Con lodo del 3 novembre 2015, il Collegio arbitrale dichiarava inammissibile l’ intervento di R.C., accertava la legittimità del recesso esercitato da G.C. dalla I. S.r.l. e, per l’effetto, condannava P.I. S.p.A. al pagamento in favore del medesimo dell’ importo complessivo di Euro 1.745.000,00, oltre ai 2/3 delle spese legali e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, compensando il rimanente 1/3.
il Tribunale di Palermo emetteva in data 4 aprile 2016 il decreto ingiuntivo n. 1588/2016, con il quale ingiungeva alla società odierna appellante di pagare al Sig. G.C. l’ importo di Euro 1.771.327,16 oltre spese.
Instaurati dalla società appellante due distinti procedimenti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’ impugnazione del lodo ex art. 808 ter, secondo comma n. 4), c.p.c. e l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, questi venivano riuniti ed, in data 23 luglio 2019, il Tribunale di Palermo emetteva la sentenza n. 3620/2019, con la quale, dichiarato legittimo l’ intervento di R.C., rigettava la domanda di nullità del lodo e, di conseguenza, anche l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da P.I. S.p.A..
La società e C.R. propongono appello.
C.G. si costituisce e resiste al gravame.
Primo motivo di impugnazione: erroneità della sentenza per non avere annullato il lodo arbitrale, in quanto relativo a domande che esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato invocata (art. 808- ter c.p.c., comma 2, n. 1, in base al quale il lodo contrattuale è annullabile dal Giudice competente secondo le disposizioni del Libro I se, tra l’altro, “gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti della clausola arbitrale e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale”.)
Secondo l’appellante l’ invocata nullità sarebbe ravvisabile sotto due distinti profili: a) posto che il recesso esercitato dall’appellato effettuato in data 15\5\2012, è divenuto efficace trascorsi 180 giorni (come previsto nello statuto), alla data della fusione per incorporazione questi aveva già perso definitivamente la qualità di socio e quindi non poteva invocare l’applicazione della clausola arbitrale di una società al quale era estraneo; b) in ogni caso, poichè il recesso riguarda la s,r,l, e non alla s.p.a. costituita successivamente, l’appellato avrebbe dovuto invocare l’applicazione della clausola arbitrale della s.r.l.
Entrambi i profili di censura sono infondati.
Infatti, a seguito dell’estinzione per incorporazione della I. s.r.l. nella I.P. s.p.a., la seconda è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi della prima e, pertanto, anche nella controversia, già insorta con la s.r.l. estinta, mentre nella s.p.a. C.G. continua a rivestire la qualità di socio, dal momento che il recesso oggetto del lodo riguarda solo la s.r.l.
Ne consegue che la clausola arbitrale applicabile alla controversia non può che essere quella della s.p.a., unica società esistente.
Peraltro, quanto alla disciplina statutaria dell’arbitrato, va rilevato che le due clausole sono del tutto sovrapponibili.
Secondo motivo di impugnazione: erroneità della sentenza impugnata per non aver accertato la nullità del lodo arbitrale per violazione di legge nell’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 34 e ss. D.Lgs. n. 5 del 2003 (art. 808-ter c.p.c., comma 2, n. 4).
contraddittoria motivazione.
Il primo giudice ha ritenuto che “Quando, come nel caso di specie, siano carenti siffatte regole di natura procedurale, in quanto la clausola compromissoria si limita a stabilire che gli arbitri decidono a maggioranza con dispensa da ogni formalità, gli arbitri possono stabilire la procedura applicabile non essendo previsto un modello legale di riferimento e potendo applicarsi anche le disposizioni di cui all’art. 35 del D.S.” (pag. 4).
Secondo l’appellante gli arbitri non hanno liberamente determinato le regole procedimentali applicabili, ma si sono erroneamente ritenuti vincolati alle norme di cui agli artt. 34 ss D.Lgs. n. 5 del 2003, dando vita ad un arbitrato sostanzialmente difforme da quello voluto dalle parti, che avevano convenuto disporsi un procedimento svincolato da ogni formalità.
