1. Torna all’esame del Tribunale la questione del diniego di “adeguamento prezzi” ai sensi dell’art. 115 del codice dei contratti pubblici del 2006 opposto dall’Azienda sanitaria di Matera (di seguito anche solo “ASM”) alla Beckman Coulter s.r.l. (di seguito anche solo “Beckman”), relativamente alla procedura aperta per la fornitura di “sistemi diagnostici e applicazione informatica gestionale di laboratorio” (LIS) per il laboratorio analisi di Matera e Tricarico, afferenti alla “area siero” (n. 5 lotti), alla “area sangue” (n. 4 lotti), alla “area di microbiologia e microbatteriologia” (n. 7 Lotti) e alla “area urine” (n. 2 Lotti).
1.1. In particolare, un primo diniego è stato annullato da questo Tribunale amministrativo (ricorso r.g.n. 360 del 2024), con sentenza del 4 luglio 2024, n. 360, per obliterazione della fase di partecipazione procedimentale e difetto di motivazione, con salvezza di nuova effusione provvedimentale.
1.2. L’ASM, esitato il nuovo procedimento amministrativo all’uopo intrapreso, ha nuovamente disatteso, con la nota qui avversata. l’istanza della ricorrente.
1.2.1. La Beckman, col ricorso qui in delibazione, notificato il 12 novembre 2024 e depositato in pari data, ha impugnato tale diniego, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Azienda ospedaliera intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’esito della pubblica udienza del 20 maggio 2025, con ordinanza n. 308 del 2025, si è disposto un incombente istruttorio, disponendo l’acquisizione da parte resistente di taluni provvedimenti amministrativi e di una relazione amministrativa concernente la scansione temporale dei periodi di proroga del contratto di cui è questione e le rispettive fonti in forza delle quali ciascuno di esso è stato disposto.
3.1. L’ASM ha adempiuto a quanto innanzi in data 24 settembre 2025.
4. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, il procuratore della ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. L’avversato diniego, sul versante motivazionale, decliva lungo i seguenti crinali:
a) «i dispositivi in argomento, oggetto della gara “sistemi diagnostici ed applicazione informatica gestionale di laboratorio (LIS) occorrenti al laboratorio di analisi dei presidi ospedalieri di Matera e Tricarico” aggiudicata […] nel 2010, sono per caratteristiche tecniche, hardware e software, confrontabili ed equipollenti con quelli aggiudicati nella gara per la fornitura dei sistemi diagnostici di laboratorio indetta dalla stazione unica appaltante della Regione Basilicata con DD n. 20AB.2018/D.00171 dell’8/08/2018 e aggiudicata dalla R. s.p.a.. Dalla comparazione tra i prezzi, effettuata in un’ottica di benchmarking, seppur con qualche irrilevante eccezione, appare evidente il risparmio ottenuto da questa ASM con i prezzi offerti nel contratto stipulato con la Roche S.p.A. nel 2022 rispetto ai corrispettivi pagati a codesto operatore con il contratto stipulato addirittura nel 2010 […] gran parte del costo del servizio consiste nel pagamento di canoni (in service) per l’utilizzo di dispositivi di analisi e di manutenzione di detti dispositivi. Costo del canone che, con il passare del tempo, avrebbe dovuto subire, invece, una diminuzione dell’importo dovuto, in quanto l’investimento relativo ai suddetti dispositivi è stato completamente ammortizzato. Anzi va che il costo maggiore del servizio è costituito dai canoni per l’utilizzo dei dispositivi di analisi e per la loro manutenzione. Infatti, dal confronto con il suddetto costo del canone annuo pagato a codesto operatore economico (€ 569.500,00) relativo all’appalto aggiudicato nel 2010, giusta delibera n. 1042 del 22/09/2010, con quello pagato alla R. s.p.a. (€ 360.156,00), aggiudicataria del nuovo appalto (2021) per la fornitura dei medesimi sistemi diagnostici di laboratorio […] emerge che questi ultimi sono di gran lunga inferiore ai primi»;
b) «nella fattispecie in argomento non può essere riconosciuta alcuna revisione prezzi in quanto essa deve trovare giustificazione in un valido contratto o in una sua proroga, disposta con apposito provvedimento della stazione appaltante. Nella fattispecie in esame il contratto concluso con codesto operatore economico per la fornitura dei sistemi diagnostici occorrenti all’U.O.C. di laboratorio di analisi dei presidi ospedalieri di Matera e Tricarico sottoscritto in data 16/12/2010 è scaduto il 16/12/2015. Da detta data il rapporto è proseguito in via di fatto, in mancanza di atti sussumibili nel novero dell’attività negoziale delle parti, sino al maggio del 2022. Stante la mancanza di una proroga contrattuale o comunque la nullità di una proroga tacita […] la domanda diretta all’accertamento e alla successiva condanna alla revisione del prezzo, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, che sulla validità del contratto trova fondamento e giustificazione, non può che essere rigettata, stante altresì l’infondatezza dei presupposti fattuali dedotti ex adverso».
