1. In via pregiudiziale di rito, il Collegio è tenuto a respingere l’istanza di rinvio formulata, in data 23 gennaio 2026 e reiterata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, da parte ricorrente, in quanto non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
Tale ultima norma, infatti, consente al Collegio di rinviare la causa solo in “casi eccezionali”, che però non ricorrono nel caso di specie, essendosi la ricorrente limitata ad allegare, in maniera generica e senza fornirne alcuna prova, la sussistenza di possibili e ipotetici margini di composizione stragiudiziale della vicenda che in questa sede ci occupa.
2. Sempre in via pregiudiziale di rito, deve essere respinta l’istanza formulata da Acea ATO 2 S.p.A., avente a oggetto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari delle utenze interessate dai provvedimenti gravati, atteso che essi quest’ultimi non rivestono la qualità di controinteressati, quantomeno sotto il profilo formale.
Alcuno dei provvedimenti impugnati, infatti, menziona formalmente il nominativo del titolare dell’utenza idrica cosicchè, ai fini che qui interessano, difetta quantomeno il requisito di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. che così recita: il ricorso deve essere notificato “[…] ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso […]”.
In ogni caso, difetta anche il requisito di carattere sostanziale (controinteresse), in quanto l’unico soggetto titolare di un interesse personale, immediato, diretto ed effettivo all’impugnazione dell’ordinanza gravata è RFI, essendo esso obbligato dal Comune a riprendere la fornitura del servizio idrico. Di contro, gli utenti di siffatto servizio traggono, dal provvedimento gravato, un interesse mediato e indiretto, cosicchè nei loro confronti non deve essere esteso il contraddittorio.
3. Nel merito, la presente controversia ha a oggetto, principalmente, l’obbligo di RFI – quale soggetto privato titolare delle reti idriche per cui è causa ed esercente, a titolo oneroso, del relativo servizio nei confronti degli utenti privati della Località Furbara, Comune di Cerveteri – di continuare a erogare siffatto servizio.
In argomento, RFI, da un lato e a partire dal 7 agosto 2018, aveva comunicato al Comune di voler interrompere l’attività di fornitura per cui è causa e, dall’altro, tra il mese di maggio 2024 e quello di giugno 2024, ha esercitato, contrattualmente, nei confronti degli utenti, il diritto di recesso, ovvero operato la risoluzione per inadempimento, in relazione ai contratti con essi a suo tempo stipulati.
A ciò deve essere aggiunto come l’interruzione del servizio idrico in parola sia concretamente avvenuta, da parte di RFI, in ragione del riscontrato superamento delle soglie di potabilità dell’acqua, per fattori non imputabili all’attività antropica, ma “verosimilmente dovuti alle caratteristiche vulcaniche degli acquiferi”, così come accertato dalle tre note (comunicazioni prott. n. 0158720, n. 0158717 e n. 0158711) che la Città metropolitana di Roma Capitale ha indirizzato ad ARPA Lazio, Regione Lazio, Comune di Cerveteri, RFI e alla Prefettura di Roma (cfr. doc. 17 indice di parte ricorrente).
A fronte di siffatta interruzione del servizio idrico a opera della ricorrente, il Comune ha adottato gli atti in questa sede impugnati.
4. Perimetrata la vicenda per cui è causa nei termini fattuali di cui si è detto, giova ora esaminare i singoli motivi di ricorso, prendendo le mosse dal ricorso introduttivo del giudizio e dal primo ricorso per motivi aggiunti.
Essi hanno a oggetto l’ordinanza sindacale n. 62/2024 e la nota integrativa della stessa prot. n. 3448/2025 del 21 gennaio 2025, nella parte in cui, quanto alla prima: a) ha vietato l’uso di acqua potabile e ammesso gli usi consentiti, previa bollitura della stessa; b) ha ordinato a parte ricorrente di ripristinare entro 24 ore la fornitura idrica interrotta per gli usi consentiti (con bollitura d’acqua); c) ha ordinato a parte ricorrente di mettere in atto con immediatezza tutto quanto necessario affinché i valori segnalati dall’ARPA Lazio rientrino con celerità nei limiti di cui al D. Lgs. 31/2001; d) ha ordinato a RFI di mettere a disposizione degli utenti un’autobotte per acqua potabile. Quanto alla seconda, RFI ne ha eccepito l’illegittimità per ciò che attiene all’ordine di mettere a disposizione dell’utenza una seconda autobotte.
