Responsabilità – Perdita di chance e risarcimento del danno da perdita per il risultato più favorevole

Responsabilità – Perdita di chance e risarcimento del danno da perdita per il risultato più favorevole

1. Il ricorrente, dott. Michele Pascarella, già Primo Dirigente della Polizia di Stato, domanda il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances e dal danno morale conseguente alla mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3409/2020, che aveva annullato la scheda di valutazione riferita all’attività svolta dal ricorrente nell’anno 2015, nonché gli elementi valutativi forniti dal Questore di Forlì-Cesena.

Il ricorrente, nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi di rilievo e ha ricevuto lusinghieri giudizi dai superiori gerarchici e dalle autorità giudiziarie con cui ha collaborato.

2. La vicenda ha origine dalla scheda di valutazione del 2015, in cui il punteggio attribuito al ricorrente è stato ridotto a 96/100 a seguito di osservazioni negative del Questore di Forlì-Cesena. Questo giudizio avrebbe bloccato la carriera del ricorrente, determinando il suo trasferimento presso il Commissariato di Imola, una sede di minore rilevanza rispetto a quella di Cesena, e precludendo ogni possibilità di promozione per almeno un quinquennio.

Il ricorrente ha subito contestato la valutazione negativa e il trasferimento, sostenendo che fossero arbitrari e privi di fondamento.

Sennonché la valutazione negativa per l’anno 2015, annullata dal Consiglio di Stato, dopo che questo Tribunale aveva respinto il ricorso in primo grado, ha continuato a influire negativamente sugli scrutini successivi, precludendo al ricorrente ogni possibilità di avanzamento in carriera fino al suo pensionamento, avvenuto il 17 dicembre 2021.

3. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che, nonostante l’annullamento della scheda di valutazione del 2015, l’Amministrazione non ha provveduto tempestivamente alla sua corretta rivalutazione, né ha rimosso gli effetti pregiudizievoli derivanti dal giudizio negativo. Tale condotta ha determinato una perdita di chance di avanzamento in carriera e un danno morale per il discredito arrecato alla professionalità e alla dignità del ricorrente.

4. In questa sede, il ricorrente ha, così, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, quantificato in via equitativa in € 209.107,46, e del danno morale, da liquidarsi in misura pari a quello patrimoniale.

5. La domanda di risarcimento del danno, nella sua duplice articolazione, è fondata entro i limiti che saranno nel prosieguo precisati.

6. Occorre esaminare, innanzitutto, le argomentazioni del ricorrente formulate riguardo al risarcimento del danno riconducibile alla c.d. perdita di chance.

In merito, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il risarcimento riferito a tale specifica voce non ha a riferimento la certezza del risultato auspicato, ma la perdita della possibilità di conseguirlo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6268 del 13 settembre 2021, ha ribadito che la perdita di chance deve essere considerata come attinente ad una posizione giuridica autonomamente tutelabile, qualificata da un evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole, ascrivibile ad esercizio del pubblico potere, la cui illegittimità, sancita nel caso di specie dall’annullamento degli atti lesivi statuita dal giudice amministrativo, costituisce indicatore sintomatico della colpevolezza dell’Amministrazione e della conseguente responsabilità in capo a quest’ultima, senza che sussista, per contro, la prova di elementi di mitigazione idonei a configurare l’errore scusabile.

Entro questa cornice, in mancanza di elementi certi e circostanziati, ai fini della liquidazione del quantum risarcibile deve essere rilevato che la perdita di chance del ricorrente è stata determinata dalla condotta dell’Amministrazione, che ha mantenuto il giudizio negativo per l’anno 2015, nonostante l’annullamento dello stesso da parte del Consiglio di Stato, precludendo al ricorrente la possibilità di partecipare utilmente agli scrutini per la promozione.

Detta perdita è da considerarsi seria e meritevole di risarcimento, in quanto il ricorrente, fino al 2015, aveva dimostrato una carriera particolarmente brillante e prestigiosa, con risultati significativi comprovati dai costanti apprezzamenti dei superiori e delle autorità giudiziarie.

