Giurisdizione e competenza – Fissazione dell’udienza per la sola calendarizzazione, assenza del difensore di fiducia e nullità della sentenza pronunciata

Giurisdizione e competenza – Fissazione dell’udienza per la sola calendarizzazione, assenza del difensore di fiducia e nullità della sentenza pronunciata

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, con assorbimento del secondo.

2. Come risulta dai relativi verbali, all’udienza del 23 febbraio 2023, il giudice, G.o.p. avv. M.A. – in sostituzione della dott.ssa B.B., in applicazione alla Corte di appello di Torino – così disponeva: “rileva come il reato contestato non sia di propria competenza e, pertanto, detto fascicolo rimane assegnato alla dott.ssa B.B. e si procede al rinvio avanti alla medesima per la sola calendarizzazione del processo (pertanto non si procederà a discussione) al 9.10.2023, ore 9.20”.

All’udienza del 9 ottobre 2023, celebrato davanti al giudice dott.ssa E.C., il difensore di fiducia, avv. G.N. del foro di Roma, fu sostituito ex art. 97, comma 4, dall’avv. B.C.A.; dopo aver dato atto del mutamento della persona fisica del giudice, previa conferma dell’ordinanza istruttoria già pronunciata dal Tribunale e dichiarata la chiusura dell’istruttoria, si procedette alla discussione, terminata la quale il giudice si ritirò per deliberare, dando poi lettura del dispositivo.

3. Ciò posto, si osserva che l’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha espressamente previsto il calendario delle udienze.

Come risulta dalla Relazione illustrativa al “Decreto legislativo recante attuale della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l’efficienze del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (p. 141), con la riformulazione dell’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., che recepisce le prescrizioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. a), si introduce la figura “del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione”, che è adottato dal giudice “sulla base dell’ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire celerità e concentrazione, nell’ottica della ragionevole durata del processo”.

Una volta adottato, il calendario non è più un atto “neutro”, ma uno strumento organizzativo (cfr. Sez. 5, n. 4591 del 04/12/ 2023, dep. 2024, T., Rv. 286015 – 01), il quale, come precisa la Relazione, “produce l’effetto di ‘prenotare’ per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite, con l’indicazione dell’attività che dovrà essere svolta”.

In altri termini, il calendario – fatte salve modifiche, che evidentemente, se non disposte in udienza, devono essere tempestivamente comunicate – ha un effetto vincolante per tutte le parti del processo con riferimento sia alla data dell’udienza, sia all’attività che in essa deve svolgersi.

4. Si osserva che la violazione dell’art. 477, comma 1, cod. proc. pen. non è presidiata da sanzioni di natura processuale.

4.1. Nondimeno, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove sia ravvisabile un’ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell’imputato.

Emblematico, in tal senso, è proprio il caso in esame: il giudice aveva disposto il rinvio dell’udienza al 9 ottobre 2023 “per la sola calendarizzazione del processo”, con la precisazione “pertanto non si procederà a discussione”; viceversa, in quell’udienza non solo è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale, ma si è proceduto alla discussione e alla decisione in assenza del difensore di fiducia.

4.2. Orbene, non coglie nel segno il ragionamento della Corte di merito, secondo cui l’imputato è stato comunque difeso da un difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Nella vicenda qui al vaglio, si è in presenza di una violazione del principio di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.g., Rv. 253152 – 01), ivi compreso il giudice; il difensore di fiducia, il quale evidentemente e ragionevolmente confidava nel rispetto delle determinazioni assunte dal giudice ai sensi dell’art. 477, comma 1, cod. pen., non ha perciò potuto svolgere la propria attività nell’udienza in cui, in spregio a quanto precedentemente stabilito, è stato discusso e deciso il processo.

L’imputato, pertanto, è stato conculcato dal diritto di essere assistito dal difensore di fiducia a causa della violazione del principio di lealtà processuale, ciò che integra una nullità riconducibile nella previsione di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

4.3. Un’interpretazione del genere, del resto, è conforme al dettato dell’art. 6, par. 3, lett. c) CEDU, che garantisce a «ogni accusato il diritto di difendersi con l’assistenza di un difensore di sua scelta (…)»; si tratta di una norma internazionale generalmente riconosciuta in materia di diritti umani che permette di assicurare all’accusato una difesa effettiva e che rappresenta uno degli aspetti che connotano l’equità del processo, come sancito dall’art 6, par. 1, CEDU.

5. Conclusivamente, deve perciò affermarsi che integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la discussione avvenuta in un’udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia.

6. Tornando al caso qui al vaglio, si deve rilevare che la nullità, verificarsi nel giudizio di primo grado, è stata tempestivamente eccepita dal difensore con l’appello, sicché essa travolge sia la sentenza di primo grado, che quella impugnata, le quali devono perciò essere annullate senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.

Cass. pen., III, ud. dep. 06.11.2025, n. 36075

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