I ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri comunali, hanno impugnato la delibera consiliare recante la nomina dei 5 membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, qualificati per costituire la Commissione Locale per il Paesaggio.
Ne deducono l’illegittimità, articolando due motivi di ricorso con cui sono denunciati:
1) la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2, co. 4, dello Statuto Comunale, nonché l’eccesso di potere per illogicità e sviamento, lamentando che non sia stata assicurata la presenza paritaria di uomini e donne, conformemente a quanto prevede lo Statuto per la composizione della Giunta, di norma, degli organi collegiali del Comune;
2) l’ulteriore violazione dell’art. 146, co. 6, del d.lgs. n. 42/2004, non essendosi motivato sul profilo dei candidati né identificati i criteri per individuare gli esperti.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e confutato nel merito le censure.
I ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 ed è stata fissata l’udienza per la trattazione nel merito.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
La legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale ed è circoscritta alla tutela dello ius ad officium, allorquando siano lese le loro prerogative, compromettendo il pieno espletamento del loro mandato (giurisprudenza pacifica; cfr., per tutte, la sentenza di questa Sezione dell’1/3/2024 n. 1433, p. 4: “Si premette che la legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale. Questo perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. La legittimazione attiva è pertanto circoscritta alle sole ipotesi di lesione della sfera giuridica relativa all’organo nello svolgimento delle proprie funzioni (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446). In questo senso, sussiste la legittimazione ad impugnare atti direttamente e concretamente lesivi del munus proprio del consigliere comunale. Come chiarito dalla giurisprudenza i singoli consiglieri possono impugnare le deliberazioni consiliari quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 novembre 2018, n. 6473 e 5 giugno 2018, n. 3710). La legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano, ad esempio: – ad erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; – alla violazione dell’ordine del giorno; – all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare”).
All’infuori di queste ipotesi, gli stessi non possano dirsi titolati a contestare le scelte del consesso.
Nella specie, non risultano lese le prerogative dei consiglieri comunali, i quali svolgono, nei confronti dell’atto deliberativo, censure che attengono al merito della disposta nomina.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni, attesa la natura della controversia e il rapporto intercorrente tra le parti, per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 20.02.2026 n. 1231