Il ricorso è risultato solo parzialmente fondato, nei limiti che saranno meglio precisati in sede di motivazione del presente provvedimento, con le conseguenze derivati dal solo parziale accoglimento.
Il motivo di impugnazione del pubblico ministero, ancorché formalmente articolato attraverso la esposizione di un unico motivo di doglianza, sottopone a questa Corte invero tre diverse questioni.
La prima è attinente alla erroneità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale di Torino escluso la possibilità di ritenere tempestivo, stante la circostanza che esso è stato eseguito comunque entro il quinto giorno decorrente dall’avvenuta richiesta formulata dal Tribunale del riesame, l’inoltro da parte della Procura della Repubblica di Torino del materiale istruttorio sulla base del quale era stata richiesta al locale Gip la emissione delle due misure cautelari, rispettivamente degli arresti domiciliari e del divieto di dimora, oggetto del provvedimento del Gip del Tribunale di Torino avverso il quale era stata formulata dai due soggetti interessati la istanza di riesame.
La seconda attiene alla esclusione della possibilità di applicare alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.
La terza attiene alla illegittimità del provvedimento impugnato per non avere, con esso, il Tribunale di Torino dato alcuna risposta alla istanza di rimessione in termini per la produzione della documentazione da quella richiesta, formulata dalla Procura della Repubblica di Torino con la memoria del 20 giugno 2025.
Prima di esaminare partitamente e secondo una logica scansione dei temi dedotti con le questioni sottoposte all’esame di questa Corte, è bene chiarire i punti fermi in base ai quali poi delineare i termini della presente decisione.
E’, infatti, pacifico che avendo il Gip del Tribunale di Torino, con provvedimento del 30 maggio 2025, disposto, in quanto a ciò sollecitato dalla Procura della Repubblica subalpina, a carico di S.M. e di T.S. – soggetti entrambi indagati in relazione alla violazione dell’art. 609-bis cod. pen., per avere usato, ciascuno ed in concorso fra loro, secondo la ipotesi accusatoria violenza sessuale in danno di tale M.C.V. – la misura cautelare, rispettivamente degli arresti domiciliari e del divieto di dimora nel Comune di Torino, costoro, in data 14 giugno 2025, cioè entro il decimo giorno dalla materiale esecuzione della misura, hanno rivolto al Tribunale di Torino istanza di riesame avverso i provvedimenti cautelari emessi a loro carico; in pari data la Cancelleria del Tribunale del riesame, su impulso del suo Presidente, ha richiesto alla Segreteria della Procura della Repubblica la trasmissione degli atti di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; a tale incombente si provvedeva in data 19 giugno 2025 (e non come erroneamente riportato nel corpo della ordinanza impugnata in data 17 giugno 2025) alle ore 15,57, tramite materiale consegna degli atti in originale; il successivo 20 giugno 2025 la Procura della Repubblica trasmetteva al Tribunale di Torino una ulteriore integrazione documentale, contenente, fra l’altro, la richiesta di rimessione in termini in ragione del fatto che non era stato possibile provvedere, a causa di un malfunzionamento del sistema di distribuzione della energia elettrica, che aveva impedito il funzionamento degli apparecchi alimentati, appunto, dalla energia elettrica (evidentemente fra questi compresi i terminali dei sistemi informatici presenti negli uffici giudiziari di Torino), alla trasmissione degli atti – non tramite la loro materiale consegna ma – attraverso il loro deposito telematico presso il Tribunale tramite il sistema TIAP; lo stesso 20 giugno 2025 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame del provvedimenti cautelari personali, ritenuta la tardività, ai sensi dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., della trasmissione della documentazione de qua, essendo essa pervenuta all’Ufficio richiedente in un orario successivo a quello di sua chiusura al pubblico (orario questo pacificamente fissato alle ore 13,30), di tal che la trasmissione degli atti doveva ritenersi essere stata eseguita il sesto giorno successivo alla richiesta degli stessi da parte del citato Tribunale del riesame di Torino, ha disposto, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., la perdita di efficacia delle misure cautelari in questione, disponendo, altresì, la immediata liberazione del S.M..
