Urbanistica e edilizia – Elementi distintivi tra la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e la CILA

Urbanistica e edilizia – Elementi distintivi tra la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e la CILA

1. I provvedimenti impugnati.

1.1. In data 25 novembre 2022 l’amministratore del condominio “Repubblica” sito in Cologne (BS), presentava agli uffici comunali una CILAS avente ad oggetto un intervento di efficientamento energetico da realizzarsi ai sensi della normativa sul cosiddetto “Superbonus 110%” (art. 119 del DL 24/2020, convertito in L. n. 77/2020 e s.m.i.). L’intervento contemplava, in particolare, la sostituzione dell’esistente caldaia a gas con una caldaia a condensazione e la formazione di un cappotto termico (interventi c.d. “trainanti”), nonché la sostituzione di serramenti e infissi (interventi c.d. “trainati”), in modo tale da conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche.

1.2. Con pec del 9 gennaio 2023, il Comune richiedeva documentazione integrativa, sospendendo nelle more il termine istruttorio di 60 giorni per la definizione della pratica e preannunciando che il medesimo avrebbe ripreso a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

1.3. In data 1° settembre 2023 veniva caricata sulla piattaforma informatica del Comune una comunicazione da parte della società Ambiente e Sicurezza s.r.l., a firma del progettista e direttore dei lavori oggetto della CILAS, nella quale, con riferimento ad un non meglio precisato “intervento di riduzione del rischio sismico della costruzione”, si asseverava che i lavori, stimati in fase di progetto pari ad € 576.000,00, avevano raggiunto uno stato di avanzamento pari al 99,33%, per un importo di € 563.197,77.

1.4. Nello stesso lasso temporale, perveniva al Comune di Cologne la nota del 10 ottobre 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva all’amministrazione comunale di verificare, anche attraverso appositi accessi ai cantieri, la veridicità della predetta comunicazione ricevuta in relazione al condominio “Repubblica” (oltre che di altra analoga comunicazione ricevuta in relazione al vicino condominio “Giada”, per il quale era pure stato dichiarato il completamento del 97,29% dei lavori).

1.5. Il Comune, svolti gli opportuni accertamenti e verificato che agli atti del procedimento non risultava presentata alcuna CILAS per “intervento antisismico”, ma solo una CILAS per “efficientamento energetico” (peraltro sospesa), riscontrava la comunicazione del direttore dei lavori con pec del 29 novembre 2023, esponendo quanto sopra e “respingendo la documentazione trasmessa”. Nel contempo, il 29 novembre 2023 e il 5 dicembre 2023 l’amministrazione comunale eseguiva due sopralluoghi presso il cantiere del condominio Repubblica, e in tali occasioni accertava che non era stato effettuato alcun lavoro, sia in relazione al “sismabonus” che in relazione all’”ecobonus”, salvo il montaggio di alcuni ponteggi.

1.6. Con pec del 9 gennaio 2024, il Comune riscontrava la richiesta istruttoria di ADER comunicando l’esito dei propri accertamenti.

1.7. Alla luce di quanto accertato, con ordinanza dirigenziale n. 22 del 27 marzo 2024, il Comune disponeva, ai sensi dell’art. 27 TUE, l’immediata sospensione di ogni attività di lavorazione nel cantiere di via Repubblica n. 2 afferente al condominio Repubblica. Di seguito, con nota 3 aprile 2024 il Comune comunicava all’amministratore del condominio Repubblica e al direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, il preavviso di dichiarazione di inefficacia della CILAS per l’intervento di efficientamento energetico, assegnando termine per osservazioni. Gli interessati presentavano osservazioni con nota del 12 aprile 2024.

1.8. Quindi, con determinazione dirigenziale n. 165 del 16 aprile 2024, il Comune: a) dava atto che i lavori eseguiti nel Condominio Repubblica sono difformi dalla CILAS e per l’effetto irrogava al condominio una sanzione pecuniaria di € 1.000,00; b) dichiarava inefficace la CILAS “a causa della confusione amministrativa ingenerata dall’amministratore (di condominio) in concomitanza con il Progettista e Direttore dei Lavori, i quali hanno prodotto nel tempo documentazione contraddittoria e a volte falsa”.

Nell’articolata motivazione del provvedimento, il Comune osservava, in particolare, che “a tutt’oggi non risulta mai presentata per conto del Condominio “Repubblica” una variante alla CILAS originaria che prevedeva esclusivamente opere di efficientamento energetico. Non esiste una pratica di lavori di natura antisismica. Per tale motivo, poiché la documentazione presentata mira artatamente a legittimare lavori già posti in essere dalla ditta esecutrice, la si respinge”.

