*Stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno e sussistenza di reati ostativi ex. art. 380 c.p.p., denegato automatismo preclusivo e valutazione bilanciata tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti

*Stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno e sussistenza di reati ostativi ex. art. 380 c.p.p., denegato automatismo preclusivo e valutazione bilanciata tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti

1. Il sig. -OMISSIS-, straniero di nazionalità filippina, ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Milano, il decreto datato 16 dicembre 2021, con il quale la Questura di Milano ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilevando la commissione di reati ostativi alla concessione del titolo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (essendo lo straniero risultato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa per tentata rapina e lesioni personali, con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2020).

2. Il ricorrente ha dedotto censure di difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando la violazione dell’art. 27, comma 2 della Costituzione in relazione alla mancata valutazione del suo grado di inserimento lavorativo e sociale, essendosi l’Amministrazione determinata sulla base della sola commissione di una fattispecie di reato automaticamente ostativa alla concessione del titolo, senza una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente e senza valorizzare la condotta collaborativa da questi tenuta durante il processo penale, l’offerta risarcitoria nei confronti della persona offesa e l’assenza di precedenti penali, durante la lunga permanenza sul territorio nazionale fin dall’anno 2015.

3. Il T.a.r. ha respinto il gravame, ritenendo che la condanna per uno dei reati previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, tra cui rientra il delitto di rapina, preclude automaticamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino extracomunitario, precisando altresì che lo straniero non vantava alcun legame familiare sul territorio nazionale, non potendo trovare pertanto applicazione l’art. 29 del medesimo decreto legislativo, che impone all’Amministrazione di bilanciare l’interesse pubblico con quello privato del richiedente.

4. Lo straniero ha impugnato la sentenza riproponendo in chiave critica i motivi di ricorso già formulati in primo grado, deducendo che il rigetto impugnato si fonda esclusivamente sulla sussistenza di un solo precedente penale, per cui peraltro è in corso procedimento di riabilitazione, non avendo l’Amministrazione valutato gli altri elementi di integrazione socio-lavorativa, l’assenza di pericolosità sociale e la presenza di legami sul territorio nazionale, ove risiede stabilmente un fratello, titolare di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo UE.

5. La Questura di Milano ed il Ministero dell’Interno si sono costituiti per resistere al gravame.

6. All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2026, emersi i presupposti per una decisione in forma semplificata e dato avviso alle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello non è fondato.

8. La giurisprudenza consolidata di questa Sezione ha reiteratamente chiarito che la condanna per un reato nelle materie espressamente indicate dal legislatore (in particolare per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale) è ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 5 aprile 2021 n. 3120; id. 4 maggio 2018, n. 2664), secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità (Corte cost., n. 172/2012 e n. 227/2014).

9. La gravità dei reati cd. ostativi e il grave disvalore che il legislatore attribuisce agli stessi “a monte”, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, implica che le relative condanne dell’extracomunitario siano ostative all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, senza che rilevi la concessione della sospensione condizionale della pena, che non fa venire meno la commissione del reato, così come l’estinzione del reato o della pena (Consiglio di Stato sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8343).

10. Diverse indicazioni non possono essere tratte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

11. Ed infatti, tale decisione si riferisce alle diverse ipotesi di reati commessi e rientranti nel novero dell’art. 381 c.p.p. (e non dell’art. 380 del medesimo codice) e la Corte ha chiarito che al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), precisando che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005).

12. Come ribadito dalla Corte, pertanto, il legislatore, nell’esercizio di tale discrezionalità, «può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni»: ciò, tuttavia, alla condizione che simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., tra l’esigenza, da un lato, di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione» (sentenza n. 202 del 2013, che richiama la sentenza n. 172 del 2012).

13. La Corte ha dunque concluso che “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (ex plurimis, sentenze n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 213 e n. 57 del 2013), sussistendo l’irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex plurimis, sentenza n. 213 del 2013, nello stesso senso, sentenze n. 202 e n. 57 del 2013)”.

14. Nel caso di specie, i reati commessi ed accertati dalla sentenza di condanna del Tribunale di Milano, allegata agli atti, concernono fatti di tentata rapina e lesioni personali, che costituiscono fattispecie delittuose gravi, poiché offendono direttamente la persona umana.

15. Deve peraltro ritenersi preclusa la possibilità di formulare, in relazione a tali ipotesi delittuose, una ipotesi di accadimento reale contraria alla generalizzazione posta a base della presunzione, poiché, come si evince dalla già citata sentenza di condanna del Tribunale di Milano, lo straniero risulta aver commesso fatti violenti a danni di altro straniero, scaraventandogli sul volto un oggetto in vetro e colpendolo con pugni, al fine di farsi consegnare un portafogli.

16. Tali gravi comportamenti, pertanto, confermano la ragionevolezza della prognosi di pericolosità riconnessa alla presunzione recata dalla norma, conclamando la razionalità della valutazione di pericolosità sociale formulata dalla Questura.

17. Venendo alla censura relativa alla mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, della condizione lavorativa dello straniero e dei suoi legami familiari, deve osservarsi, quanto alla prima, che la condizione di regolare svolgimento di attività lavorativa sul territorio non confligge con la valutazione di pericolosità sociale formulata dalla Questura, ponendosi su basi del tutto diverse.

18. Quanto alla sussistenza dei legami familiari, rileva l’art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui la norma prevede che “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

19. Ebbene, la norma si riferisce allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, condizione questa diversa da quella dell’odierno appellante, che ha vantato solo la presenza di un fratello sul territorio nazionale.

20. A ciò deve aggiungersi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il rispetto della vita familiare non può reputarsi aprioristicamente prevalente, alla stregua di un diritto tiranno non certo rinvenibile nella nostra carta costituzionale (Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85) poiché diversamente opinando la formazione di una famiglia in Italia diverrebbe per assurdo una sorta di “scudo” per la permanenza nel territorio italiano (Consiglio di Stato sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654; id. 5 giugno 2020, n. 3204; id. 27 novembre 2018, n. 6700).

21. L’appello deve essere conseguentemente respinto.

22. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 09.02.2026 n. 996

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