Questi essendo, incontestatamente, i fatti, si tratta di verificare, sulla base delle ragioni impugnatone introdotte dalla ricorrente Procura della Repubblica, se il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino sia o meno legittimo.
Come accennato la ricorrente Procura della Repubblica ha, in prima battuta, contestato la legittimità del provvedimento impugnato per non avere il Tribunale di Torino tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale il quale, nel dare concreta applicazione alla previsione di cui all’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., ha affermato la tempestività del deposito di un atto (nella specie si trattava di un atto di impugnazione) avvenuto nel corso dell’ultimo giorno utile dopo l’orario di chiusura dell’Ufficio ricevente purché il ricevimento dell’atto in questione non sia la conseguenza di una iniziativa unilaterale del funzionario che lo ha accettato, ma sia legata ad una consuetudine instauratasi nell’Ufficio e purché l’atto venga presentato in tempo prossimo all’orario di chiusura dell’Ufficio stesso (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 luglio 1996, n. 7627, rv 206582, confermata sia da Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2011, n. 15157, non mass., che da Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 aprile 2019, n. 15605, rv 275777; più recentemente doppiata anche da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 luglio 2024, n. 30656, rv 286699).
Ritiene il Collegio che la doglianza sia priva di pregio.
Rileva, infatti il Collegio che l’art. 172 cod. proc. pen., nel dettare le regole generali in tema di termini processuali, prevede, al comma 6, che il termine per depositare atti in un ufficio giudiziario (adempimento che indubbiamente comprende anche il deposito degli atti richiesti ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale del riesame alla Procura della Repubblica) si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’Ufficio viene chiuso al pubblico,
Premessa la Indubbia applicabilità della predetta prescrizione non solo alle parti private ma anche all’Ufficio del Pm (in tale senso, infatti, si veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n. 3966, rv 200627, ma già Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n, 3966, rv 200627, ove si legge come, senza dovere ricorrere ad altri strumenti legislativi ma a legislazione attuale invariata, già “il vigente codice di rito ha introdotto una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando questo alle parti in genere; cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all’Ufficio e quindi assoggettato al limiti di accesso previsti dalla norma sopraricordata, che attiene al compimento di attività riferite ad una parte processuale, in ordine alle quali solo imposti dei termini di decadenza”), deve ritenersi che l’orientamento che considera il significato dell’espressione “orario di ufficio” suscettibile di essere interpretato in termini che tengano conto di quella che viene espressamente definita “la flessibilità, per così dire, fisiologica dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici giudiziari” (la frase è estrapolata dal testo di Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2011, n. 15157), non possa essere seguito,
Ciò sia perché una tale interpretazione stravolge, invero, il contenuto della norma, la quale appare, in realtà fare riferimento ad un dato temporale preciso (il momento in cui “secondo i regolamenti l’Ufficio viene chiuso al pubblico”) e non suscettibile – ove siffatti regolamenti organizzativi (cosa che, per quanti riguarda il Tribunale di Torino, nessuno ha revocato in dubbio) esistano – di una qualche flessibilità; sia perché essa introduce un elemento di incertezza in una materia – quella dei termini processuali – tanto più ove dal loro inutile spirare derivi, come nella fattispecie, una conseguenza di assoluta rilevanza processuale (in questo caso la Inefficacia della misura cautelare personale incidente sulle libertà fondamentali dell’individuo, ma lo stesso varrebbe ove si trattasse della scadenza termine per la presentazione della impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, nel qual caso sarebbe in discussione sia il valore della, tendenzialmente necessaria, stabilità dei provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi sia la stessa esigenza della ragionevole durata del processo), opportunamente disciplinata, a garanzia di valori costituzionalmente tutelati sia dell’individuo che dell’ordinamento in genere, da disposizioni aventi il carattere della rigidità e della inequivocità.
