Premesso che, con il ricorso principale, notificato alle controparti il 27 ottobre 2025 e depositato il 4 novembre 2025, l’impresa ricorrente impugna la comunicazione del 26 settembre 2025 di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade del centro urbano di Positano e frazioni, per omessa presentazione del rapporto periodico di parità di genere del personale, impugnando contestualmente l’articolo 7 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede, tra le cause di esclusione, l’omessa presentazione del rapporto di parità di genere di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto-legge numero 77 del 2021;
Considerato che, come risulta dal verbale di gara numero 3 dell’8 ottobre 2025, la commissione di gara ha revocato, in autotutela, la proposta di esclusione della ricorrente, attivando nei confronti del medesimo operatore economico il procedimento per la sostituzione dell’impresa ausiliaria di cui all’articolo 104, comma 6, del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 36 del 2023;
Ritenuto, pertanto, improcedibile il ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata annullata in autotutela l’esclusione impugnata;
Considerato, peraltro, che, con il successivo verbale di gara numero 4 del 15 ottobre 2025, la commissione di gara ha riproposto l’esclusione dell’operatore economico ricorrente con la seguente motivazione: l’operatore non avrebbe attuato la sostituzione dell’ausiliaria alla scadenza del termine per la sostituzione dell’ausiliaria stabilito in precedenza; ad avviso della commissione di gara, per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo numero 198 del 2006, la mancata trasmissione dell’ultimo rapporto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, determinerebbe l’esclusione dalla gara; la causa di esclusione, prevista per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR-PNC, sarebbe applicabile anche agli interventi che utilizzano altre tipologie di finanziamento, in base a quanto disposto dall’articolo 57, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici; tale obbligo si estenderebbe anche all’impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 104, comma 4, lettera a) del codice dei contratti pubblici;
Considerato che, con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti il 14 novembre 2025 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente impugna l’esclusione disposta con il verbale di gara numero 4 del 15 ottobre 2025, impugnando contestualmente il verbale di gara numero 3 dell’8 ottobre 2025 con il quale la Centrale unica di committenza aveva assegnato alla ricorrente il termine di giorni sette per la sostituzione dell’ausiliaria, anziché attivare il soccorso istruttorio;
Considerato che, avverso la reiterata esclusione, parte ricorrente deduce tre motivi di impugnazione: con il primo motivo, la intrinseca contraddittorietà della richiesta di sostituzione dell’ausiliaria, non essendo stato in precedenza comunicato il sopravvenuto annullamento d’ufficio della precedente esclusione dell’impresa concorrente; con il secondo motivo, la illegittimità dell’esclusione automatica senza la previa attivazione del soccorso istruttorio, con riferimento al rapporto di parità di genere e, comunque, il mancato esame del rapporto di parità di genere trasmesso, ad ogni buon fine, dall’impresa ausiliaria della ricorrente in data 15 ottobre 2025; con il terzo motivo, in via subordinata, l’incongruità del termine di sette giorni fissato per la sostituzione dell’ausiliaria;
Ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, proposto nell’ambito del primo ricorso per motivi aggiunti, per le seguenti ragioni:
L’articolo 94 del vigente codice dei contratti pubblici, decreto legislativo numero 36 del 2023, nel disciplinare i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure d’appalto, al comma 5, c) prevede l’esclusione automatica, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
L’esclusione automatica, per mancata presentazione del rapporto sulla parità di genere al momento della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, quindi, è prevista soltanto per le procedure d’appalto relative agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR-PNC;
Diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante e da quanto eccepito dalla parte privata controinteressata, l’articolo 57, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici non ha esteso l’obbligo di presentare il rapporto sulla parità di genere a tutte le procedure d’appalto, indipendentemente dal finanziamento utilizzato;
Ed infatti, l’articolo 57 del codice dei contratti pubblici, al comma 2 bis, si limita a stabilire che l’allegato II.3 al codice prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa, ma non introduce affatto una nuova causa di esclusione e neppure estende a tutte le procedure di appalto la causa di esclusione eccezionalmente prevista dal codice per gli appalti finanziati con le risorse del PNRR-PNC;
Non risulta che la procedura di affidamento dell’appalto controverso sia stata finanziata con le suddette risorse;
Ne consegue la contrarietà con il codice degli appalti e, in particolare, con l’art. 94 del codice, della causa di esclusione stabilita dall’articolo 7 del bando di gara, che ha previsto come causa automatica di esclusione la omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 198 del 2006;
Si ritiene, quindi, che, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’articolo 10 del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha introdotto nel disciplinare di gara una causa di esclusione non prevista dalla legge, imponendo l’obbligo di presentazione del rapporto al momento della presentazione dell’offerta per la partecipazione a una procedura non sottoposta al regime speciale PNRR-PNC, di cui all’articolo 94, comma 5, c) del medesimo codice;
Ne deriva la illegittimità del provvedimento di esclusione, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, quindi, di accogliere il primo ricorso per motivi aggiunti, con l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato;
Considerato che, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 novembre 2025 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente impugna, per illegittimità derivata, la determina numero 637 del 6 novembre 2025, comunicata il 16 novembre 2025, con cui la stazione appaltante ha aggiudicato la gara al consorzio controinteressato; ad avviso della ricorrente, l’illegittimità della propria esclusione avrebbe viziato, in via derivata, tutti i successivi atti della gara, essendo stata impedita la valutazione dell’offerta legittimamente presentata dalla ricorrente;
Ritenuto meritevole di accoglimento il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto l’esito della gara è stato irrimediabilmente viziato dalla illegittima esclusione della ricorrente, alla quale è stato ingiustamente impedito di partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto;
Ritenuto, per l’effetto, di dover annullare l’aggiudicazione impugnata, senza la necessità di pronunciare sulla domanda di privazione di efficacia del contratto eventualmente stipulato in seguito all’aggiudicazione, non risultando agli atti la sopravvenuta stipulazione del contratto;
Ritenuto, infine, di porre a carico della stazione appaltante e della controinteressata costituita in giudizio le spese processuali sostenute dalla ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;
TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 20.02.2026 n. 350