Sennonchè, con l’ordinanza sindacale n. 16 del 12 giugno 2025, prot. n. 28422/2025, avente ad oggetto “revoca ordinanza 62/2014, ripristino fornitura acqua distribuita dall’acquedotto R.F.I: e limitazioni d’uso della stessa acqua per le utenze site in località Furbara, limitatamente a quelle la cui fornitura di acqua potabile dipende esclusivamente dalle reti gestite da R.F.I.”, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il Comune ha revocato l’ordinanza n. 62/2024, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, ed è intervenuto diversamente a regolare la vicenda.
Più nel dettaglio, l’ordinanza n. 16/2025: a) ha sancito il divieto d’uso d’acqua potabile, indicando gli usi non potabili consentiti; b) ha ordinato a RFI di ripristinare entro 24 ore la fornitura idrica interrotta; c) ha ordinato a RFI di mettere in atto con immediatezza tutto quanto necessario affinché i valori segnalati dall’ARPA Lazio rientrino con celerità nei limiti di cui al D. Lgs. 18/2023. In altre parole, l’ordinanza de qua ha eliminato l’obbligo di bollitura dell’acqua per gli usi non potabili, nonché l’obbligo diretto in capo a RFI di fornire le due autobotti di cui si è detto (RFI è tenuta solo a sostenerne i costi).
Alla luce di quanto precede, il nuovo assetto regolatorio di interessi disposto dall’Amministrazione con la descritta ordinanza sindacale n. 16/2025 frustra, in capo a RFI, l’interesse alla decisione del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti, trattandosi di atti che sono stati revocati dal Comune e quindi da considerarsi, ai fini che qui interessano e pro futuro, improduttivi di effetti.
Pertanto, RFI non trarrebbe alcuna utilità dell’annullamento di essi essendo, come detto, stati sostituiti dalla descritta ordinanza sindacale n. 16/2025.
Di qui, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti.
5. Passando ora all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, occorre muovere dalle prime tre doglianze che, per ragioni di connessione, possono essere scrutinate congiuntamente.
Al riguardo, giova rilevare come RFI abbia eccepito il difetto dei presupposti per l’adozione, da parte del Sindaco, dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 50, comma 5, TUEL, sub specie di: i) difetto del carattere eccezionale e imprevisto del rischio che la stessa intenderebbe fronteggiare, ii) difetto del principio di proporzionalità e iii) assenza di un termine finale.
5.1. Alla luce di tali doglianze, appare allora utile ricostruire l’istituto giuridico che viene in questa sede in rilievo.
Come ribadito anche di recente dal C.d.s., sentt. nn. 7715/2024 e 2193/2022, i presupposti che consentono al Sindaco di esercitare legittimamente il potere di ordinanza extra ordinem (che dà la stura all’adozione di ordinanze contingibili, anche dette di necessità e di urgenza) sono: i) la contingibilità o necessità, intesa come situazione di un pericolo di nuova insorgenza, irreparabile e imminente, imprevisto e imprevedibile (con la conseguenza per la quale ove tale situazione fosse preesistente, permanente, ovvero prevedibile, l’utilizzo di tale istituto sarebbe precluso all’Amministrazione); ii) la residualità, ossia la situazione di pericolo non è fronteggiabile, oppure non adeguatamente fronteggiabile, in maniera tempestiva, con altri e diversi rimedi tipici e nominati (in giurisprudenza si fa riferimento alla “inesigibilità di un comportamento alternativo corretto”: cfr. C.d.s., n. 9846/22); iii) l’urgenza, consistente, da un lato, nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data (C.d.s., n. 4474/2020) e, dall’altro, di salvaguardare con imminenza, l’interesse pubblico sotteso al caso di specie e messo a repentaglio dalla situazione di pericolo contingente (C.d.s., n. 2697/15); iv) la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, di modo che l’ordinanza extra ordinem deve contenere la previsione di un termine finale per la produzione dei propri effetti; v) la proporzionalità del provvedimento adottato, anche avendo riguardo agli interessi secondari, pubblici o privati, che vengono incisi dal provvedimento dell’Amministrazione.
