsi presso un pronto soccorso ospedaliero, e, successivamente, ad un controllo medico.
La ricorrente avrebbe richiesto al personale del servizio Sociale di Roma di spostare ad altra data l’incontro con i figli, per poi apprendere dell’impossibilità di spostare l’appuntamento e, ancora, avrebbe denunciato ai medesimi Servizi Sociali l’impossibilità di parlare con i propri figli, lamentando il riscontrato blocco delle utenze dei figli e dell’ex compagno.
Nella descritta situazione la parte avrebbe lasciato ripetuti messaggi ai Servizi Sociali senza essere ricontattata. Non vi sarebbe stata quindi la volontà della donna di abbandonare i figli e non sarebbe stato corrispondente al vero che la ricorrente si fosse resa irreperibile, disponendo i Servizi Sociali di tutti i suoi telefonici.
Neppure poi la madre si sarebbe sottratta all’adempimento dell’obbligo «alimentare» verso i figli minori, vivendo ella con il figlio maggiore in una situazione di precarietà all’interno di un piccolo contesto abitativo, godendo di un reddito di cittadinanza e di un sussidio del Comune di Roma.
La ricorrente ricorda la natura di rimedio estremo della decadenza genitoriale e la correlata violazione dell’art. 8 CEDU posto a presidio della vita familiare e del diritto alla bigenitorialità.
2.– Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 330 cod. civ., la corte territoriale avrebbe pronunciato la decadenza della ricorrente senza indicare il grave pregiudizio risentito dai minori.
La Corte d’Appello di Brescia e, prima ancora, il locale tribunale avevano pronunciato la decadenza sulla sola circostanza dell’abbandono dei figli, nella mancata adesione della madre agli incontri proposti dal Servizio Sociale di Rovato e nella sua mancata richiesta di riaverli con sé.
3.– Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 330, 337-octies, 315-bis, terzo comma, cod. proc. civ., 38 disp. att. cod. proc. civ. e «della normativa internazionale in materia di audizione di minore (art. 360 n. 3 c.p.c.)», per avere la corte di merito ritenuto superfluo l’ascolto della figlia minore N..
4.– I controricorrenti deducono l’inammissibilità o comunque la non fondatezza dell’introdotto mezzo.
4.1.– La curatrice speciale in via preliminare fa valere l’inammissibilità del ricorso perché non rispettoso dei criteri redazionali «richiesti dal protocollo in vigore», nella mancata indicazione della materia, della sintesi dei motivi e del paragrafo relativo alla descrizione dello svolgimento del processo.
La sezione dell’atto riservata ai tre motivi di ricorso, di tre sole pagine, non avrebbe poi soddisfatto i requisiti dell’autosufficienza e della specificità.
I motivi di ricorso in ogni caso offrirebbero una inammissibile rilettura del merito, non si confronterebbero con le motivazioni di rigetto adeguatamente esposte dalla Corte d’appello che avrebbe indicato, in più punti dell’impugnato decreto, le ragioni del mancato ascolto della minore N..
4.2.– Il controricorrente, N. O., deduce l’inammissibilità dell’introdotto mezzo nella integrata cd. doppia conforme, tra le pronunce di primo e secondo grado.
I motivi sarebbero altresì inammissibili per difetto di specificità e anche perché il secondo motivo, avrebbe reiterato argomenti già portati a sostegno del precedente. Quanto al terzo, la corte di merito avrebbe ben motivato circa il carattere superfluo del mancato ascolto della minore, in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’incombente non risponde ad un obbligo del giudice e la sua esclusione deve essere sostenuta da una motivazione rigorosa e adeguata (è citata, Cass. n. 4561 del 2025).
5.– La dedotta inammissibilità del ricorso per gli osservati canoni redazionali, che si vogliono non rispettosi dei criteri previsti dal “protocollo in vigore”, non lascia intendere una censura diversa da quelle tipizzata dal codice di rito, in punto di specificità ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione (art. 366, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.).
La critica, infatti, generica nella sua dizione, non riesce per il mero richiamo al “protocollo in vigore” a richiamare le regole fissate nel “Protocollo d’intesa tra Avvocati e Corte di cassazione”, rispetto alle quali comunque questa Corte ha già avuto occasione di affermare, nelle loro versioni nel tempo succedutesi, che esse, mancando di autonomia, non definiscono ragioni di nullità, inammissibilità o improcedibilità laddove non trovino giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. 29 luglio 2021, n. 21831), dovendosi, al più, intendere quale strumento esplicativo del dato normativo (per il settore penale, Cass., Sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57224).