2. Il ricorso.

2.1. I due provvedimenti da ultimo citati (sospensione lavori del 27 marzo 2024 e dichiarazione di inefficacia della CILAS del 16 aprile 2024) sono stati impugnati con il ricorso in esame dinanzi a questo TAR dalla società Tita Immobiliare s.r.l., nella sua qualità di general contractor ed appaltatrice dei lavori in questione.

2.2. La ricorrente ha premesso che, alla data di proposizione del ricorso, i lavori erano stati pressochè ultimati, mancando soltanto il montaggio dei serramenti.

2.3. Ciò premesso, la ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:

1) il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l’inefficacia della CILAS sarebbe nullo per carenza assoluta di potere in capo all’amministrazione comunale; ciò in quanto la CILAS non è un provvedimento amministrativo e nessuna norma prevede il potere dell’amministrazione di sospenderne l’efficacia, tanto meno in presenza di mere irregolarità formali e non sostanziali, superabili con l’attivazione del soccorso istruttorio; nessun rilievo sostanziale sarebbe stato formulato dal Comune in ordine alla legittimità dell’intervento di adeguamento antisismico;

2) i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati su presupposti formalistici e pretestuosi, che non riguarderebbero la legittimità sostanziale dell’intervento eseguito;

3) il provvedimento di sospensione dei lavori sarebbe contraddittorio nella misura in cui l’amministrazione ha disposto la sospensione di lavori che, secondo la stessa amministrazione, non sarebbero mai iniziati;

4) il provvedimento di inefficacia della CILAS sarebbe illegittimo laddove afferma, nell’ultimo capoverso, che avverso di esso non sarebbe possibile presentare ricorso al TAR in quanto la CILAS è un atto di natura privatistica e non un provvedimento amministrativo.

2.4. In via cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati ai fini della ripresa e della ultimazione dei lavori, pena il rischio di perdita degli incentivi statali di cui al c.d. Superbonus 110%.

3. Svolgimento del processo.

3.1. Il Comune di Cologne si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rilevando come lo stesso sembrerebbe preordinato a rimediare alle dichiarazioni non veritiere rese dalla ricorrente all’Agenzia delle Entrate in ordine alla consistenza e allo stato di ultimazione dei lavori, e sottolineando, al riguardo, i gravi risvolti sul pubblico erario degli abusi concernenti le CILAS in materia di superbonus 110%.

3.2. In sede di discussione della domanda cautelare, uno dei principali profili controversi tra le parti ha riguardato l’attuale stato di avanzamento dei lavori, la parte ricorrente sostenendo che gli stessi sarebbero stati pressochè ultimati, sia quelli concernenti l’efficientamento energetico del fabbricato condominiale, sia quelli afferenti alla riduzione del rischio sismico della costruzione, mancando, allo stato, soltanto la posa degli infissi; l’amministrazione, invece, sostenendo di aver accertato, in esito ad alcuni sopralluoghi (anche a seguito della sollecitazione dell’Agenzia delle Entrate), che in realtà non sarebbe stato effettuato alcun lavoro, sia in relazione al c.d. “superbonus” che in relazione al c.d. “sismabonus”, al di fuori del montaggio di alcuni ponteggi.

4. Verificazione tecnica.

4.1. In esito all’udienza camerale del 27 giugno 2024, la Sezione ha adottato l’ordinanza collegiale n. 582 del 1 luglio 2024 con cui ha disposto verificazione tecnica al fine di accertare, in particolare, l’effettivo stato dei luoghi e l’attuale stato di avanzamento dei lavori di cui alla C.I.L.A.S. del 25 novembre 2022, rimandando all’esito di tale approfondimento l’esame della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, e quindi la decisione in ordine all’opportunità o meno di consentire alla parte ricorrente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di ultimare i lavori di cui si discute nelle more della decisione di merito del presente giudizio.

L’incarico è stato affidato al dirigente dello Sportello Edilizia del Comune di Brescia, con facoltà di delega ad uno o più funzionari o tecnici del proprio ufficio.