Significativi, appaiono, infatti in tale senso gli arresti di questa Corte i quali hanno evidenziato come l’effetto scaturente dall’applicazione dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., cioè la tardività dell’adempimento processuale ove realizzato presso un Ufficio giudiziario oltre il termine orario di sua apertura al pubblico, non attiene alla chiusura effettiva dell’Ufficio, ma coincide con l’orario di chiusura stabilito dai regolamenti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n. 3966), con la puntuale precisazione (incidente anche in ordine alla presenta fattispecie) che a nulla rileva il fatto che, essendo ancora presente presso l’Ufficio giudiziario in questione il personale amministrativo addetto alla ricezione degli atti, l’adempimento, ancorché tardivamente, sia stato effettivamente realizzato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 febbraio 2004, n. 6849, rv 227919) posto che non riveste alcuna rilevanza ai fini dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen. l’orario di servizio del personale amministrativo ma la sola regolamentazione dell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio in questione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 settembre 2018, n. 40777, rv 274682).
Va, d’altra parte, rilevato come l’avvenuto richiamo, ai fini della legittimazione di un deposito avvenuto ultra diem, alla esistenza di una “consuetudine instauratasi nell’Ufficio” (in tale senso anche: Corte di cassazione Sezione VI penale, 9 gennaio 2013, n. 1059), comporta l’evidente rischio di legittimare delle forme di consuetudine contra legem, evidentemente non idonee a prevalere sul chiaro dettato legislativo (nel senso della soccombenza alla disposizione legislativa o comunque di carattere normativo della prassi illegittima in materia procedimentale si veda, nella giurisprudenza penale, fra le altre: Corte di cassazione Sezione III penale, 15 marzo 2019, n. 11518, rv 276030), ed ipoteticamente foriere di eventuali nullità del processo penale (in tale senso, con riferimento proprio a norma attinenti al rito penale: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 agosto 1969, n. 891, rv 112617).
Da ultimo sull’argomento, ribadita la pacifica esistenza di incontestate disposizioni interne, aventi valenza regolamentare, in base alle quali gli Uffici del Tribunale di Torino sono aperti al pubblico sino alle ore 13,30, si rileva che, a tutto voler concedere, anche il criticato e non condiviso orientamento giurisprudenziale che rimanda alla possibile “flessibilità” del concetto di “orario di ufficio”, tale da giustificare anche la tempestività di depositi eseguiti oltre la sua formale scadenza, ha, in ogni caso, la ulteriore condizione (sia consentito dire, anch’essa peraltro caratterizzata da una qualche – inopportuna – vaghezza semantica) che l’atto sia presentato “in tempo prossimo all’orario di chiusura”; non è irrilevante segnalare come, in talune delle ipotesi in cui tale indicazione è stata evocata, la violazione del termine di chiusura al pubblico dell’Ufficio giudiziario è stata contenuta in un caso nel massimo di 35 minuti (è la fattispecie di cui alla sentenza di Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 gennaio 2013, n. 1059) ed in altro caso di soli 25 minuti (fattispecie di cui alla sentenza di Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 luglio 2024, n. 30656, rv 286699).
Pertanto il fatto che, nella presente fattispecie – in cui la violazione del termine di apertura degli Uffici al pubblico è stata pari ad oltre 145 minuti – il Tribunale di Torino abbia, in sostanza, ritenuto non pertinente l’indirizzo giurisprudenziale ricordato dalla ricorrente Procura della Repubblica non appare soluzione implausibile e, pertanto, la stessa (anche nel caso in cui si fosse voluto dare seguito al, peraltro non condiviso, orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente Ufficio) non è censurabile di fronte a questa Corte di cassazione.