Peraltro, in carenza di ulteriori elementi sufficientemente determinati, la quantificazione del danno patrimoniale, riferito alla componente in esame, deve essere effettuata, come richiesto dal ricorrente, in via equitativa, tenendo conto delle differenze retributive, della breve durata residua del rapporto di lavoro e degli effetti riflessi sul trattamento pensionistico e di fine servizio.

7. La giurisprudenza, come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6268/2021, stabilisce, infatti, che il risarcimento da perdita di chance deve essere commisurato a una frazione probabilistica del vantaggio finale, considerando la privazione della possibilità di conseguirlo.

In particolare, come ricorda il ricorrente, “la quantificazione del danno patrimoniale […] deve essere effettuata in via equitativa, tenendo conto della gravità del pregiudizio subito dal ricorrente e della durata delle conseguenze negative. La giurisprudenza ha stabilito che, al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chances, la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma. Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa, e a tal fine l’ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass. Ord. n. 1884 del 2022 e n. 18207 del 2014).

Tenendo conto di tali parametri, e considerato che, nel caso del ricorrente, la perdita di chance è stata determinata da una condotta contraria a diritto che ne ha impedito la partecipazione agli scrutini per la promozione con pari opportunità rispetto ai suoi colleghi, appare congrua la stima di tale componente di danno patrimoniale nell’importo di € 10.000,00, avuto riguardo alle prospettive di promozione e agli effetti concretamente riconducibili al ritardo verificatosi nella progressione di carriera, ostacolata dalla propagazione della valutazione negativa sino al secondo semestre 2020.

8. Analoghe argomentazioni conducono a ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno morale.

La giurisprudenza amministrativa riconosce la risarcibilità di tale componente di danno derivante dalla lesione del prestigio personale e professionale, che nel caso di specie è stato compromesso dalla valutazione negativa. Sussistono, invero, elementi probatori sufficienti a dimostrare l’insorgenza di un danno di natura non patrimoniale, dovendo essere evidenziato come la valutazione negativa per l’anno 2015 abbia comportato una evidente lesione del prestigio personale e professionale del ricorrente, con conseguenze dirette sulla sua dignità e sulla sua immagine, sia all’interno dell’Amministrazione sia nel contesto istituzionale.

Detta condizione di discredito appare, inoltre, aggravata dal trasferimento, peraltro a fine carriera, presso una sede di servizio di minore rilevanza e dalla mancata attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità, che ben avrebbero potuto favorire la promozione al grado superiore, così da corroborare l’allegata condizione di disagio morale e psicologico derivante dalla prolungata inerzia dell’Amministrazione nel rimuovere gli effetti pregiudizievoli del giudizio negativo e dallo stato di frustrazione connesso alla temporanea inottemperanza al giudicato di annullamento del Consiglio di Stato.

La quantificazione del risarcimento dovuto riguardo al danno morale, da ritenere comprovato nell’an nei termini ed entro i limiti testé indicati, dev’essere data anch’essa in via equitativa, tenendo conto della gravità del pregiudizio subito dal ricorrente e della durata (limitata alla breve durata residua del rapporto) delle conseguenze negative. Proprio alla stregua di questi criteri e tenuto conto del limitato lasso temporale entro cui si sono propagati gli effetti dell’attività illegittima dell’Amministrazione, il Collegio ritiene equo stimare il risarcimento dovuto dall’Amministrazione in relazione a tale componente di danno in € 5.000,00.

9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, dunque, essere accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance e del danno non patrimoniale, quantificando il primo in € 10.000,00 e, il secondo, in € 5.000,00, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondergli per tali titoli l’importo complessivo di € 15.000,00, oltre ad interessi compensativi, decorrenti dalla data di adozione della scheda di valutazione riferita all’attività svolta nell’anno 2015. Questi ultimi, costituendo una componente del risarcimento, devono, infatti, essere attribuiti anche in assenza di un’espressa domanda della parte creditrice, essendo a tal fine sufficiente la sola richiesta generica di ristoro del pregiudizio subito (Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 12140 del 14/06/2016 e Sez. 3, sent. n. 3173 del 18/02/2016).

Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della controversia.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, I – sentenza 09.02.2026 n. 235

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