4.2. Al verificatore è stato chiesto di rispondere ai seguenti quesiti:

1) descriva il verificatore l’attuale stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico attualmente in corso presso il condominio in questione, allegando la pertinente documentazione (anche fotografica) e, ove possibile, quantificando l’attuale stato di avanzamento dei lavori in misura percentuale (anche per approssimazione) in rapporto al complessivo intervento indicato in progetto;

2) descriva il verificatore l’attuale stato di avanzamento dei lavori di riduzione del rischio sismico attualmente in corso presso il condominio in questione, allegando la pertinente documentazione (anche fotografica) e, ove possibile, quantificando l’attuale stato di avanzamento dei lavori in misura percentuale (anche per approssimazione) in rapporto al complessivo intervento indicato in progetto.

Con l’ordinanza sono stati fissati i termini procedimentali (particolarmente stringenti) ai fini dello svolgimento della verificazione nel contraddittorio delle parti, le quali hanno potuto presentare osservazioni sullo schema di verificazione predisposto dal verificatore, al quale il verificatore ha controdedotto nella relazione conclusiva. Per l’esame della relazione di verificazione e l’ulteriore trattazione della domanda cautelare, la causa è stata rinviata all’udienza camerale del 18 settembre 2024.

4.3. La verificazione è stata svolta personalmente dal dirigente dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Brescia, Arch. Maurizio Roggero, coadiuvato da due tecnici del proprio ufficio per le operazioni di sopralluogo, che si sono svolte in data 11 luglio 2024, alla presenza delle parti interessate. Il verificatore ha ottemperato puntualmente (anzi, in anticipo rispetto al termine assegnatogli) all’incarico peritale, depositando la relazione conclusiva in data 5 settembre 2024, dopo aver trasmesso alle parti lo schema della propria relazione in data 25 luglio 2024 e aver acquisito le osservazioni delle stesse.

4.4. All’esito di approfondita analisi della documentazione pertinente al procedimento amministrativo e della relazione di sopralluogo, il verificatore ha così risposto ai quesiti posti dal Collegio:

1) in risposta al quesito n. 1:

“le opere di efficientamento energetico, previste nella C.I.L.A.S. 086/2022, realizzate nel periodo compreso tra febbraio 2024 e l’ordinanza di sospensione dei lavori di cui al protocollo 18191/2022 del 25.11.2022, si possono quantificare circa nel 22% del totale, considerato che le stesse si riassumono in:

– posa del ponteggio su tutto il perimetro del fabbricato contabilizzato al 50% (cfr. foto n. 13);

– posa di uno strato di rivestimento termo-riflettente e termo-isolante “Bauter Italia” realizzato con nano tecnologia Bauter, solamente sulle pareti corte dell’edificio (cfr. foto n. 1);

– sostituzione di tutte le 6 caldaie e parziale realizzazione delle tubazioni fino ai contatori delle unità immobiliari (cfr. foto n. 3 e foto n. 4);

– sostituzione quasi totale dei termosifoni con elementi dotati di valvola termostatica (cfr. foto n. 6).

Non sono stati eseguite le seguenti lavorazioni:

– l’applicazione di n. 2 strati di rivestimento termo-riflettente e termo-isolante “Bauter Italia” realizzato con nanotecnologia Bauter sulle pareti lunghe del fabbricato (in sostituzione del cappotto 14 cm) (cfr. foto n. 2);

– applicazione del secondo strato di rivestimento termo-riflettente e termo-isolante “Bauter Italia” realizzato con nanotecnologia Bauter sulle pareti corte del fabbricato (in sostituzione del cappotto 14 cm);

– coibentazione della copertura;

– posa di doppio pannello isolante dell’ultimo solaio (cfr. foto n. 8);

– sostituzione dei serramenti esterni e dei portoncini d’ingresso;

– rifacimento dei balconi con inserimento di aerogel; • posa delle tende da sole in 5 unità immobiliari;

– posa dell’impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e posa di infrastruttura per ricarica veicoli elettrici”.

2) In risposta al quesito n. 2:

“le opere per il miglioramento sismico, realizzate nel periodo compreso tra febbraio 2024 e l’ordinanza di sospensione dei lavori, si possono quantificare circa nel 49% del totale considerando che le stesse si riassumono in:

– Intonaco armato con rete antiribaltamento (cfr. foto n. 9 e foto n. 10);

– Sistema antisfondellamento solai balconi (cfr. foto n. 11 e foto n. 12);

– posa del ponteggio su tutto il perimetro del fabbricato contabilizzato al 50% (cfr. foto n. 13)”.

