Reato – Maltrattamenti e insufficienza di una sola videoripresa per fondare l’arresto

Reato – Maltrattamenti e insufficienza di una sola videoripresa per fondare l’arresto

1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato.

2. Il Giudice per le indagini preliminari, che non ha convalidato l’arresto di polizia giudiziaria (e non ha disposto l’applicazione della misura cautelare), a sostegno di tale decisione, ha correttamente argomentato come, per poter rilevare ai fini della misura precautelare, la videoripresa, ove non contornata da altri elementi indiziari, deve dar conto di una condotta lesiva non isolata, ma di contegni ascrivibili ad un più ampio contesto di reiterata sopraffazione della persona offesa.

E, in sostanza, ha escluso fossero ravvisabili sia gli uni (gli elementi indiziari diversi dalla documentazione) sia l’altra (una documentazione espressiva di reiterata sopraffazione).

In particolare, quanto al primo aspetto, nell’ordinanza si trova precisato: che le forze dell’ordine, al loro arrivo, non trovarono l’indagato in casa, bensì dai vicini di pianerottolo; che la persona offesa si recò presso la Questura a raccontare quello che era successo, senza tuttavia sporgere denuncia; che, quando la donna tornò a casa con il figlio, notò il marito sotto casa; che questi non aveva le chiavi per entrare e, senza apparente motivo, sferrò un pugno allo specchietto retrovisore della macchina (a lui intestata ma in uso alla moglie), scena – quest’ultima – del pari ripresa dal figlio; che il giorno dopo la persona offesa sporse formale denuncia, consegnando le videoregistrazioni.

Quanto al secondo aspetto, il Giudice ha rappresentato che i dati ricavabili dal dispositivo non erano univoci. Nei filmati agli atti erano infatti riprese: due lattine di birra nella spazzatura; l’indagato che dormiva sul divano; il figlio che lo bloccava sul divano; la reazione dell’imputato; il figlio che cercava di spingerlo fuori di casa.

Si udivano, inoltre, indistinguibili versi di lamento ed il figlio dire alla madre di chiamare subito i Carabinieri.

3. Ciò riportato, ai fini di un esatto inquadramento del caso in oggetto, vanno brevemente ricordati i principi generali in materia di arresto in flagranza (art. 380 cod. proc. pen.), per poi contestualizzarli con riferimento alla flagranza differita (art. 382-bis cod. proc. pen.), con particolare riguardo alle ipotesi di reati abituali e, nella specie, ai maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).

3.1. In tale prospettiva, è utile premettere che, in sede di convalida dell’arresto, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto stesso.

Ciò implica sì un controllo di (mera) ragionevolezza, in una chiave di lettura la quale non cada né sulla gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né sull’apprezzamento sulla responsabilità (accertamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito) (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

Ma resta del pari imprescindibile, come precisato dalla medesima giurisprudenza, che il reato per cui è consentito l’arresto – sebbene nei termini appena indicati (di una valutazione, in certo senso, ex ante) – sia pur sempre ipotizzabile, nel senso che se ne devono ravvisare I presupposti fattuali.

3.2. Tali basilari principi trovano un’applicazione piana in relazione ai reati istantanei, vieppiù se dotati di una “materialità naturalistica” (condizione che consente di più facilmente “cogliere” il reo nella realizzazione del fatto), ma meno agevole nei reati abituali, specie ove la tipicità legislativa, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), non esiga giocoforza la realizzazione di condotte “fisiche” ma si concreti essenzialmente nella produzione di un “evento psicologico” (come tale, meno afferrabile), qual è lo stato di vessazione della persona offesa.

3.3. Allo scopo di evitare indebite restrizioni della libertà personale – e, dunque, nel segno di una lettura costituzionalmente orientata del sistema -, questa Corte ha quindi inteso i presupposti della flagranza dei maltrattamenti in famiglia, nel caso di arresto di polizia giudiziaria, in termini restrittivi.

Ha richiesto, cioè, che l’episodio cui assiste la polizia giudiziaria, pur non integrando un’autonoma ipotesi di reato, si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione (ex multis, Sez. 6, n. 21900 del 03/04/2014, E.B., Rv. 259770; Sez. 6, n. 34551 del 09/05/2013, P., Rv. 256128).

Ed ha riconosciuto, di conseguenza, la legittimità dell’arresto per esempio in casi in cui tale situazione fosse desumibile dalla constatazione, da parte delle forze dell’ordine, delle condizioni dell’abitazione, dalle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento d’urgenza, dalle condizioni soggettive in cui è stata trovata la persona offesa, dal comportamento del presunto reo al momento dell’arrivo degli operanti (come quando, nonostante la presenza degli stessi, questi non riesca ad evitare di continuare ad inveire contro la vittima (come in Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085).

3.4. Passando alla “flagranza differita” di cui all’art. 382-bis cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 10, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168) – e ricordato che, a mente di tale disposizione, si considera in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione video, fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica nella quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti autore dei delitti sopraindicati (sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto) -, deve avvertirsi che i principi in precedenza richiamati a proposito della flagranza tout court non soltanto non trovano in questa materia deroghe, ma devono orientare la lettura dell’interprete con rigore, semmai, accentuato.

Per un verso, infatti, nell’art. 382-bis cod. proc. pen. ciò che muta è soltanto la modalità con cui viene constatata la realizzazione del reato, che cessa di essere “diretta” per divenire invece mediata da una qualche forma di foto-, video- oppure audio-documentazione (in tal senso, Sez. 6, n. 16668 del 20/03/2024, Z., non mass., richiamata dal ricorrente).

