1 – Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità del provvedimento prot. n. 0023398 del 25/6/2023 con il quale il Dirigente del settore tecnico del Comune di Sant’Antonio Abate ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica ambientale (di seguito anche solo AUA) rilasciata in favore della Ital Butter s.r.l. con provvedimento n. 8 del 14 novembre 2022.
A fondamento dell’atto di decadenza l’Amministrazione ha posto l’avvenuta emanazione delle ordinanze di demolizione nn. 26 e 30 del 2023 (facenti seguito, rispettivamente, al diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 326/03 e al diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 724/94 relativi all’opificio industriale), non senza evidenziare che il provvedimento di autorizzazione prevedeva espressamente la decadenza per l’ipotesi di rigetto definitivo delle pratiche di condono ancora in fase istruttoria.
Con l’atto impugnato, il Comune ha, altresì, respinto l’istanza di subingresso dell’odierna ricorrente (affittuaria dell’azienda della Ital Butter s.r.l.) nella titolarità dell’autorizzazione unica ambientale.
1.1 – Avverso tale provvedimento è insorta New Ital Butter s.r.l., affittuaria dell’azienda esercente attività di produzione di burro nello stabilimento sito in S. Antonio Abate, alla Via Quasimodo – Via Scafati n.22 e 283/B, formulando le censure di seguito sintetizzate:
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: LEGGE 241/90 E SS.MM.II. ART.7 E 10BIS. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETA’. LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis l. n. 241/90 non hanno consentito di evidenziare la pendenza di ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti di diniego e di demolizione citati nell’atto;
– SULLA NON DEFINITIVITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DEL CONDONO PER LA PENDENZA DI GIUDIZI AMMINISTRATIVI. ECCESSO DI POTERE. ERREONEITA’ DEI PRE-SUPPOSTI GIURIDICI E FATTUALI: pendendo i ricorsi in sede giurisdizionale, i provvedimenti citati nell’atto di decadenza non potevano essere intesi come definitivi e, dunque, idonei a legittimare il provvedimento di decadenza;
– ILLEGITTIMITA’ DERIVATA: sull’atto impugnato si riverberano i vizi degli atti gravati con i ricorsi nn. 732/2023, 1015/2023, 1757/2023 e 1988/2023;
– INFONDATEZZA NEL MERITO. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI FATTUALI. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETA’. SVIAMENTO: l’ordinanza numero 30/23 avente ad oggetto la demolizione dell’intero complesso industriale non è mai stata notificata alla società concedente;
– SUL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI VOLTURA. ILLEGITTIMITA’. ECCESSO DI PO-TERE. CONTRADDITTORIETA’. SVIAMENTO: l’istanza di subingresso nell’autorizzazione unica ambientale è stata presentata il 22/12/22 cosicché sulla stessa deve considerarsi formato il silenzio assenso.
2 – Il Comune di Sant’Antonio Abate ha resistito all’impugnativa chiedendone il rigetto.
3 – Accolta l’istanza cautelare, previa assegnazione della causa alla sezione VII presso cui erano già incardinati i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di diniego di condono edilizio e le successive ordinanze di demolizione, alla pubblica udienza del 16/10/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 – Il primo motivo è infondato.
In punto di diritto si osserva che “l’insediamento e lo svolgimento di attività produttivo-artigianali, quale è quella in esame, non possono prescindere della compatibilità urbanistico-edilizia dell’attività sul territorio, costituendo essa un evidente presupposto affinché l’attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/08/2020, n. 5191/2020), ravvisandosi una stretta ‘interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico (ai quali è riconducibile la problematica agitata in questa sede, inerente alla impossibilità di rilasciare l’autorizzazione unica ambientale con riguardo ad impianti non in regola sotto il profilo urbanistico-edilizio) e commerciali; per giurisprudenza costante e condivisa, dunque, il titolo abilitativo all’esercizio di un’attività commerciale presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei locali interessati (tra le altre, cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 23/10/2015 n. 4880)” – così Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 4099/2024 in fattispecie relativa all’archiviazione dell’istanza di AUA presentata dalla ricorrente in quel giudizio, in ragione della adozione di ordinanza di demolizione.
Da quanto precede deriva che legittimamente il Comune ha disposto (secondo quanto peraltro già preannunciato all’atto del rilascio dell’AUA) la decadenza dell’autorizzazione, essendo risultato l’opificio industriale non conforme sotto il profilo urbanistico, stante il non favorevole esito dei due procedimenti di condono.
4.1 – La pendenza dei ricorsi avverso i provvedimenti presupposti nell’atto di decadenza non inficia la legittimità di quest’ultimo, in disparte eventuali valutazioni – di esclusiva pertinenza del Comune – circa l’opportunità di attendere l’esito dei giudizi in corso.
4.2 – Da quanto precede opina il Tribunale che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non abbia leso le garanzie partecipative della ricorrente.
4.3 – La censura relativa all’omessa notifica dell’ordinanza n. 30/2023 alla concedente Ital Butter s.r.l. non è assistita dal necessario interesse personale.
4.4 – Il motivo che fa leva sull’illegittimità derivata dai provvedimenti presupposti va disatteso, stante il rigetto dei ricorsi n.732/2023, n.1015/2023, n. 4686/23, 1757/2023 e 1988/2023.
5 – L’infondatezza delle censure agitate nei confronti della statuizione di decadenza dell’AUA determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento del diniego di subingresso nell’AUA: a fronte della statuita (legittima) decadenza dell’autorizzazione, è evidente che recede qualsiasi interesse rispetto all’accertamento del mutamento di titolarità asseritamente verificatosi per il maturarsi del silenzio assenso sull’istanza di voltura.
6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VII – sentenza 10.11.2025 n. 7278