Inoltre, secondo l’appellante, la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria in quanto avrebbe al contempo ritenuto ammissibile l’ intervento di C.R., in quanto l’art. 34 e ss. D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 del 2003 non è applicabile ai casi di arbitrato irrituale.
La doglianza non può essere accolta.
Infatti, l’assunto secondo cui gli arbitri hanno ritenuto di essere vincolati alla suddetta normativa, anziché avere essersi liberamente autodisciplinati in conformità della stessa è indimostrato ed apodittico; ma in ogni caso non inficerebbe in alcun modo la pronuncia di merito del lodo, ma esclusivamente la pronuncia di natura processuale di inammissibilità dell’ intervento di C.R., che infatti è stata riformata dalla sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la violazione del contraddittorio, dovendosi ritenere gli altri soci litisconsorti necessari nel giudizio arbitrale, dal momento che la sentenza, avendo pronunciato sulla liquidazione della quota di C.G. e sul suo valore, ha comportato immediate conseguenze sul patrimonio degli altri soci, incidendo sul valore delle loro partecipazioni.
Il motivo di gravame va respinto.
Infatti, il diritto di recesso e di liquidazione della quota sociale attiene a rapporti tra socio e società, quest’ultima soggetto di diritto distinto dai singoli soci; mentre la diversa ripartizione delle partecipazioni sociali e la rideterminazione del loro valore attiene a profili interni alla società, inerenti ai rapporti tra soci, del tutto estranei alla presente controversia.
Con il quarto motivo di appello, lamentano gli appellanti che avrebbe errato il primo giudice a non dichiarare la nullità del lodo per violazione della clausola arbitrale, trattandosi di controversia che esula dalle ipotesi ivi contemplate.
Infatti, la clausola arbitrale invocata e contenuta nello statuto della P.I. S.p.A. – riguarda “le eventuali controversie che sorgessero…”, quindi solo controversie successive al suo perfezionamento, mentre quella per cui è causa è sorta con il recesso intimato dal signor G.C. alla I. S.r.l. in data 29 maggio 2012, divenuto efficace il 25 novembre 2012; dunque in precedenza rispetto alla fusione per incorporazione della I. S.r.l. nella P.I. S.p.A., avvenuta il 4 agosto 2014.
Nel dettaglio: la controversia in questione è cominciata con recesso intimato dal signor G.C. alla I. S.r.l. in data 29 maggio 2012;
– il medesimo è stato contestato con delibera assembleare del 12 novembre 2012;
– la fusione per incorporazione della I. S.r.l. nella P.I. S.p.A. è stata deliberata in data 16 aprile 2014 (con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 7 maggio 2014) e attuata il 4 agosto 2014 (con relativa iscrizione nel Registro delle Imprese in data 5settembre 2014);
– l’avvio del procedimento arbitrale è avvenuto in data 22 settembre 2014 e il Sig. G.C. ha agito in arbitrato anche e soprattutto per chiedere l’accertamento della legittimità del recesso da I. S.r.l., contestata dall’assemblea dei soci di quest’ultima.
Ne deriva, secondo gli appellanti, che che G.C. ha promosso il procedimento arbitrale per far accertare la legittimità di un recesso dalla I. S.r.l. avvenuto prima della fusione di questa nella P.I. S.p.A. e che, qualora confermato, avrebbe impedito proprio quella “trasmissione della partecipazione nella società incorporante” che la sentenza impugnata pone a fondamento della propria decisione sul punto.
Una tale controversia non poteva pertanto rientrare nella competenza della clausola arbitrale contenuta nello statuto della P.I. S.p.A. al momento della fusione, infatti, ammettendo per pura ipotesi che il diritto di recesso sussistesse, G.C. vantava verso I. S.r.l. un mero credito, in quanto, proprio a seguito del recesso ormai consolidatosi in via definitiva, egli aveva già perso la qualità di socio; circostanza questa del tutto disconosciuta dal Tribunale di Palermo con la sentenza impugnata.
Inoltre, dato che il giudizio arbitrale è stato attivato per far accertare, in via principale, la legittimità del recesso da I. S.r.l. G.C. avrebbe potuto (e dovuto) attivare la clausola arbitrale dello statuto della I. S.r.l.