4.2. Ritiene il Collegio che entrambi gli argomenti non risultino conducenti, non resistendo alle censure attoree.
4.2.1. In primo luogo, è erronea la premessa dalla quale fa mostra di muovere parte resistente, e sui cui la stessa molto si è diffusa negli scritti difensivi, ossia la possibilità di riconoscere il compenso revisionale solo a fronte di significativi squilibri delle condizioni di mercato.
Questo Tribunale amministrativo, al riguardo, ha già avuto modo di affermare in una similare questione che ha visto coinvolte le odierne parti in causa, che «con specifico riguardo all’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, si è osservato come la revisione del prezzo sia “un meccanismo che opera per adeguare il corrispettivo contrattualmente previsto, nel caso dei contratti di durata, all’andamento generale dei prezzi, al fine di salvaguardare, da un lato, l’equilibrio economico delle prestazioni a fronte di modifiche dei costi, durante l’arco temporale del rapporto, che potrebbero pregiudicare il livello qualitativo delle prestazioni o compromettere il regolare adempimento delle controprestazioni e, dall’altro, di tutelare la stazione appaltante da una lievitazione incontrollata dei corrispettivi tale da sconvolgere il quadro finanziario originario del contratto (Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052). Pertanto, la spettanza della revisione deve riconoscersi, sulla base delle citate disposizioni normative e contrattuali, nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, senza che a tal fine debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri (in termini, T.A.R. Basilicata, 31 marzo 2025, n. 213, che richiama T.A.R. Lazio, sez. I, 13 gennaio 2025, n. 557; id., sez. I, sentenza n. 11577/2020, confermata da Cons. Stato, n. 2096 del 28.2.2023; T.A.R. Campania, sez. VI, 28 settembre 2023, n. 5286; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 29 luglio 2021, n. 1847).
Tale approdo ha trovato ulteriore e conferma in un recente arresto del Giudice d’appello, ove si è appunto affermato che «per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto alla revisione dei prezzi deve riconoscersi nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, senza che a tal fine debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri» (in termini, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4197).
4.2.1.1. In ordine alla misura della spettanza del compenso revisione, il Collegio condivide e dà continuità al costante orientamento secondo cui «a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica dei dati relativi ai beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti, la revisione dei prezzi deve essere calcolata utilizzando l’indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato ogni mese dall’ISTAT medesimo, quale parametro generale a cui al momento si deve fare riferimento, atteso che l’appaltatore solo in casi eccezionali può affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma in ogni caso sempre tale da non superare i valori che potrebbe conseguire utilizzando i suddetti parametri» (ex multis, Cons. Stato n. 4197 del 2025, cit.),
A fronte di ciò, inconferente e fuorviante (muovendosi su un binario difforme da quello legalmente stabilito), nonché irrazionale appare la scelta della ASM di paragonare l’esito di una gara conclusasi nel 2010, in differenti condizioni di mercato e indetta dalla Azienda sanitaria resistente, con altra condotta dalla Stazione unica appaltante della Regione Basilicata e esitata dodici anni dopo. Uno dei primari vantaggi offerti dalla formula organizzativa delle “stazioni uniche appaltanti” è appunto costituito dall’aggregazione della domanda onde ottenere condizioni economiche migliori. D’altro canto, il mutato contesto tecnologico ben può avere influito sul contenuto delle offerte economiche presentate nella competizione più recente.
Ancora, non si è tenuto conto di quanto fatto presente dalla Beckman in sede di partecipazione procedimentale circa il profilo relativo al costo annuo dell’assistenza tecnica e della manutenzione, che nella prospettiva della ricorrente avrebbe conosciuto una «naturale intensificazione con il passare del tempo, perché l’obsolescenza derivate dal continuo uso di un macchinario, pretende interventi via via più consistenti, soprattutto quando la stazione appaltante proroga la durata del service oltre il termine indicato dalla procedura di selezione». Peraltro, la deducente ha pure segnalato, senza smentita, che «nella nuova gara sono stati proposti sistemi integrati (più moduli analitici tra loro fisicamente integrati) mentre nella prima gara sono stati proposti strumenti tra loro collegati da una catena di automazione, che ovviamente richiede specifica manutenzione».
