Reato – Furto con strappo: il no della Consulta all’applicazione dell’attenuante di lieve entità

Reato – Furto con strappo: il no della Consulta all’applicazione dell’attenuante di lieve entità

1.– Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica (reg. ord. n. 246 del 2024), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Il rimettente ritiene innanzitutto violato il principio di ragionevolezza in quanto il furto con strappo, privo di una attenuante di lieve entità, sarebbe caratterizzato da una eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio e, in particolare, da una pena edittale minima di quattro anni di reclusione e 927 euro di multa, sanzione che non permetterebbe, nei casi di minore offensività, di contenere la pena entro i limiti della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e all’importanza del bene giuridico leso.

Ritiene altresì violato il principio di uguaglianza, rispetto ai reati di rapina ed estorsione – che sarebbero più gravi del furto con strappo in quanto caratterizzati da violenza alla persona – per i quali è prevista l’attenuante della lieve entità del fatto.

Infine, sarebbe leso il principio della finalità rieducativa della pena, in quanto si tratterebbe di una sanzione eccessiva e sproporzionata che non potrebbe essere percepita dal condannato come “giusta”.

2.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 59 del 2025) ha sollevato, anch’egli in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. con lo stesso petitum.

Il rimettente formula le medesime censure riferendole però, oltre che al secondo comma dell’art. 624-bis, cod. pen., anche al terzo comma (secondo cui «[l]a pena è della reclusione da cinque anni a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61»), che individua diverse e più gravi pene nell’ipotesi di furto con strappo aggravato.

Il giudice a quo ritiene, inoltre, che il principio di uguaglianza sia violato in quanto il furto con strappo è equiparato, quanto al trattamento sanzionatorio, al furto in abitazione, fattispecie quest’ultima che sarebbe connotata da maggiore offensività, atteso che tale reato sarebbe posto a presidio del domicilio, bene giuridico costituzionalmente protetto.

3.– Data la corrispondenza del petitum e dei parametri evocati, e preso atto che i motivi di doglianza sono simili e in gran parte sovrapponibili, tutti diretti a lamentare l’eccessività del minimo edittale previsto per il reato di furto con strappo e a chiedere l’introduzione dell’attenuante della lieve entità, le ordinanze possono essere riunite e decise congiuntamente.

4.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, per incoerenza del petitum in relazione alla causa petendi.

Le censure si incentrerebbero, più che sulla irragionevolezza dell’assenza dell’attenuante della lieve entità, sulla eccessività del trattamento sanzionatorio nel minimo.

Le suddette doglianze sarebbero altresì inammissibili per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto, al contrario che per i reati di estorsione e rapina per i quali questa Corte ha introdotto la circostanza di lieve entità, rispettivamente, con le sentenze n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, il furto con strappo sarebbe caratterizzato da elementi ben definiti, cosicché non sarebbe possibile individuare ipotesi di lieve entità del fatto.

5.– Le eccezioni non sono fondate.

5.1.– Quanto alla carenza di motivazione, i giudici rimettenti hanno invero adeguatamente argomentato sulla rilevanza delle questioni sia riportando puntualmente le imputazioni in cui sono descritte, in maniera chiara e dettagliata, le concrete condotte che sono tenuti a giudicare, sia esponendo in maniera non implausibile le ragioni che li inducono a ritenere, nel caso concreto, che possano ravvisarsi fatti di lieve entità, e hanno infine esposto le ragioni per le quali sarebbe eccessiva la pena minima prevista per il furto con strappo.

In particolare, quanto alla asserita assenza di una adeguata e autonoma illustrazione dei motivi per cui il minimo edittale censurato sarebbe troppo elevato per i fatti di lieve entità, entrambe le ordinanze motivano plausibilmente circa l’eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi concrete che i giudici sono chiamati a giudicare e che entrambi ritengono di disvalore tale da non giustificare un minimo edittale di quattro anni di reclusione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione sulla rilevanza formulata dal giudice a quo è oggetto di un controllo meramente esterno a opera di questa Corte, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, palesemente erronea e contraddittoria, con riguardo all’applicabilità della norma nel processo principale (ex plurimis, sentenze n. 137 e n. 129 del 2025, n. 122 e n. 23 del 2024). Tale controllo non si spinge fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo questa Corte sindacare tale valutazione solo se essa appaia assolutamente priva di fondamento.

Inoltre, entrambe le ordinanze si soffermano sui profili di irragionevolezza estrinseca della disposizione censurata, individuando tertia comparationis in parte divergenti (l’ordinanza iscritta al n. 246 reg. ord. del 2024 insiste, in particolare, sulle ipotesi di estorsione e rapina di lieve entità; l’ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. del 2025 rimarca l’indebita parificazione tra furto in abitazione e scippo, da un lato, e quella tra furto con strappo aggravato e rapina ed estorsione semplice, dall’altro), ma tutti coerenti ed omogenei rispetto alla disposizione censurata.

5.2.– Altrettanto non fondata è l’eccezione di difetto di rilevanza delle questioni in ragione della non idoneità del petitum a eliminare il vulnus costituzionale e della sua incoerenza rispetto alla causa petendi.