5. Ulteriore svolgimento della fase cautelare (post verificazione).

5.1. Alla luce dell’esito della verificazione, il Collegio ha adottato l’ordinanza n. 330 del 23 settembre 2024, con la quale ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha sospeso l’esecuzione degli atti impugnati, nei sensi e con le cautele di cui in motivazione, fissando l’udienza pubblica per la discussione del merito per il giorno 15 ottobre 2025 e compensando le spese della fase cautelare.

Ha osservato il Collegio in motivazione:

“3.1. La verificazione tecnica ha accertato che i lavori sono stati avviati, anche se sono in una fase ancora iniziale quanto alle opere di efficientamento energetico (circa il 22%) e in una fase intermedia quanto alle opere di riduzione del rischio sismico (circa il 49%).

3.2. Tale constatazione, se da un lato smentisce il contenuto della comunicazione del 1 settembre 2023 con cui i tecnici di parte ricorrente avevano comunicato al Comune e ad ADER di avere pressochè ultimato l’intervento di riduzione del rischio sismico, dall’altro attesta che i lavori non sono meramente fittizi ma sono in corso di realizzazione.

3.3. In ordine all’erogazione degli incentivi statali richiesti dal committente condominio (c.d. ecobonus e sismabonus) la parte ricorrente ha dichiarato nella propria memoria cautelare che la Direzione provinciale di Brescia dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle incongruenze emerse a seguito dei sopralluoghi comunali tra lo stato di fatto dei lavori e quanto comunicato dalla ditta, avrebbe “stornato” le somme relative agli incentivi (in atti sono state prodotte alcune comunicazioni telematiche di ADER dell’ottobre 2023 dalle quali sembrerebbe di comprendere che l’Agenzia abbia “sospeso gli effetti della comunicazione ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge n.34 del 2020”, riservandosi di procedere a successive verifiche e approfondimenti).

3.3. In tale contesto, ritiene il Collegio che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a fronte dell’interesse della ricorrente (e del Condominio committente) a proseguire e completare i lavori, sia per ragioni sostanziali afferenti alla manutenzione e valorizzazione dell’immobile, sia per rispettare le scadenze correlate agli incentivi di legge, non vi sia un interesse sostanziale del Comune ad opporvisi, tenuto conto che:

(i) i lavori di efficientamento energetico sembrano esulare dall’oggetto dei provvedimenti impugnati, che attengono esclusivamente a quelli di riduzione del rischio sismico; la circostanza è stata confermata dall’amministrazione anche negli scritti difensivi depositati in giudizio;

(ii) anche rispetto ai lavori di riduzione del rischio sismico, le ragioni addotte dall’amministrazione a fondamento degli atti impugnati sembrano, allo stato – e salvi gli approfondimenti che potranno essere compiuti nella fase di merito – di carattere più procedimentale che sostanziale, non essendo stato contestato il carattere abusivo o non pertinente degli interventi previsti, ma soltanto alcune irritualità procedimentali nella presentazione della variante alla CILAS originaria.

3.4. Certamente, sotto il profilo degli incentivi statali correlati agli interventi in questione – che peraltro non riguardano direttamente l’oggetto del presente giudizio – gli enti competenti saranno chiamati in futuro a verificare con particolare attenzione l’effettività e la reale consistenza degli stati di avanzamento dei lavori comunicati dall’interessata, a tutela del pubblico erario.

3.5. A tal fine, si autorizza il Comune di Cologne a trasmettere all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente copia della presente ordinanza e della relazione di verificazione.

4. Alla luce delle considerazioni e precisazioni di cui sopra, la domanda cautelare di parte ricorrente può essere accolta, con la conseguente sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati ai fini della prosecuzione dei lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico afferenti al Condominio committente, nei sensi e con le cautele sopra individuate”.

5.2. L’ordinanza, nel compensare le spese della fase cautelare, ha rinviato alla sentenza definitiva la liquidazione del compenso del verificatore e la regolazione del relativo onere.

5.3. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando, in punto di fatto, che nelle more del giudizio i lavori sono stati ultimati (in data 1 luglio 2025), come da dichiarazione di fine lavori del 8 agosto 2025 (prodotta in atti e depositata in pari data presso lo Sportello Unico del Comune di Cologne), e come comprovato dagli ulteriori atti prodotti in giudizio in data 29 agosto 2025, tra cui la documentazione attinente ai profili di efficientamento energetico trasmessa ad ENEA in data 4 settembre 2025. Alla luce di tali sopravvenienze, secondo parte ricorrente gli atti impugnati sarebbero stati “superati de facto”, tanto che sarebbe persino opportuno che il Comune provvedesse a ritirarli in autotutela.