Per altro verso, nelle situazioni a sviluppo fenomenologico “complesso”, come i maltrattamenti in famiglia, proprio la circostanza che le condotte non si compiano sotto la diretta percezione degli operanti (e la speculare “selezione” soltanto di alcune di esse nel documento) ne rende l’apprezzamento vieppiù delicato.

Ciò emerge, d’altronde, pensando al fatto che il citato art. 382-bis cod. proc. pen. ha il suo ascendente nell’analoga misura precautelare a suo tempo introdotta dal d. I. 20 agosto 2001, n. 336, quando la flagranza differita fu prevista nel contesto della repressione di episodi di violenza realizzati in occasione delle manifestazioni sportive: in un ambito, cioè, segnato per lo più da comportamenti istantanei o comunque destinati ad esaurire la loro portata lesiva in un breve arco di tempo, e per aggiunta dotati di una “fisicità” che li rende facilmente conoscibili.

I maltrattamenti in famiglia, invece, oltre ad essere caratterizzati dal richiamato requisito dell’abitualità e a configurare, quindi, un reato di durata, sono integrabili da condotte vuoi anche, di per sé, prive di rilievo penale e a volte impalpabili, che esigono una (delicata) considerazione complessiva, fondata sulla riduzione ad “unità di senso” di elementi plurimi, dai quali deve peraltro emergere altresì la prova del dolo di sopraffazione nell’imputato.

Si comprende, dunque, che, allo scopo di evitare indebite restrizioni della libertà personale nei casi della flagranza differita, la valutazione della polizia giudiziaria, inevitabilmente fondata su una base conoscitiva – per le ragioni esposte – “doppiamente” parziale, sarà legittima se avrà attinto a plurimi elementi indiziari e che il numero o la pregnanza di questi ultimi dovrà trovare naturale “compensazione” nel contenuto delle riprese prodotte: nel senso che, là dove tali elementi siano non siano molti o siano non particolarmente significativi, occorrerà che dalle riprese emerga con massima evidenza il disvalore dei comportamenti, così da indiziarne il plausibile inserimento in un contesto maltrattante.

3.5. Per tale ragione, non risulta pertinente la sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 6, n. 16658 del 20/03/2024, Z., non mass.) e da questi posta alla base della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

Nel caso oggetto di tale decisione, questa Corte sì accolse il ricorso del pubblico ministero sulla mancata convalida dell’arresto, ma in presenza della documentazione di episodi ben più pregnanti di quelli, riportati sub § 2), che rilevano nel procedimento in esame.

Dalla motivazione della pronuncia emerge, infatti, come fossero stati prodotti: un filmato che documentava un litigio all’esito del quale l’indagato strattonò la convivente con violenza, tentò di afferrarla per il collo e la colpì alla testa e poi con calci alle gambe; altre due videoriprese dell’indagato che litigava con la persona offesa, procurandole un taglio al dito per sottrarle le chiavi dell’abitazione; un altro filmato ancora che documentava un’aggressione alla persona offesa la quale ne riportò lesioni refertate in sette giorni di guarigione (pur avendo la donna reagito, prendendo l’indagato per il collo e mordendolo alla spalla). Il tutto supportato dal racconto della persona offesa, la quale riferì di essere stata, tra l’altro, precedentemente chiusa nell’ascensore dal suo aggressore, e, in altre occasioni, da lui spinta, minacciata con un coltello e ingiuriata, anche mentre era in stato di gravidanza.

Per contro, nel caso in esame, la documentazione ha dato atto, oltre che del colpo inferto allo specchietto dell’auto di proprietà dell’indagato ma in uso alla vittima, di meri, per quanto eventualmente accesi, diverbi tra l’uomo e il figlio: nemmeno di un contrasto con la persona offesa, sulle cui dichiarazioni, in sede di denuncia, finisce, pertanto, con l’essere fondata, in via esclusiva, l’asserita evidenza dei maltrattamenti.

4. In conclusione, sebbene non possa non convenirsi con il ricorrente quando rileva che è ontologicamente impossibile che un singolo video esponga compiutamente l’insieme di tutte le condotte maltrattanti, va ribadita la regula iuris – alla quale fanno da sfondo “culturale” i principi evidenziati nel § 3.4 e alla quale si è attenuto il Giudice nel procedimento in oggetto – in base alla quale, ai fini dell’arresto in flagranza differita di cui all’art. 382-ò/s cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10 legge 24 novembre 2023, n. 168, la documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l’abitualità, devono dare inequivocabilmente atto di una condotta lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all’agente.

4.1. In questi quasi testuali termini ha, d’altronde, già deciso questa Corte (Sez. 6, n. 16999 del 17/03/2025, P., Rv. 288035), respingendo il ricorso del pubblico ministero perché il video prodotto aveva documentato l’attuazione di un intento incendiario di due autovetture a distanza di poche ore dalla relativa minacce, ma la denuncia sporta all’arrivo della polizia giudiziaria non conteneva elementi dirimenti tali da lasciare ipotizzare la configurabilità del reato né – soprattutto – l’abitualità della condotta era derivabile da pregresse conoscenze, desumibili, per esempio, da precedenti denunce della vittima.

4.2. A specificazione di tale arresto e per le ragioni esposte, può soltanto aggiungersi che assai di rado, in tema di maltrattamenti, la documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica sarà integrabile dalla sola denuncia della persona offesa, a tal fine occorrendo, piuttosto, che ricorrano elementi indiziari ulteriori, perché soltanto dagli uni (gli elementi indiziari ulteriori) e dall’altra (la documentazione di cui alla disposizione processual-penalistica) potrà solitamente evincersi l’evidenza sia della proiezione nel tempo delle condotte prevaricanti sia della loro finalizzazione a produrre quello stato vessazione che, secondo il diritto vivente, rappresenta l’evento costitutivo del reato.

Cass. pen., VI, ud. dep. 05.02.2026, n. 4834

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