1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 117d.lgs. 385/1993 nel testo originario”.
Secondo motivo di impugnazione: Violazione dell’art. 117 d.lgs. 385/1993 nel testo come sostituito dall’art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010”.
I motivi sono trattati congiuntamente, inerendo alla stessa questione giuridica.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver applicato all’intero rapporto contrattuale in esame il testo previgente dell’art. 117 TUB, secondo il suo tenore letterale.
In particolare, il testo originario dell’art. 117, co. 7, TUB prevede: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”.
Il testo modificato dal d.lgs. 141/2010 prevede: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.
I ricorrenti affermano che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da violazione dell’art.117 TUB nella sua formulazione originaria (al comma 7 lett. a), atteso che, come risulta da diffusa giurisprudenza di merito, l’interpretazione letterale dell’art.117 TUB nella formulazione anteriore al d.lgs. 141/2010 è ragionevole nel caso di contratti bancari che contengono un’unica operazione di finanziamento, ma non per quelli di durata, per i quali si ritiene che il valore minimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale dei conti.
Rilevano che applicare un tasso sostitutivo in misura fissa per l’intera durata di un rapporto di affidamento può portare a risultati aberranti ed in totale contrasto con i principi che hanno ispirato il legislatore, in quanto quel tasso potrebbe anche essere superiore ai tassi soglia usura pro tempore vigenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestano altresì che la Corte d’Appello abbia in ogni caso violato la disposizione normativa dell’art.117 TUB comma 7 lett. a nel testo sostituito dal d.lgs. 141/2010, perché, anche qualora si ritenga che, per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, ad un contratto di affidamento in conto corrente stipulato anteriormente alla riforma legislativa debba applicarsi il testo previgente dell’art.117 nella sua formulazione letterale, pare debba escludersi che per il periodo successivo per quel contratto di durata non possa invece essere utilizzato, se più favorevole per il cliente, il tasso nominale minimo dei BOT (o altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero) emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione, anziché il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Rilevano che inibire al correntista, per i rapporti già in essere, il più favorevole trattamento introdotto dall’art.4 comma 2 del D.lgs. 141/2010, non trova alcun logico e coerente criterio interpretativo, essendo invece contrario alle intenzioni del legislatore, volte a tutelare il cliente (trattandosi di nullità di protezione) e a correlare i tassi delle operazioni all’effettivo, mutevole costo del denaro.
2) In primo luogo, si ritiene che, per il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2010, dovesse essere applicato il tasso indicato nel testo previgente dell’art. 117 TUB, non essendo superabile la chiara interpretazione letterale dello stesso, che non pone differenziazione fra i vari tipi di contratto.
3) Si ritiene, invece, fondata la contestazione dei ricorrenti relativamente all’applicazione, anche ad un rapporto di conto corrente stipulato anteriormente, della versione modificata dell’art. 117 co. 7 lett. a TUB, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010.
Si osserva che nell’evoluzione del dibattito dottrinale sulla nozione di negozio giuridico la dottrina prevalente ha elaborato la distinzione tra il contenuto negoziale, di competenza dei singoli, e gli effetti giuridici, collegati dall’ordinamento, arrivando a individuare una scissione tra fattispecie negoziale, dal cui perfezionamento consegue la posizione formale delle parti nei confronti dell’ordinamento, che ricollega effetti giuridici ad una configurazione strutturale dell’atto i cui requisiti ha valutato positivamente, e autoregolamento negoziale, che corrisponde alle statuizioni delle parti che regolano il rapporto convenzionale, alla cui individuazione concorre una pluralità di fonti (i privati, la legge, il giudice).
Regolamento e fattispecie non rappresentano un’antitesi sul piano concettuale, ma costituiscono i due lati sincronici del fenomeno negoziale. A seconda del punto di vista adottato, il contratto ora è fattispecie cui l’ordinamento collega effetti giuridici (costitutivi, modificativi ed estintivi), ora è regolamento di un rapporto, imputabile ad una pluralità di fonti, ma del quale la fonte privata resta il motore.
L’utilità della distinzione dogmatica fattispecie/autoregolamento (la prima riguardante i requisiti di forma e di sostanza che condizionano la validità della fattispecie, il secondo disciplinante il rapporto) risiede nell’essere strumento per sciogliere nodi, come quello del rapporto fra contratto e sopravvenienze normative, rispetto ai contratti di durata.
Come chiarito dalla dottrina, utilizzando la distinzione tra fattispecie e autoregolamento, è possibile distinguere fra le norme che disciplinano la fattispecie e le norme che integrano il regolamento contrattuale. Le prime sono deputate al collegamento degli effetti giuridici, o al mancato riconoscimento di effetti nel caso di invalidità. Le seconde sono norme materiali o di relazione, le quali, in quanto fonte del regolamento negoziale, fissano diritti e obblighi mediante l’inserimento di clausole nel regolamento in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti se si tratta di norme imperative (o in via suppletiva se si tratta di norme dispositive).
La norma sulla fattispecie, dunque, fissa i requisiti di sostanza e di forma del contratto valido ed incide quindi sull’atto, quella sul regolamento concorre con la fonte privata alla determinazione del programma negoziale ed incide sul rapporto.
Trasferita sul piano delle sopravvenienze normative, la distinzione comporta che un mutamento al livello della norma sulla fattispecie non spiega efficacia perché in base alla legge applicabile al tempo della sua conclusione il contratto ha prodotto effetti giuridici e l’insorgenza del vincolo negoziale non può venir meno per una norma sopravvenuta di segno diverso da quella che ha riconosciuto il contratto come produttivo di effetti. L’effetto della forza di legge fra le parti (art. 1372 comma 1 c.c.) si è ormai verificato e non può aversi invalidità sopravvenuta. Allo stesso modo il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione non può divenire valido per effetto della semplice abrogazione della norma imperativa cui esso era contrario al momento della conclusione.
