Sport – Radiazione della squadra e rinnovo del DASPO con convalida, nessuna scorciatoia

Sport – Radiazione della squadra e rinnovo del DASPO con convalida, nessuna scorciatoia

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo; ciò che rende irrilevante l’esame del secondo.

2. All’imputato è stata contestata la violazione del DASPO emesso il 4 ottobre 2019, convalidato dal Giudice per indagini preliminari in data 7 ottobre 2019, per le manifestazioni sportive della squadra del (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto pretestuosa la prospettazione difensiva basata sull’inefficacia del provvedimento di sottoposizione all’obbligo di presentazione in relazione alle partite disputate dalla (OMISSIS), perché la ragione del provvedimento di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 risiedeva nell’assicurare l’allontanamento del destinatario – tifoso particolarmente acceso – dalla sede degli incontri sportivi della squadra locale, anche in ragione dell’integrazione con nota del 9 settembre 2021 della Questura di Trapani che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della (OMISSIS).

Tale ricostruzione interpretativa non appare conforme al dettato normativo, poiché l’art. 6 della legge n. 401/1989 prevede che il Questore formuli il precetto amministrativo in maniera specifica e dettagliata – nel comma 1 sono usati i sintagmi “manifestazioni sportive specificamente indicate” e “luoghi specificamente indicati” – in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario, anche ai fini dell’esecuzione del collegato obbligo di presentazione all’ufficio o al comando di polizia competente di cui al comma 2, oggetto del controllo del Giudice, siccome prescrizione limitativa della libertà personale. Nella specie, l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) erano associazioni sportive autonome e completamente distinte, così che non è possibile alcuna interpretazione estensiva del provvedimento del Questore di Trapani sulla base della ratio della norma incriminatrice, che, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, richiede piuttosto il rigoroso rispetto dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275691; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 276287). Principi rilevanti, ai fini che qui interessano, possono essere desunti anche da Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, dep. 01/08/2018, che ha disposto l’annullamento del provvedimento di convalida del DASPO avente ad oggetto manifestazioni sportive della (OMISSIS), squadra di basket, posto che tale generica denominazione era equivoca, siccome militavano con i colori della squadra una pluralità di compagini sportive composte da giocatori di età diversa (under 20, under 18 etc.), donde l’inesigibilità dell’obbligo, e dalle sentenze Sez. 3, n. 4369 e 4370 del 18/01/2012, entrambe dep. 01/02/2012, non mass., che hanno annullato senza rinvio i provvedimenti relativi all’obbligo di presentazione limitatamente alle partite non adeguatamente pubblicizzate, quali le amichevoli, non ricomprese nello specifico nel DASPO.

2.1. Deve dunque affermarsi che il divieto disposto dal Questore, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa. Ne consegue che in questi casi il questore deve emanare un nuovo provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all’autorità giudiziaria, in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull’aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse.

2.2. Deve pertanto ritenersi, quanto al caso di specie, che la nota integrativa del 9 settembre 2021 della Questura di Trapani che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della (OMISSIS), per essere considerata un provvedimento valido ed efficace, avrebbe dovuto essere sottoposta a convalida del giudice; ciò che nella specie non è avvenuto.

3. S’impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza dei reati, non potendosi ritenere l’obbligo di presentazione in relazione alle partite di una squadra validamente esteso alle partite della diversa squadra che ne ha preso il posto nella stessa città.

Cass. pen., III, ud. dep. 20.11.2025, n. 37771

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