Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Denegata indennità di frequenza per l’alunno affetto da disturbi specifici dell’apprendimento

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Denegata indennità di frequenza per l’alunno affetto da disturbi specifici dell’apprendimento

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.112445, co.6, 342 c.p.c. per non avere il Tribunale pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione dell’Inps, stante la sua genericità e la mancanza di specifiche censure alla consulenza medica disposta d’ufficio in sede di a.t.p.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 1 l. n.289/90, dell’art. 1 l. n.170/10, e dell’art. 3 l. n.104/1992, per avere il Tribunale errato nel ritenere che la condizione del figlio non integrasse i requisiti per la concessione dell’indennità di frequenza.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.91 c.p.c., allegando che la riforma della pronuncia impugnata implica la riforma della pronuncia in punto spese di lite

Il primo motivo è inammissibile.

Esso infatti non rispetta il requisito dell’autosufficienza laddove deduce la genericità dell’opposizione, poiché non trascrive né riporta in modo compiuto l’atto di opposizione.

Il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha applicato i principi fatti propri da questa Corte (Cass.28817/20), secondo cui: l’indennità di frequenza richiede una difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del giovane in relazione all’età; b) il DSA non necessariamente integra tale difficoltà persistente, occorrendo verificare il singolo caso concreto.

Il Tribunale ha affermato l’esistenza del disturbo, ma non nella misura in cui questo possa compromettere il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali del minore tali da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, poiché: a) egli ha un quoziente intellettivo nella norma; b) non ha alcun insegnante di sostegno.

Tale valutazione in fatto non è incrinata da alcun elemento di fatto decisivo in senso contrario, nemmeno con riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio, la quale dà sì atto del DSA e di abilità scolastiche deficitarie, ma non descrive alcuno specifico quadro da cui si possa dire che tale deficit sia persistente e incida in modo sensibile/importante (v. Cass.28817/20) sullo sviluppo della personalità del minore.

Il terzo motivo è assorbito non essendo cassata la pronuncia d’appello.

In conclusione, il ricorso è da rigettare con condanna alle spese secondo soccombenza.

Cass. civ., lav., ord., 17.01.2026, n. 979

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live