Il ricorrente e la Associazione da esso rappresentata impugnano l’ordine di demolizione di cui in epigrafe avente ad oggetto una serie di opere abusive presenti nel canile sito nel comune di Massa che la Lega Nazionale per la difesa del cane ha in gestione.
Con il primo motivo gli stessi deducono in primo luogo che l’ordinanza, pur dichiarando di fondarsi sulla mancanza di autorizzazione paesaggistica, non specificherebbe la tipologia del vincolo gravante sull’area.
La censura è priva di fondamento in quanto nell’ordine di demolizione viene chiaramente indicato che l’area su cui insistono gli abusi accertati ha natura di bosco e, quindi, è soggetta al vincolo paesaggistico ex lege di cui all’art. 142 comma 1 lett. “g” del D.Lgs 42/2004.
Ciò vale di per sé a giustificare la sanzione ripristinatoria a prescindere dall’errore di classificazione come area a rischio idraulico (PIME) anziché franoso (PFME) contenuto nel provvedimento impugnato che peraltro è stato rettificato con successivo provvedimento del 8/6/2021 (non fatto oggetto di motivi aggiunti nonostante abbia ribadito la mancanza del nulla osta PFME).
Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il termine di 90 giorni assegnato dalla Amministrazione per rimuovere le opere abusive sarebbe troppo breve in relazione alla necessità di riallocare gli animali presenti sull’area.
La censura è priva di fondamento.
Il termine di 90 giorni per l’esecuzione della ordinanza non è stato discrezionalmente stabilito dalla Amministrazione ma è previsto dal comma 3 dell’art. 31 del D.p.r. 380 del 2001. Nessun vizio di irragionevolezza può quindi essere formulato contro una determinazione che ha dato mera applicazione ad una inderogabile norma di legge, fermo restando che, in relazione a comprovate necessità da valutarsi in concreto, è facoltà del Comune concedere delle proroghe qualora il destinatario dell’ordine di demolizione ne faccia motivata istanza.
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con il sistema normativo posto a protezione sia degli animali che della salute pubblica.
Anche tale rilevo è senza fondamento atteso che la tutela degli animali deve essere perseguita nell’ambito della legalità e non certo commettendo o tollerando abusi edilizi.
A ciò si aggiunga, come già detto, che eventuali esigenze di protezione degli animali presenti sull’area devono essere valutate non in sede di adozione dell’ordine di demolizione, che è atto di natura vincolata, ma in quella della sua esecuzione nell’ambito della quale l’Amministrazione ha facoltà di concedere proroghe in relazione a particolari circostanze ed esigenze.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
TAR TOSCANA, III – sentenza 18.11.2025 n. 1871