Del tutto impraticabile è la ipotesi adombrata dal ricorrente di ritenere applicabile alla presente fattispecie il comma 6-bis dell’art. 172 cod. proc. pen., introdotto a seguito della adozione del dlgs n. 150 del 2022 ed entrato in vigore a decorrere dal 14 gennaio 2024.
Esso, infatti, che pure consente di ritenere tempestiva la produzione documentale sebbene essa sia compiuta “entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile” risulta essere applicabile alle sole ipotesi in cui il deposito degli atti sia avvenuto “con modalità telematiche”, cosa che nella fattispecie non si è verificata a causa del lamentato disservizio, su cui si veda amplius infra, che ha impedito alla Procura della Repubblica di procedere a siffatta forma di trasmissione documentale, dovendo, invece, ricorrere alla materiale consegna degli atti in originale al Tribunale del riesame.
Di tutta evidenza è, pertanto, la estraneità della norma alla presente fattispecie.
Da quanto sopra emerge con chiarezza la inammissibilità quanto ai profili immediatamente inerenti alla disposta sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti cautelari adottati a carico dei due indagati a causa della rilevata tardività da parte della Procura della Repubblica di Torino del deposito della documentazione ad essa richiesta, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., dall’adito Tribunale del riesame.
Residua, tuttavia, la questione avente ad oggetto la richiesta di restituzione in termini per eseguire il predetto deposito formulata dalla citata Procura con la memoria del 20 giugno 2025.
Deve, in primo luogo, richiamarsi ai fini della conferma della competenza del Tribunale del riesame a pronunziare sulla istanza formulata dalla ora ricorrente Procura della Repubblica, l’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui esso prevede che “sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa”; è ben vero che la norma in esame parrebbe dettata più che altro, il relazione alla fase di pendenza del giudizio, tanto è vero che la medesima prosegue disponendo che “prima dell’esercizio della azione penale provvede il giudice delle indagini preliminari”, ma, già in passato, è stata segnalata la specificità della fase incidentale de libertate, tale da giustificare, quanto all’eventuale competenza in tema di restituzione in termini, la applicazione delle regole dettate non tanto per la fase delle indagini quanto per quella del processo (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 ottobre 1998, n. 2411, rv 211439, nella quale si è precisato che competente a provvedere sull’istanza di restituzione nel termine per impugnare una decisione del Tribunale del riesame è, ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale che sia la fase – processuale o procedimentale – in cui è intervenuto il giudice del riesame; al riguardo per mero scrupolo di chiarezza si precisa come non possa ritenersi che nella presente fattispecie vi sia, come nella fattispecie oggetto della decisione ultima citata, la competenza della Corte di cassazione a provvedere sulla istanza di restituzione in termini, posto che la stessa non ha ad oggetto, come in quel caso, la impugnazione della decisione del giudice del riesame, ma solo una fase endoprocedimentale del giudizio svolto di fronte al Tribunale dì Torino).
Precisato quanto sopra va ricordato che, secondo quanto segnalato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, alla Procura della Repubblica non era stato consentito di procedere alla trasmissione in via telematica, tramite l’utilizzo dell’applicativo TIAP in quanto una serie di disservizi verificatisi nei sistemi di alimentazione elettrica degli Uffici giudiziari di Torino nella giornata del 19 giugno 2025 avevano impedito il proficuo utilizzo dei sistemi elettronici di trasmissione.
In ragione di tale evento, che la ricorrente aveva documentato attraverso le dichiarazioni, raccolte dalla Polizia giudiziaria in data 20 giugno 2025 ed allegate alla istanza di restituzione nel termine, rese da tale P.D., individuato quale responsabile degli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia di Torino, la Procura di Torino aveva, appunto, chiesto di essere restituita nel termine per l’adempimento in questione (rectius: per valutare se, considerata la fondatezza della istanza di restituzione nel termine, l’avvenuto deposito potesse essere ritenuto tempestivo e, pertanto, procedersi nel merito al giudizio avente ad oggetto la istanza di riesame presentata dai due indagati).