Soprattutto, è stata completamente omessa la valutazione sul principale elemento su cui la decisione di parte resistente si sarebbe dovuta basare, ossia la relazione tecnica di parte che esaminando i dati estrapolati dai bilanci della società risulterebbe confermare sia l’aumento dei costi diretti relativi agli acquisti dei reagenti da parte della ricorrente per eseguire la fornitura nei confronti della ASM, sia l’aumento dei costi indiretti, ossia personale, gestione magazzino, trasporto, assicurazioni ed energia.
Consegue a tutto quanto innanzi un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, avendo l’Amministrazione pianamente omesso di esaminare, anche al fine della loro confutazione, gli argomenti e la documentazione offerta nel procedimento dall’odierna deducente.
4.2.2. Circa l’estensione del contratto d’appalto, occorre premettere che l’art. 3 del contratto stipulato tra le parti (durata e condizioni del contratto), fissa la sua durata in 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (16 dicembre 2010) al primo capoverso, dà facoltà alla ASM di «prorogare eventualmente il termine di scadenza del presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 38 (durata) del capitolato amministrativo di gara e dell’art. 2.1. (durata) del capitolato tecnico».
Il richiamato art. 38 del capitolato amministrativo dispone che «L’appalto avrà durata di 5 anni a decorrere dalla stipula del contratto. L’appaltatore sarà tenuto a prestare la fornitura in regime di proroga, alle medesime condizioni, per i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto, ove a ciò richiesto dalla S.A., in caso di imprevedibili circostante di necessità o urgenza».
Differente è il contenuto dell’art. 2 del capitolato tecnico, ove la durata del contratto è fissata in 5 anni, decorrenti, si badi, «dalla data di attivazione dei sistemi» ed è riservata alla ASM di «procedere a eventuale proroga del contratto stesso per il tempo strettamente necessario ad addivenire all’assegnazione della fornitura successiva».
4.2.2.1. Occorre quindi in primo luogo soffermarsi sulla rappresentata antinomia tra le diverse date di decorrenza degli effetti del contratto e della sua durata.
Ritiene il Collegio che in tal senso debba accordarsi prevalenza alla data di stipulazione del contratto. In tal senso, infatti, oltre alla prevalenza del criterio ermeneutico testuale (come si è visto, l’art. 3 del contratto stabilisce la sua durata in cinque anni decorrenti dalla data di sua sottoscrizione), va tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione ASM n. 1042 del 22 settembre 2010 (pure richiamata dall’art. 3 del contratto), che ha disposto la conferma dell’affidamento della fornitura di cui è questione, dando atto (capo n. 6) che «il servizio di cui in oggetto decorrerà dalla data di stipula dei contratti e per la data di anni 5».
4.2.2.1.1. Inoltre, tanto l’art. 4 del contratto quanto l’art. 39 del capitolato amministrativo (prezzo del contratto), non avversati, stabiliscono che il prezzo risultante dall’aggiudicazione «potrà essere aggiornato, eventualmente, secondo i coefficienti ISTAT dopo il terzo anno della fornitura».
4.2.2.1.2. In ossequio al disposto dell’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dunque, la valutazione della spettanza e dell’ammontare dell’adeguamento prezzi istato dalla Beckman dovrà avere riguardo al periodo successivo al decorso del terzo anno della fornitura e fino alla scadenza del contratto.
4.2.2.2. In relazione alla prosecuzione della fornitura, oltre tale periodo, va rilevato che a) l’art. 3 del contratto attribuisce all’ASM la generica facoltà di prorogare il termine di scadenza del contratto «nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 38 del capitolato amministrativo e dell’art. 2.1. del capitolato tecnico».
Con riguardo al (differente) profilo della proroga, è ben possibile operare una lettura complessiva e sistematica delle disposizioni rilevanti contemplate dal capitolato amministrativo e da quello tecnico, nel senso che per un verso l’art. 38, capoverso, del primo, fa obbligo all’appaltatore di prestare la fornitura in regime di proroga per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto (potendo quindi l’appaltatore sciogliersi liberamente dal rapporto negoziale dopo il primo semestre), mentre, per altro verso, l’art. 2.1. del capitolato tecnico dà facoltà alla stazione appaltante di estendere la proroga per il «tempo strettamente necessario ad addivenire all’assegnazione della fornitura successiva».