Ciò posto, poiché le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, hanno un contenuto atipico, in quanto derogano al principio di legalità in senso forte (spettando al Comune il compito di individuare, di volta in volta, l’atteggiarsi del contenuto concreto dell’ordinanza in relazione alla situazione d’urgenza), ed elastico, in quanto il contenuto di tale provvedimento può spingersi sino a derogare alla legge (fermo però il rispetto dei principi costituzionali e unionali), esse devono essere suffragate da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (C.d.s., n. 9846/2022).
5.2. Applicando tali principi al caso di specie, deve essere, preliminarmente, precisato come il thema decidendum del presente giudizio non consista nella verifica della sussistenza del superamento dei valori di potabilità dell’acqua e quindi dell’esigenza di tutela della salute degli abitanti della località Furbara, ma del diritto di RFI di interrompere il servizio idrico dallo stesso in precedenza erogato.
Infatti, l’ordinanza gravata, dopo aver preso atto del superamento dei livelli di potabilità dell’acqua, ha: i) ordinato, funzionalmente, a RFI di riattivare il servizio idrico, senza limiti di tempo, pur fornendo, contestualmente, le prescrizioni per l’utilizzo dell’acqua potabile e non potabile; ii) ordinato, strutturalmente, a RFI di rimuovere le cause che determinano l’alterazione dei valori di potabilità.
5.2.1. Ebbene, se il nucleo della causa consiste nell’obbligo di RFI di fornire, di fatto stabilmente, il servizio de quo, lo strumento utilizzato dal Comune, ossia l’ordinanza extra ordinem, risulta del tutto inadeguato atteso, in primo luogo, che tale rischio, ossia quello dell’interruzione del servizio, lungi dall’essere imprevisto e imprevedibile, era noto all’Amministrazione sin dal 2018. La circostanza poi che RFI abbia proceduto all’interruzione dello stesso solo in occasione dell’intervenuto inquinamento delle acque non vale a rendere subitanea l’insorgenza del rischio. In altre parole, RFI, sulla scorta delle richiamate comunicazioni dell’anno 2018 e dell’intervenuta cessazione dei rapporti contrattuali con gli utenti, ben avrebbe potuto interrompere il servizio idrico per cui è causa anche indipendentemente dal predetto superamento delle soglie di potabilità.
Ne deriva che la verifica circa il carattere imprevisto / imprevedibile del rischio deve vertere non sulla estemporanea non potabilità dell’acqua, ma sulla conoscenza che, di esso (ossia della volontà di RFI di interrompere la fornitura idrica), avesse l’Amministrazione: e poiché è emerso per tabulas come il Comune di Cerveteri fosse stato allertato da RFI in tal senso sin dal 2018, il rischio in esame non può essere validamente fronteggiato con lo strumento dell’ordinanza extra ordinem, non potendo esso essere definito come imprevisto e imprevedibile.
5.2.2. In secondo luogo, l’ordinanza sindacale ex art. 50, comma 5, TUEL ha come finalità quella di consentire all’Amministrazione di intervenire, tempestivamente e temporaneamente, per far fronte a una situazione urgente che metta a rischio la salute pubblica.
Nel caso di specie, il Comune ha, dapprima, adottato l’ordinanza sindacale n. 62/2024 per la durata di sette mesi e poi, pur modulandone il contenuto, l’ha sostanzialmente riadottata, reiterandola, senza limiti di tempo. Il descritto modus operandi evidenzia, quindi, il carattere strutturale e non temporaneo del problema che, come tale, non può essere né fronteggiato, né definitivamente risolto mediante lo strumento giuridico che in questa sede ci occupa.
5.2.3. In terzo luogo, l’ordinanza gravata non contiene nemmeno un termine finale, con l’ulteriore conseguenza per la quale l’Amministrazione sta di fatto risolvendo, mediante l’impiego di uno strumento straordinario ed eccezionale, quale quello dell’ordinanza extra ordinem, un problema che invece deve essere affrontato in via ordinaria.
Né, in tal senso, rileva il dato formale in essa contenuto per il quale l’ordinanza de qua cesserà i propri effetti una volta che parte ricorrente avrà trasmesso al Comune la “comunicazione di avvenuto monitoraggio, con esito positivo, della qualità dell’acqua distribuita tramite le proprie reti”.
In altre parole, l’ordinanza gravata, lungi dal fissare un termine concreto, si limita, di fatto e indebitamente, a porre a carico di RFI la soluzione strutturale del problema, individuando, quale dies a quo dello spirare degli effetti della stessa, non quello della cessazione del rischio fronteggiato, ma l’intervenuto ripristino, a opera di parte ricorrente, della potabilità delle acque.
