1. Con il primo motivo di ricorso B.S. lamenta <<Error in iudicando, violazione e/o errata applicazione degli art.205 del codice della strada e 7, comma 3, del d. lgs. n.150/2011, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.>>
Rileva il ricorrente che il procedimento regolato dall’art.7 cit. disciplinerebbe il ricorso avverso il verbale di accertamento previsto, in via alternativa al ricorso gerarchico ex art.203 CdS, per le ipotesi di cui all’art.204 bis CdS, mentre non riguarderebbe l’opposizione a ordinanza ingiunzione, regolata dall’art.6 d. lgs. n.115/2011; non avrebbe potuto essere quindi dichiarata inammissibile l’opposizione, perché detta conseguenza non sarebbe prevista dalle norme realmente applicabili alla fattispecie
2. Con il secondo profilo di doglianza B.S. lamenta <<Error in iudicando, violazione e/o errata applicazione dell’art. 6 del d. lgs. n.150/2011, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.>>.
Per effetto dell’opposizione il Giudice dovrebbe rivalutare l’intero rapporto e non i meri vizi formali dell’ordinanza ingiunzione, della quale peraltro il ricorrente avrebbe, sia in primo che in secondo grado, contestato l’illegittimità sia per carenza di potere da parte del funzionario firmatario sia per carenza di motivazione.
I due motivi di critica, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati.
L’art.203 del d. lgs. n.285/1992, rilevante nel caso di specie perché si verte in materia di violazioni del codice della strada, è intitolato <<Ricorso al prefetto>> e prevede che <<1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. […]>>; l’art. 204 d. lgs. cit. disciplina le conseguenze del ricorso proposto avanti al Prefetto, che si può concludere con ordinanza di archiviazione, ove ritenga ingiustificato l’accertamento contestato, oppure, nell’ipotesi opposta, con pronuncia di ordinanza con la quale è ingiunto il pagamento della sanzione; l’art. 204-bis d. lgs. cit., rubricato <<Ricorso in sede giurisdizionale>> dispone che <<Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203>> per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, <<il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; l’art. 205 d. lgs. cit., rubricato <<Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria>>, prevede che << Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero>>, davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione>>.
L’art.7 d. lgs. n.150/2011 disciplina quindi l’opposizione proposta dall’incolpato avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, alternativa rispetto all’analogo ricorso proponibile in sede amministrativa avanti al Prefetto competente, ex art.203 CdS.
L’art.6 d. lgs. cit. disciplina invece l’opposizione a ordinanza ingiunzione, anche ove, secondo il disposto dell’art.204 CdS, questa derivi e sia contestuale -come nel caso di specie- al rigetto del ricorso amministrativo proposto avanti al Prefetto, che è facoltativo: l’opposizione regolata dall’art.6 cit. è e rimane relativa al rapporto sanzionatorio e non alla legittimità formale dell’atto amministrativo che irroga la sanzione, e permette al Giudice competente adito la conoscenza piena del rapporto controverso, a prescindere dalle motivazioni del Prefetto, con la conseguenza che l’interessato può reiterare anche le eventuali doglianze già svolte in sede di ricorso al Prefetto e disattese.
Si richiama, al riguardo, l’insegnamento di questa Corte e SU, sentenza n.1786/2010, secondo il quale <<In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto>>: ai principi di diritto affermati nella richiamata sentenza si sono uniformate le pronunce successive -cfr., tra le tante, Cass.n.11280/2010, n.17799/2014, Cass. n.12503/2018, Cass. SSUU 10261/2018, Cass. n.32243/2018, e, tra le più recenti sull’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, Cass. n.14527/2025-.
Sia dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati, sia dalle indicazioni chiare emergenti dall’orientamento interpretativo di legittimità in ordine all’ambito del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, appare chiaro che l’impugnazione ex art.7 d. lgs. n.150/2011 non esclude affatto la possibilità di proporre impugnazione ai sensi dell’art.6 cit., impugnazione che potrà essere rivolta legittimamente anche nei confronti dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento pronunciata all’esito del rigetto del ricorso proposto avanti al Prefetto ai sensi degli art.203-204 CdS. Da quanto esposto consegue l’erroneità della pronuncia di inammissibilità dell’appello, effettuata dal Tribunale di Matera sul presupposto parimente erroneo -condiviso con il Giudice di Pace- dell’inammissibilità dell’opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da B.S. ai sensi dell’art.6 d. lgs. n.150/2011.
In accoglimento del ricorso, la sentenza del Tribunale di Matera deve essere perciò cassata con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., II, ord. 26.11.2025, n. 30960