5.4. La difesa comunale ha depositato una breve memoria di replica, evidenziando che in esito all’ordinanza cautelare di questo TAR e sino in prossimità dell’udienza di merito il Comune non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione in merito ai lavori posti in essere dalla ricorrente. Ha insistito, pertanto, per il rigetto del ricorso.

5.5. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Decisione.

Il ricorso è fondato.

In particolare, è fondato e assorbente il primo motivo.

6.1. La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 17 luglio 2025, n. 6322) ha chiarito, attraverso un’ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo, che il Collegio condivide, che:

– l’istituto della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) non può essere completamente equiparato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in quanto la normativa vigente non prevede per la CILA poteri inibitori o di autotutela spettanti all’amministrazione comunale, ma solo poteri di vigilanza e sanzionatori per il caso di mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001;

– la diversa formulazione normativa prevista per la CILA non appare il frutto di una dimenticanza del legislatore e non consente, dunque, il ricorso all’interpretazione analogica; la previsione di poteri solo sanzionatori, infatti, corrisponde ad una precisa ratio, consistente nel limitare l’ingerenza dei poteri pubblici in presenza di un’attività privata a limitato impatto sul territorio e, come tale, passibile di essere oggetto di sola comunicazione di inizio lavori;

– la CILA, infatti, ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza che le successive verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale;

– in altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato;

– ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA).

– con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA, e in ciò, dunque, consiste la distinzione più rilevante tra gli istituti della CILA e della SCIA;

– ciò non esclude – ha precisato il Consiglio di Stato nella richiamata sentenza – che anche in relazione alla CILA la P.A. possa pur sempre esercitare i propri poteri di vigilanza di cui agli artt. 27 ss., d.P.R. n. 380/2001 “al ricorrere di ipotesi di abuso”, ed in particolare nel caso in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire o la SCIA o comunque in violazione della normativa in materia;

– in questi casi, e solo in questi casi, l’Amministrazione continua a disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, laddove fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonchè delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

6.2. Nel caso di specie, con i provvedimenti impugnati l’amministrazione comunale è intervenuta a sospendere l’efficacia della CILAS della ricorrente, non a fronte di un intervento ritenuto abusivo, ossia di un intervento che, ad avviso dell’amministrazione, avrebbe richiesto il permesso di costruire o la SCIA o che comunque si poneva in violazione della normativa di settore, ma per l’asserita “confusione” ingenerata dalla ricorrente nel procedimento amministrativo per il fatto di aver presentato documentazione contraddittoria (in ordine all’inclusione nell’intervento dei lavori di natura antisismica, non oggetto della CILA originaria) e in parte asseritamente falsa (in merito allo stato e alla consistenza dei lavori). Si tratta di profili, osserva il Collegio, in relazione ai quali non appare esercitabile, secondo la giurisprudenza sopra citata, il potere sospensivo dell’amministrazione, ma soltanto quello di verifica ex post circa la corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli oggetto della CILA.

6.3. Allo stato, la ricorrente ha dedotto che i lavori sono stati ultimati, allegando documentazione a conforto. A questo punto, compete all’amministrazione comunale disporre le opportune verifiche al fine di accertare la correttezza di quanto realizzato e la sua corrispondenza alle CILA (originaria e in variante) allegate dalla ricorrente in seno al procedimento amministrativo.

6.4. Soltanto all’esito di tale verifica, in caso di parziale o totale difformità di quanto realizzato rispetto al progetto oggetto delle CILA, l’amministrazione potrà adottare provvedimenti di carattere repressivo e sanzionatorio.

7. Conclusioni.

7.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti sopra precisati.

7.2. Resta assorbita ogni censura residua.

7.3. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, stante la particolarità e la relativa novità delle questioni esaminate (e dell’orientamento giurisprudenziale condiviso in sentenza).

7.4. L’onere economico della verificazione viene posto a carico solidale delle parti nei confronti del soggetto verificatore, con ripartizione interna dell’importo liquidato nella misura del 50% a carico di ciascuna.

7.5. Il compenso del verificatore viene liquidato nell’importo di € 2.451,69 (duemilaquattrocentocinquantuno/69), come da nota spese prodotta in atti, ritenuta congrua e proporzionata all’incarico svolto. L’importo dovrà essere versato direttamente all’arch. Maurizio Roggero mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato nella nota spese depositata il 5 settembre 2024.

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, II – sentenza 10.11.2025 n. 1014

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