Sotto tale aspetto, la giurisprudenza amministrativa (TAR Catania, n. 698/2024), condivisa dal Collegio ha statuito che “il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti” (in tal senso, anche T.A.R. Calabria – Catanzaro, n. 2033/2021, T.A.R. Campania-Salerno, n. 942/2014).
5.2.4. In quarto luogo, l’ordinanza sindacale in esame difetta anche del requisito della residualità sussistendo, nel caso di specie, in capo agli utenti, un comportamento alternativo esigibile, consistente nella richiesta di allaccio che gli stessi ben possono rivolgere al gestore unico del servizio, ovvero nella costituzione di consorzi privati per la realizzazione di una rete idrica privata e di pozzi, altrettanto privati, per l’emungimento delle acque.
A tale ultima conclusione consegue, ancora, che non appare condivisibile l’atteggiamento di parte resistente, tempestivamente avvisata da parte di RFI della volontà di interrompere il servizio, di attendere che quest’ultima procedesse in tal senso, salvo poi pretendere di considerare siffatta interruzione alla stregua di un rischio imprevedibile, urgente e non altrimenti arginabile.
In tal senso, TAR Cagliari, sent. n. 352/2024 che, con riferimento a un caso sovrapponibile a quello di specie, ha chiarito che il Comune non può utilizzare l’ordinanza extra ordinem qualora “i cittadini residenti nelle zone in questione, nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso dall’adozione delle prime ordinanze sindacali (nel 2016), non [abbiano] ancora fatto quanto necessario […] per ottenere gli allacci alla rete idrica o quantomeno per ottenere l’approvvigionamento idrico a proprie spese (ciascuno secondo il rispettivo uso e consumo) anziché a spese della ricorrente, e neppure si sono attivati per risolvere il problema in via temporanea (per es. dotandosi di un deposito di acqua potabile), nell’attesa dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni”.
5.2.5. In quinto luogo, il provvedimento in parola non risulta nemmeno conforme al principio di proporzionalità, in quanto esso pretende di obbligare un soggetto privato, quale RFI, a erogare un servizio pubblico senza limiti di tempo e senza tener conto dei costi dello stesso che, lungi dall’essere sostenuti dalla collettività, ricadono sul patrimonio di un ente, appunto, privato; di modo che il provvedimento gravato tende sì a perseguire l’interesse pubblico primario, ma non contemperando adeguatamente gli interessi privati secondari, che con esso vengono in conflitto.
6. Con il quarto motivo di ricorso, RFI si duole della violazione dell’art. 154 D. Lgs. 152/2006 in quanto il Comune, tramite l’ordinanza gravata, avrebbe di fatto e senza limiti di tempo, risolto il problema dell’erogazione del servizio pubblico in favore degli utenti della località Furbara. Per tal via, l’Ente locale, da un lato, non avrebbe quindi più interesse ad attivarsi per la risoluzione del problema in parola e, dall’altro, avrebbe di fatto addossato i relativi costi a carico del soggetto privato, in violazione dell’art. 154 D. Lgs. 152/2006. Tale ultima norma, nel prevedere la copertura pubblicistica dei costi del servizio idrico tramite la c.d. tariffa idrica, consente al gestore di rientrare degli stessi.
La censura è fondata.
RFI è un soggetto privato che ha erogato il servizio idrico nei confronti degli utenti della Località Furbara sulla base di meri rapporti privatistici con essi intercorsi e, non invece, quale gestore pubblico. Pertanto, l’intervenuta risoluzione dei contratti con i singoli utenti, anche a causa della morosità nei pagamenti, esonera RFI dal dover provvedere, sine die e a proprie spese, all’erogazione di un servizio pubblico la cui mission istituzionale è demandata agli enti locali di competenza.
7. Con il quinto motivo di ricorso, RFI ha eccepito la violazione degli artt. 147, comma 2, 149 bis e 172 del D.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la modalità stabile di erogazione del servizio idrico – che si verificherebbe ove l’ordinanza impugnata, che come detto non contiene, di fatto, il termine finale, non venisse caducata – si porrebbe in contrasto con le norme del TUA che regolano il servizio idrico integrato e affermano il principio dell’unicità della gestione dello stesso.
Anche tale doglianza è fondata.