Spiega invece efficacia, come sempre chiarito dalla dottrina in discorso, la sopravvenienza al livello della norma-fonte del regolamento negoziale. Quest’ultima, se sopravvenuta alla conclusione del contratto, è applicabile perché come il contenuto del regolamento negoziale può variare per una diversa determinazione della fonte privata, così anche la fonte legale può mutare i termini dell’originaria integrazione eteronoma del regolamento o addivenire per la prima volta all’integrazione di quest’ultimo successivamente alla conclusione del contratto.
In conclusione: con riferimento ad un contratto che non ha ancora avuto esecuzione, o che ha avuto esecuzione incompleta, trova applicazione la norma sopravvenuta che integri il regolamento con clausole anche in sostituzione di quelle difformi poste dalle parti, mentre non trova applicazione la norma sopravvenuta che disciplini la fattispecie negoziale in relazione al collegamento degli effetti giuridici.
Come il contenuto del regolamento negoziale può variare nel corso del tempo per una diversa determinazione della fonte privata, così anche la fonte legale può mutare i termini dell’originaria integrazione eteronoma del regolamento, per cui la sopravvenienza normativa, al livello di inserzione automatica di clausole (art. 1339 cc), è mera variazione del contenuto del regolamento negoziale.
La distinzione dogmatica appena esposta deve ritenersi soggiacente la giurisprudenza di questa Corte, sia quella più antica (“l’inserzione automatica opera anche rispetto alle norme sopravvenute alla genesi del contratto”, Cass. 1900/1955; Cass. 3179/1953), sia quella più recente (Cass. civ., 26/1/2006 n. 1689: “Ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all’entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all’efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, che sostituisce per l’avvenire- cioè per la residua durata del contratto- la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto”).
Soccorre anche la giurisprudenza di questa Corte in tema di inserzione automatica di clausole in relazione ai buoni postali: ad es., Cass. civ., sez. I, 30/07/2025 n. 21908: “A tenore della sentenza delle Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n. 3963, si conviene sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e si riconosce la necessità in casi siffatti di un’integrazione extratestuale del rapporto…secondo il congegno di cui all’art. 1339 c.c.”; Cass. civ., sez. I, 16/09/2024, n. 24723: “In tema di buoni fruttiferi postali, i diritti riconosciuti ai sottoscrittori sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza di decreti ministeriali vòlti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, in virtù del meccanismo di integrazione disciplinato dall’art. 1339 c.c. Tuttavia tale integrazione automatica non può mai prevalere sulle clausole contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione, a meno che le variazioni non siano successive alla sottoscrizione dei titoli”.
Ciò premesso in linea generale, nel caso dell’art. 117 TUB, mentre la prescrizione della forma scritta attiene ai requisiti di validità della fattispecie negoziale (art. 117 commi 4 e 6), la previsione del tasso (comma 7) costituisce un fenomeno di integrazione legale del regolamento ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339 cc, che varia nel corso del tempo con le sopravvenienze normative, da trattare alla stessa stregua di un mutamento convenzionale del regolamento, stante l’equivalenza dei mutamenti di regolamento di fonte legale e di quelli di fonte privata.
Il dispiegarsi di operazioni nel corso del tempo in relazione al contratto bancario fa sì che le operazioni avvenute sotto il regime del mutamento di regolamento ad opera della fonte legale cadano sotto la disciplina del nuovo regolamento legale, per cui trova applicazione la nuova regola dell’applicazione dei tassi se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
Né è accoglibile la contestazione esposta dalla parte controricorrente, secondo la quale l’applicazione del nuovo regime del tasso sostitutivo degli interessi comporterebbe la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, dal momento che non si tratta qui di irretroattività, perché l’applicazione della versione modificata dell’art. 117 co. 7 ha luogo solo in riferimento alle operazioni compiute successivamente all’entrata in vigore della riforma normativa.
Ugualmente non è in contrasto con quanto qui affermato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari, e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore” (per es.: Cass. civ., sez. I, 31/12/2019, n. 34740).
Infatti, tale decisione ha solo affermato che l’inserzione automatica della clausola non è retroattiva, il che è ovvio, in quanto opera per il futuro (come sopra detto, solo in riferimento alle operazioni compiute successivamente all’entrata in vigore della modifica). Ma in tal modo è confermato che la norma sopravvenuta in corso di rapporto si applica.
Pertanto, la decisione impugnata va cassata, perché deve essere effettuato un nuovo calcolo degli interessi sostitutivi da applicare, ex art. 117 TUB, secondo l’interpretazione sopra esposta.
Deve in conclusione essere enunciato il seguente principio di diritto:
“posta la distinzione fra la fattispecie negoziale, relativa ai requisiti di sostanza e di forma condizionanti la validità del contratto, e regolamento, attinente al contenuto negoziale, determinato dalla fonte privata in concorso se del caso con la fonte legale mediante l’inserzione automatica di clausole, la norma sopravvenuta trova applicazione soltanto se relativa al regolamento, mentre in relazione ai requisiti di validità trova applicazione la norma vigente all’epoca di stipulazione del contratto; ne discende, in materia di contratti bancari, ferma l’applicabilità della prescrizione della forma scritta, in quanto relativa ai requisiti di validità, ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, che la normativa sui tassi, prevista dall’art. 117, comma settimo, testo unico bancario, sopravvenuta in corso di rapporto a seguito di modifica della disposizione (in particolare, la regola dell’applicazione dei tassi, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione), si applica anche al contratto stipulato in epoca antecedente in quanto disciplina del regolamento negoziale”.
4) Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
Cass. civ., I, 05.02.2025, n. 2426