Ciò in quanto, in virtù del principio di autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto in cui è contenuta, l’effetto devolutivo/successorio della fusione non riguarda le clausole arbitrali contenute negli statuti delle società partecipanti all’operazione stessa.
La controversia era quindi già insorta, quanto alla domanda principale di accertamento della sussistenza della causa di recesso dedotta in arbitrato, già prima, e ben prima, che la clausola arbitrale della P.I. Spa vedesse la luce.
La censura è infondata per le medesime considerazioni già svolte nel primo motivo di appello, che qui si intendono espressamente richiamate.
Quinto motivo di appello: secondo gli appellanti il primo giudice avrebbe errato a non ritenere illegittimo il recesso del socio dalla s.r.l. per violazione delle norme di diritto che disciplinano il recesso del socio (nullità ex art. 808 ter, II comma n. 4 c.p.c.) sotto un triplice profilo: recesso condizionato (laddove il Sig. G.C. ha dichiarato di voler recedere e, al contempo, che “l’esercizio dei diritti amministrativi, patrimoniali e sociali, in genere, cesserà esclusivamente a far data dall’ integrale rimborso della propria partecipazione sociale”; condotte successive incompatibili con la volontà di recedere, termine di durata della società sancita nello statuto (anno 2100).
La doglianza non può essere accolta.
Le prime due censure sono inammissibili, in quanto dedotte per la prima volta nel presente giudizio di appello.
Infine, quanto al termine di durata della società, va rilevato che ” in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l’anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all’art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l’affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota. ” (Cass. n. 9662\2013).
Con il sesto motivo di appello si lamenta l’omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulla seguente domanda: “ritenere e dichiarare l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 808 ter n. 4 c.p.c. per erroneità illogicità e contraddittorietà manifesta in quanto gli arbitri pur avendo determinato il valore della quota della I. s.r.l. e condannato la società P.I. s.p.a. al pagamento della stessa in favore del socio G.C. non hanno determinato il valore residuo della partecipazione azionaria di quest’ultimo alla società P.I. S.p.a. che doveva essere ridotto non potendo mantenersi in capo allo stesso il 25% delle azioni attribuite in ragione proprio della quota di partizione anche alla società I. s.r.l..”.
La doglianza è infondata per le medesime considerazioni già svolte per il terzo motivo di appello, che qui si intendono espressamente richiamate.
Con il settimo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza per non avere rilevato d’ufficio la sussistenza di una causa ulteriore di nullità del lodo irrituale, avente natura negoziale, ex art. 1418 c.c., peraltro conseguenza della nullità dell’esercizio stesso del diritto di recesso, per carenza in concreto di un interesse meritevole di tutela perseguito dal lodo e, in ogni caso, per carenza di causa in concreto del medesimo.
Tale vizio del lodo deriverebbe, secondo gli appellanti, ” in quanto avrebbe l’effetto di procurare un indebito arricchimento a favore del signor G.C. e a danno della P.I. S.p.a. e dei suoi soci, e dall’altro risulterebbe privo di causa in concreto, in quanto disporrebbe la liquidazione della quota in favore del socio, senza privare il medesimo della proporzionale partecipazione al capitale della società.” La doglianza è infondata, in quanto, per un verso, il diritto alla liquidazione della quota in seguito a recesso è previsto dalla disciplina codicistica e, pertanto, non può mai dare luogo ad un indebito arricchimento.
Per altro verso, come già detto, la ripartizione interna del capitale della s.p.a. riguarda i rapporti interni tra i soci e non quelli tra singolo socio e società.
Con l’ottavo motivo di impugnazione si lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di accertamento dell’invalidità del lodo irrituale per errore essenziale ex art. 1429 c.c., in virtù della natura contrattuale del lodo irrituale.
Tale errore essenziale sarebbe integrato dai vizi del lodo sopra richiamati.
Il rigetto delle superiori doglianze comporta il rigetto della censura.
Nono motivo di impugnazione: la sentenza andrà altresì riformata per aver rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da P.I. s.p.a., destinato a essere travolto dall’accoglimento degli altri motivi di gravame.
Il rigetto degli altri motivi di gravame determina il rigetto anche di quest’ultimo motivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integramente confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
App. Palermo, sent., 19.01.2025, n. 1226