4.2.2.3. Ora, l’ASM ha rappresentato nella relazione amministrativa acquisita all’esito del disposto incombente istruttorio di aver disposto una “proroga tecnica” con deliberazione n. 286 del 23 marzo 2020 «nelle more dell’aggiudicazione della gara d’appalto indetta dalla SUA-RB regionale per “l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo “service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture”. Ulteriori “proroghe tecniche” sono state poi disposte con deliberazioni ASM n. 841 del 24 settembre 2020 e n. 405 del 10 giugno 2021.
Nel periodo intercorrente dalla scadenza del contratto alla data di adozione del primo provvedimento di proroga, infine, l’ASM – come risulta dall’ampia documentazione in atti di causa – ha continuato ad avvalersi del contratto, imputando testualmente ciascun singolo ordinativo alla fornitura iniziale, ossia a quella affidata con la deliberazione n. 1042 del 22 settembre 2010, facendo così mostra di ritenere esteso in modo corrispondente il previgente termine di scadenza contrattuale. In tal senso, va anche osservato che l’art. 3 del contratto e le pertinenti disposizioni del capitolato amministrativo e tecnico non stabiliscono una determinata forma per il ricorso alla proroga.
4.2.2.4. Non persuade quanto sostenuto dalla parte resistente, ossia che le deliberazioni innanzi richiamate avrebbero «indicato erroneamente come proroga tecnica rapporti privi di collegamento con il contratto stipulato il 16.12.2010 e ormai scaduto il 16.12.2015». Come si è visto, infatti, il tratto di collegamento è costituito dai plurimi ordini sottoscritti dalla stessa ASM, a fronte di una espressa previsione contrattuale, e le deliberazioni si pongono in stretta continuità con tali antecedenti.
4.2.2.4.1. A ben vedere, inoltre, tale argomento non è stato speso dall’ASM in occasione del precedente diniego di revisioni prezzi, annullato da questo Tribunale con la ridetta decisione n. 360 del 2024. Invero, nella predetta occasione l’ASM ha preso posizione sulla nota della Beckman del 18 ottobre 2022, che a sua volta ha sollecitato il riscontro all’istanza presentata il precedente 4 di agosto. In quest’ultima è stata chiesta la rivalutazione dei prezzi fino al giugno 2022. A fronte di ciò, l’ASM non ha argomentato alcunché sulla durata del contratto e sulla sua prosecuzione in via di fatto.
Deriva da quanto innanzi la violazione di quanto disposto dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove recita: «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato».
4.2.2.4.2. Non giova, infine, alla resistente quanto statuito dal Consiglio di Stato con la decisione della sez. III n. 8830 del 2023. Invero, nel caso qui in delibazione non sussistono larga parte dei presupposti fattuali valorizzati dal Giudice d’appello nel sostenere (in quel caso) che le deliberazioni successive alla conclusione del rapporto pattizio instaurato con il primigenio contratto avessero condotto alla nascita di nuovi rapporti negoziali, ovverosia: – il mutamento nel corso degli anni dell’oggetto della prestazione (nel precedente giurisprudenziale risultano variate nel corso del periodo di riferimento le strutture presso le quali si è svolto il servizio e il suo orario di svolgimento); – la rinegoziazione del prezzo per i periodi di estensione.
In effetti, nel caso qui in delibazione non si riscontra la modificazione di alcuno dei contenuti del contratto del 2010.
4.2.2.5. Dunque, in aggiunta a quanto già osservato al precedente § “4.2.2.1.2.”, la valutazione della spettanza e dell’ammontare dell’adeguamento prezzi istato dalla Beckman dovrà avere riguardo anche ai periodi di proroga di cui innanzi.
5. Va diversamente rigettata la domanda di accertamento del diritto della ricorrente alla spettanza della revisione prezzi. La posizione in questa sede fatta valere dalla ricorrente ha invero consistenza di interesse legittimo (ex multis Cass. SS.UU. 14090 del 2004, 4463/2009, 6016 e 19567/2011, 7176 e 12063/del 2014) e la spettanza del compenso revisionale è da ricondurre all’esito di nuova attività amministrativa autoritativa, allo stato non ancora esercitata, dovendosi l’Amministrazione rideterminare sulla spettanza e, se del caso, sul quantum della revisione dei prezzi nel rispetto delle statuizioni testé enunciate, restando comunque preclusa in tale ulteriore effusione provvedimentale la reiterazione delle ragioni ostative già disattese in questa sede.
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento in parte del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata nota di diniego.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
TAR BASILICATA, I – sentenza 21.11.2025 n. 530