1. Il ricorso è fondato.
2. Nel precedente citato dal ricorrente, reso in fattispecie del tutto analoga a quella in rassegna e dal quale non v’è motivo di discostarsi, questa Corte ha avuto modo di specificare che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in discussione non viene l’applicazione della disciplina transitoria ed a quale giudice se ne dovesse fare richiesta. Non si tratta, cioè, di stabilire se, pendendo il processo in primo grado all’atto della entrata in vigore del citato art. 95, l’istanza dovesse essere necessariamente presentata al giudice procedente o potesse essere proposta anche nel giudizio di appello (com’è avvenuto nel caso specifico, in cui P.S. ha avanzato uno specifico motivo di gravame sul punto; sulla possibilità di proporre la relativa richiesta finanche nel corso dell’udienza di discussione dell’appello e non necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., vds. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/ 2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/ 2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902).
La questione controversa, piuttosto, è quella se sia possibile avanzare detta richiesta per la prima volta con l’atto d’appello, quando, cioè, essa non sia stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado, e dunque se l’imputato possa dolersi, sostanzialmente, della mancata determinazione officiosa in tal senso da parte di quel giudice.
La soluzione non può che essere affermativa (in questi termini, con riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria ex art. 53, legge n. 689 del 1981, Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064).
A differenza, infatti, di quanto accade per il ricorso per cassazione, per il quale l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello, non vi è alcuna disposizione, nel codice di rito, che vincoli l’appellante a circoscrivere i motivi del gravame ai soli capi e punti oggetto delle richieste conclusive da lui rassegnate al giudice di primo grado o, comunque, alle questioni già sottoposte a tale giudice.
Ne consegue – si legge ancora in quel precedente – che, a prescindere dalla relativa disciplina transitoria, e non dovendo essere necessariamente attivato a richiesta dell’imputato il subprocedimento di cui all’art. 545 -bis, cod. proc. pen., legittimamente può essere censurato con l’atto d’appello il mancato esercizio officioso, da parte del primo giudice, del relativo potere discrezionale, chiedendosi al giudice del gravame di porvi rimedio: con la conseguenza che quest’ultimo avrebbe dovuto provvedere nel merito sul punto.
3. Mancando, dunque, una valutazione sull’esistenza o meno dei presupposti per l’accesso dell’imputato all’applicazione delle pene sostitutive, la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio al giudice d’appello perché provveda sul punto, implicando tale decisione valutazioni di fatto, non consentite a questa Corte.
Cass. pen., VI, ud. dep. 06.11.2025, n. 36077