Va, intanto chiarito che tale richiesta deve considerarsi astrattamente legittima, posto che, come questa Corte ha segnalato (in un recentissimo caso, avente profili significativamente analoghi, sebbene non identici, alla presente fattispecie), laddove un determinato adempimento processuale da svolgere tramite deposito telematico di atti sia stato reso impossibile a cagione di un malfunzionamento del sistema elettronico, il rimedio posto a disposizione del soggetto che ha patito l’impossibilità di utilizzare lo strumento telematico onde ovviare all’eventuale pregiudizio processuale da ciò determinato è, appunto, la possibile restituzione in termini per caso fortuito previsto dall’art. 175 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 maggio 2025, n. 18444), non apparendo, invece, pertinente l’eventuale richiamo al disposto dell’art. 175-bis cod. proc. pen. che, seppure rubricato come “Malfunzionamento di sistemi informatici”, appare ritagliato non per disciplinare situazioni del tutto contingenti e localizzate nel tempo e nello spazio, ma per porre rimedio a malfunzionamenti di maggiore entità e, comunque, direttamente riconducibili ai “sistemi informatici” e non, come nella presente occasione, alla alimentazione elettrica che fornisce l’energia che fa funzionare gli strumenti che tali “sistemi informatici” utilizzano.
Alla istanza di restituzione nei termini, tuttavia, il Tribunale di Torino, con la ordinanza ora censurata – la quale essendo provvedimento con il quale si è conclusa la fase incidentale de libertate, era l’inevitabile sedes materiae anche per provvedere sulla richiesta di restituzione in termini – non ha fornito risposta alcuna, in tale modo evidenziando una palese omissione procedimentale cui questa Corte ritiene di dover porre rimedio tramite il parziale annullamento della ordinanza impugnata.
Sarà, pertanto, compito del Tribunale di Torino, in diversa composizione personale, in prima battuta, verificare, ponendo rimedio alla omissione decisionale in cui è incorso il giudice del provvedimento censurato, se ricorrono o meno gli estremi per consentire alla locale Procura della Repubblica la richiesta restituzione in termini; nel fare ciò l’Ufficio giudiziario di rinvio dovrà anche verificare, sotto il profilo della rilevanza del disservizio lamentato, l’avvenuto rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa, sottoscritto in data 28 marzo 2019 fra il Tribunale di Torino, la locale Procura della Repubblica e gli organismi rappresentativi della Avvocatura (Ordine degli avvocati e Camera penale), prodotto agli atti del presente giudizio dalla stessa Procura della Repubblica quale allegato al ricorso introduttivo del medesimo, e ciò in particolare con riferimento alle lettere d), e) ed f) del Protocollo citato.
Una volta positivamente verificata la fondatezza della richiesta di rimessione in termini, sarà compito del Tribunale quale giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 175, comma 7, cod. proc. pen. adottare i provvedimenti necessari per fare cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine e provvedere in ordine alla originaria istanza di riesame.
Resta fermo che – non diversamente da quanto si verifica nella ipotesi in cui, annullato da questa Corte con rinvio il provvedimento con il quale sia stato disposto in sede di riesame la cessazione della misura cautelare in atto, l’eventuale suo ripristino, susseguente alla nuova statuizione del giudice del riesame, riprenderà vigore solo a seguito della intervenuta definitività del provvedimento emesso in sede dei giudizio di rinvio – sino alla definitività della fase incidentale cautelare (consegua essa al rigetto della istanza di rimessione in termini ovvero alla intervenuta stabilità della decisione assunta sul riesame una volta definito il relativo giudizio successivamente alla riconosciuta rimessione in termini) debba rimanere impregiudicata l’avvenuta dichiarazione di sopravvenuta inefficacia delle misura già in atto, suscettibile di essere superata solo a seguito della sua revoca da parte del giudice del rinvio.
Cass. pen., III, ud. dep. 20.11.2025, n. 37783