Giurisdizione e competenza – Azione di annullamento e condizioni per la proposizione del ricorso

Giurisdizione e competenza – Azione di annullamento e condizioni per la proposizione del ricorso

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino extracomunitario, chiede l’annullamento della comunicazione a mezzo PEC del 08/04/2025, notificata in pari data al datore di lavoro, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo ha comunicato il rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per asserita decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/98, presentata dalla B-TEKNA S.R.L..

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, previo avviso di cui all’art. 60, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo deve essere caratterizzata, tra le altre condizioni, dalla legittimazione a ricorrere, cioè la prospettazione di una situazione giuridica soggettiva indicativa della strumentalità dell’azione proposta al soddisfacimento di un interesse che sia, ad un tempo, qualificato sul piano oggettivo, in quanto meritevole di tutela e dunque protetto dall’ordinamento giuridico, e differenziato sul piano soggettivo, poiché distingue dal quisque de populo il suo titolare, in virtù della speciale posizione rivestita rispetto all’esercizio del potere pubblico di cui si lamenta l’illegittimità.

La legittimazione a ricorrere si distingue, quindi, dall’interesse a ricorrere poiché non dipende dai riflessi pratici scaturenti dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale a vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico. Il che induce, preliminarmente, ad accertare se il ricorrente sia o meno titolare di un interesse qualificato e differenziato legittimante l’azione di annullamento proposta, rilevando i vantaggi dell’eventuale caducazione dei provvedimenti amministrativi impugnati in un secondo momento, allorché risulti comprovata la legittimazione a ricorrere dell’interessato, non potendosi, in mancanza, ascrivere rilievo legittimante soltanto alle utilità pratiche perseguite in giudizio.

L’interesse a ricorrere, infatti, impone un accertamento sia di diritto che di fatto nella parte in cui occorre in concreto valutare (a valle) le conseguenze pratiche del chiesto annullamento sulla sfera giuridica del ricorrente, mentre la legittimazione a ricorrere costituisce una questione preliminare in quanto puramente di diritto, implicando per il giudice la verifica prioritaria (a monte) della strumentalità dell’azione proposta rispetto ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata a prescindere dalle pratiche utilità perseguite da colui il quale agisce in giudizio(in termini Cons. Stato, sentenza n. 7928 del 24 agosto 2023).

Nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari residenti all’estero, disciplinato dall’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, la legittimazione a ricorrere avverso il diniego dell’amministrazione sulla domanda di assunzione spetta esclusivamente al datore di lavoro che ha presentato la richiesta nominativa, non al lavoratore extracomunitario in essa indicato. Il nulla osta, infatti, va rilasciato al datore di lavoro richiedente e su impulso dello stesso viene trasmesso agli uffici consolari del paese di residenza o di origine del lavoratore. Nessuna iniziativa procedimentale è prevista dalla normativa in capo al lavoratore extracomunitario. Ne consegue che il lavoratore straniero non è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto al provvedimento di nulla osta, difettando dei poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere amministrativo.

Per i motivi predetti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

La particolare natura della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 21.11.2025 n. 520

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