Il combinato disposto di cui agli artt. 147, comma 2, 149 bis e 172 T.U.A. fissa il principio dell’unicità della gestione del servizio idrico integrato, cosicchè l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue (di qui la dizione “servizio idrico integrato”) deve essere affidato, all’interno dell’ambito territoriale ottimale di riferimento (“ATO”), a un solo soggetto, il gestore unico, individuato mediante: i) procedura evidenziale; ii) ricorso all’in house providing; iv) società mista.
Di qui, l’art. 172 TUA ha, nel dichiarato tentativo di favorire l’utilizzo del gestore unico, stabilito la decadenza degli altri e diversi gestori eroganti il medesimo servizio, “alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”; con l’unica deroga consentita dall’art. 147, comma 2, TUA (anche detta “clausola di salvaguardia”).
Nel caso di specie, essendo stati risolti i contratti tra RFI e gli utenti privati, l’ordinanza de qua, ove non caducata, finirebbe per violare il principio dell’unicità del gestore unico del servizio idrico integrato di cui si è detto, non rientrando il caso di specie nelle ipotesi eccezionale di cui all’art. 147, comma 2, TUA.
8. Con il sesto motivo, RFI si duole dell’illegittimità dell’obbligo posto a suo carico circa l’attività necessaria a rendere potabile l’acqua da fornire agli utenti, trattandosi di obbligo irragionevole e sproporzionato, nonché impartito in violazione del principio di rango unionale “chi inquina paga” e del ribaltamento del costo del servizio sugli utenti.
Il motivo è fondato.
L’Amministrazione può comminare l’obbligo di tal fatta solo in riferimento a un gestore pubblico, chiamato stabilmente a erogare il servizio idrico integrato sulla base della normativa soprarichiamata.
Nel caso di specie, siffatto obbligo, oltre che a risultare incompatibile con le disposizioni del TUA, viola il principio di proporzionalità, che pure deve informare le ordinanze extra ordinem, atteso che esso è incompatibile con il rimedio temporaneo e urgente per cui è causa.
Altrimenti detto, l’attività di ripristino della potabilità delle acque, peraltro nemmeno riconducibile all’attività antropica, bensì alla conformazione morfologica dell’area, lungi dal poter essere svolta in via d’urgenza, richiederebbe un’indagine approfondita, anche al fine di vagliarne la fattibilità tecnica, e molteplici interventi di natura eccezionale e duraturi nel tempo, con costi esclusivamente a carico di RFI, quale soggetto privato. Di qui la violazione del principio di proporzionalità.
9. Le considerazioni che precedono ben si attagliano e quindi possono essere estese anche al settimo motivo, che mira a stigmatizzare, sempre per violazione del principio di proporzionalità, l’obbligo di RFI di sostenere i costi dell’autobotte messa a disposizione degli utenti da ACEA ATO 2 S.p.A.
Sotto tale ultimo aspetto, oltre a doversi richiamare le considerazioni che precedono, giova notare come l’ulteriore irragionevolezza dell’ordinanza impugnata riposi sull’assenza di previsione di qualsivoglia preventivo di spesa e nel conseguente accollo alla ricorrente di costi non preventivati, ma preventivabili.
10. Alla luce di tutto quanto precede, in accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti, s’impone l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 16 del 12 giugno 2025, prot. n. 28422/2025, avente a oggetto la “revoca ordinanza 62/2014, ripristino fornitura acqua distribuita dall’acquedotto R.F.I: e limitazioni d’uso della stessa acqua per le utenze site in località Furbara, limitatamente a quelle la cui fornitura di acqua potabile dipende esclusivamente dalle reti gestite da R.F.I.”.
11. Passando ora all’esame del terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha eccepito sia vizi di invalidità derivata, sia vizi propri dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto.
Ebbene, poiché gli atti impugnati con il terzo ricorso per motivi aggiunti in esame sono strettamente connessi all’ordinanza sindacale impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti e annullata dal Collegio, il vizio di invalidità derivata prospettato da RFI coglie nel segno.
Infatti, la caducazione della descritta ordinanza non può che travolgere gli atti esecutivi della stessa.
12. Alla luce di quanto precede, il Collegio: a) dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti; b) accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e il terzo ricorso per motivi aggiunti, annullando, per l’effetto, gli atti che ne costituiscono oggetto.
13. La complessità della vicenda consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
TAR LAZIO – ROMA, II BIS – sentenza 10.02.2026 n. 2542