Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Danneggiato e riconoscimento degli interessi compensativi e della mora risarcitoria a domanda di parte

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Danneggiato e riconoscimento degli interessi compensativi e della mora risarcitoria a domanda di parte

– col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1362 c.c. nonché al medesimo art. 1362 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1363,1364,1365,1366,1367,1369,1370 e 1371 c.c.; si lamenta l’errata interpretazione del contratto assicurativo intercorso tra Asl Foggia e (omissis) (ora (omissis) ritenuto esclusivamente ‘on claims made basis’.»; si sostiene che la polizza assicurativa debba essere letta come “mista”, comprendendo anche la copertura “loss occurrence” per i fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, e che la Corte di merito abbia violato i criteri ermeneutici contrattuali;

– il motivo è inammissibile;

– va premesso che «L’interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché il sindacato di legittimità può avere ad og-getto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il mede-simo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto» (Cass. Sez. 3, 12/05/2020, n. 8810, Rv. 657914-01);

– nel caso di specie, la ricorrente denuncia la violazione di molteplici criteri ermeneutici muovendo però dal presupposto che l’eseguita interpretazione letterale ex art. 1362 c.c. sia fallace o quantomeno dubbia;

– al contrario, proprio in ragione del principio per cui in claris non fit interpretatio, non vi è alcuna incertezza circa il rischio che forma oggetto della copertura assicurativa: difatti, l’art. 2.1 individua la garanzia per la responsabilità civile derivante da «fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia sancito al successivo art. 9» e quest’ultimo precisa che «la presente polizza opera per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli assicurati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, purché tali richieste siano conseguenza di eventi dannosi accaduti dal 30 giugno 2000»; appare evidente che – come già correttamente rilevato dalla Corte d’appello – la garanzia assicurativa riguarda i sinistri accaduti successivamente al 30/6/2000 (“retroattività de-cennale”), purché la richiesta di risarcimento sia rivolta all’assicurato nel periodo di efficacia della polizza (ed è questo il presupposto mancante nel caso de quo);

− la parte ricorrente fornisce una propria personale lettura (peraltro, avulsa dal dato letterale e orientata a ricondurre la garanzia all’art. 1917 c.c.) delle clausole contrattuali, mirando inammissibilmente a sovrapporla a quella tutt’altro che implausibile (e, anzi, corretta) data dal giudice di merito;

− col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1325,1343,1917 c.c.; si lamenta la esclusione della copertura assicurativa costituita dalla polizza responsabilità civile stipulata da ASL FG, per la ritenuta adeguatezza alla causa in concreto della clausola prevista all’art. 9 dello schema di po-lizza ‘responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera’», per avere la Corte d’appello ritenuto valida la clausola “claims made” senza valutare adeguatamente la causa concreta del contratto e l’equilibrio sinallagmatico, nonché la mancanza di una clausola di ultrattività che avrebbe lasciato scoperti i danni “lungolatenti”;

− il motivo è inammissibile;

− la ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello, che ha ritenuto valida la clausola claims made, perché – a suo dire – il giudice non avrebbe adeguatamente vagliato la causa concreta del contratto, l’equilibrio sinallagmatico e la mancanza di una clausola di ultrattività relativa ai danni “lungolatenti”;

– la censura sembra ignorare non soltanto la copiosa giurisprudenza sulla validità della clausola claims made (ex multis, Cass. Sez. 3, 14/11/2024, n. 29437, Rv. 672578-01), ma anche le argomentazioni del giudice d’appello che ha reputato adeguatamente salvaguardato il sinallagma (il quale, peraltro, vede da un lato il premio versato dall’assicurato e dall’altro il rischio assunto dall’assicuratore, non già un equilibrio tra le prestazioni dovute da quest’ultimo e l’esborso del primo) dalla “retroattività decennale” della copertura assicurativa, volta così a ricomprendere anche sinistri rimasti lungolatenti per un significativo lasso temporale anteriore alla stipula della polizza;

– inoltre, «In tema di assicurazione della responsabilità civile, in pre-senza di una clausola claims made impura – che estende la garanzia ai comportamenti dell’assicurato antecedenti alla data della stipulazione del con-tratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza – la mancata previsione di una c.d. sunset clause – che garantisce l’assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto – non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.» (Cass. Sez. 3, 10/06/2025, n. 15447, Rv. 675340-01);

– col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226,2043 e 2056 cod. civ.art. 112 c.p.c.; si lamenta il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pur in assenza di domanda da parte degli attori nel giudizio di primo grado.»;

– la censura è fondata;

– gli odierni ricorrenti non avevano avanzato una specifica domanda di riconoscimento di interessi compensativi, la quale non risulta neanche nelle conclusioni dell’atto di citazione di primo grado;

– in un passaggio della comparsa conclusionale nel grado di appello, la difesa degli odierni intimati si era schermita sostenendo che, anche nell’ipotesi di assenza di domanda, il giudice può teoricamente attribuire i predetti interessi; tale affermazione contrasta col più recente orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui «in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato – ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale – ha l’onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l’ufficio dal giudice» (ex aliis, da ultimo Cass. Sez. 3, 04/08/2025, n. 22441), cui la sentenza impugnata non si conforma;

− in conclusione, in accoglimento del terzo motivo e in relazione alla questione con quello posta, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame della questione concernente la contestata spettanza degli interessi compensativi e anche per le spese del giudizio di legittimità;

− per l’oggetto della causa, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti rimasti intimati indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003;

Cass. civ., III, ord., 16.01.2026, n. 888

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