2.– È irrilevante e quindi inammissibile l’eccezione con cui si contesta l’applicabilità al ricorso in esame della disciplina della cd. doppia conforme e quindi l’inammissibilità del mezzo dove proposto ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella identità delle questioni di fatto esaminate dai giudici di primo e secondo caso, al fine di dare soluzione alla controversia.
Si tratta infatti di censura non portata in ricorso che, negli articolati motivi, fa invece valere la violazione di norme di legge.
3.– Tanto premesso, tutti i motivi di ricorso si prestano ad una prima loro comune valutazione di inammissibilità.
Essi pagano la scelta, condivisa da tutti i motivi, di riportare nella prima e diffusa parte del ricorso, contrassegnata dall’utilizzo del carattere corsivo, ampi stralci della esposizione contenuta nella comparsa di costituzione del “nuovo difensore” dell’allora reclamante in grado di appello, in cui confluiscono, indistintamente, racconto in fatto, argomentazioni difensive, norme e principi di diritto che si assumono violati.
Il paragrafo in oggetto, il secondo del ricorso, rubricato come “Sintesi della decisione impugnata, dei motivi di ricorso e delle ragioni della sua fondatezza” denuncia, già per la sua stessa titolazione, l’indicato carattere.
La tecnica prescelta nella operata commistione, per una loro iniziale comune trattazione, tra l’esposizione del fatto processuale e quella dei motivi, che vengono poi singolarmente tratteggiati solo nella parte finale dell’atto, manca di realizzare il necessario raccordo tra i due elementi, incorrendo nella aspecificità della critica.
Nel resto.
3.1.– Il primo motivo manca di definire, con puntuale richiamo ai passaggi del decreto impugnato, dove la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 330 cod. civ. omettendo di valutare il “grave pregiudizio” risentito dai figli minori all’esito della condotta contestata alla madre, e affastella in via argomentativa dati di fatto che nella descritta fattispecie valgono, al più, a ricomporre una alternativa lettura del merito della lite.
3.2.– Il secondo motivo realizza una mera reiterazione del primo, declinato con riguardo al pregiudizio risentito dai minori quanto ai mancati incontri con la madre, e risente nella sua struttura della medesima genericità.
3.3.- Il terzo motivo sull’omesso ascolto è anch’esso inammissibile perché aspecifico e generico.
Il ricorrente non si fa carico di dedurre come e dove abbia richiesto, e sostenuto in via argomentativa, l’ascolto della minore, nata nel 2010, davanti alla corte d’appello, limitandosi a evocare i principi che assume come violati e tanto a fronte di una motivazione, piena e adeguata – con cui, pertanto, il ricorrente neppure si confronta – attraverso la quale i giudici di merito danno conto della natura destabilizzante che l’ascolto avrebbe per N., riportando, altresì, in senso convergente, il parere espresso dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, il tutto rispetto ad un incombente la cui ammissione è comunque rimessa alla discrezionalità del giudice del merito.
In tema di procedimenti minorili, il giudice che deve adottare un provvedimento nei confronti di un minore che abbia compiuto i dodici anni di età non è tenuto obbligatoriamente al suo ascolto; l’ascolto infatti, declinato nel nostro sistema come diritto del minore, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, è strumento che può essere escluso nel caso in cui venga ritenuto dal giudice manifestamente superfluo o contrario all’interesse del minore per una motivazione, forte, che operi un bilanciamento tra l’esigenza di ricostruire la volontà del minore e quella di tutelarne l’equilibrio non rinnovando, in suo pregiudizio, situazioni fonte di sofferenza fisica e psicologica (Cass., Sez. I, 08/01/2024, n. 437; Cass., Sez. I, 31 luglio 2023, n. 23247).
La corte d’appello con motivazione piena e adeguata ha dato conto del carattere destabilizzante che l’ascolto avrebbe per la minore, in un contesto familiare di faticosa ricostruzione di una solidità affettiva e di abitudini presso il padre, e la ricorrente non censura in alcun modo l’indicata motivazione in tal modo rendendo la sua critica finanche inconcludente.
4.– Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, quanto alla controricorrente curatrice speciale dei minori, ammessa al relativo beneficio.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Cass. civ., I, ord., 19.02.2026, n. 3724