Quanto, in particolare, all’ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. del 2025, nonostante l’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. preveda la “blindatura” cosiddetta “totale” delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen., è sempre vero che, pur non potendo eventuali attenuanti essere ritenute equivalenti o prevalenti, la disposizione stabilisce che «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

La disposizione pretende, dunque, che l’aumento per le predette aggravanti vada comunque sempre operato, ma stabilisce che, una volta eseguito tale aumento di pena, possa essere applicata la circostanza diminuente del fatto di lieve entità.

Ne deriva la rilevanza delle questioni, posto che, ove venisse accolta, il giudice potrebbe, in ogni caso, applicare una diminuzione di pena derivante dalla circostanza della lieve entità, pur dovendola riferire alla pena determinata all’esito dell’aumento sanzionatorio previsto per l’aggravante.

5.3.– Quanto alla eccepita incoerenza del petitum in relazione alla causa petendi si osserva che alla luce della giurisprudenza costituzionale può parlarsi di contraddittorietà del petitum che determina l’inammissibilità della questione solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto (ex plurimis, sentenze n. 138 del 2024, n. 221 del 2023 e n. 205 del 2021).

Nella presente fattispecie il “verso” delle censure appare chiaro, consistendo nella richiesta della possibilità di irrogare una pena più bassa rispetto a quella prevista dal minimo edittale del furto con strappo, semplice o aggravato, in ipotesi di fatti di lieve entità.

5.4.– Infine, non è fondata l’eccezione di inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo poiché si tratta di obiezione che attiene al merito (ex plurimis, sentenze n. 101 e n. 23 del 2025 e n. 131 del 2024).

6.– In via preliminare, ritiene questa Corte necessaria una breve ricostruzione dell’evoluzione normativa del delitto di furto con strappo (anche semplicemente detto “scippo”).

Nel disegno originario del codice penale del 1930 (“codice Rocco”), tanto il furto in abitazione quanto il furto con strappo erano contemplati all’art. 625 cod. pen., rispettivamente al numero 1) («se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione») e al numero 4) («se il fatto è commesso […] strappando la cosa di mano o di dosso alla persona»), come semplici aggravanti speciali del furto, punito, allora, nella forma base ex art. 624 cod. pen., con la pena della reclusione fino a tre anni e, dunque, con la pena minima di quindici giorni di reclusione.

L’allarme sociale generato dalla percepita diffusione dei furti e del pericolo rilevante per la sicurezza individuale, ha portato il legislatore nel 2001, con l’art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) all’eliminazione delle due ipotesi aggravanti dal testo dell’art. 625 cod. pen. che sono state trasportate in un nuovo art. 624-bis cod. pen. e trasformate in ipotesi autonome di reato.

L’intento del legislatore era, in particolare, quello di isolare due manifestazioni del furto ritenute piuttosto significative e allarmanti e, mediante la trasformazione in autonome ipotesi delittuose, sottrarle al meccanismo di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod. pen.

In tal modo, è venuta meno la possibilità per il giudice di neutralizzare l’aumento sanzionatorio previsto per l’ipotesi aggravata, mediante il giudizio di equivalenza con eventuali circostanze di segno opposto o nei casi di ritenuta prevalenza delle attenuanti.

L’accento posto all’epoca su queste due peculiari tipologie di furto si giustificava in quanto all’offesa patrimoniale si aggiungeva anche un vulnus a interessi di natura più eminentemente personale: così nel caso di furto in abitazione, dove il fatto avviene nel domicilio, nonché nel furto con strappo, in cui la sottrazione si realizza per il tramite di una violenza che, seppure indirettamente, finisce per coinvolgere la persona vittima dell’aggressione patrimoniale.

Nel corso degli anni, la fattispecie è stata oggetto di diversi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina sanzionatoria, con un forte inasprimento della risposta punitiva.

Dapprima, con l’art. 1, comma 6, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), la cornice edittale è stata portata, per la fattispecie base, alla reclusione da tre a sei anni oltre a una multa e, per quella aggravata, da quattro a dieci anni oltre a una multa; tale modifica normativa ha, inoltre, “blindato”, sottraendole completamente dal giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze di segno opposto, le ipotesi di furto con strappo aggravate ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (ipotesi peraltro estremamente frequenti).

Per effetto della “blindatura”, eventuali diminuzioni si operano oggi, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 624-bis cod. pen., sulla quantità di pena risultante dall’aumento per le aggravanti in parola.

Da ultimo, con la legge n. 36 del 2019, la pena della reclusione ha subìto un ulteriore aumento, arrivando alla misura attuale: da quattro a sette anni oltre a una multa per la fattispecie base (primo comma dell’art. 624-bis cod. pen.), da cinque a dieci anni oltre a una multa per l’ipotesi aggravata (terzo comma dell’art. 624-bis cod. pen.).

L’art. 3, comma 1, della predetta legge è inoltre intervenuto sul testo dell’art. 165 cod. pen., stabilendo che «[n]el caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Ne risulta, quindi, un quadro sanzionatorio complessivo di indubbia severità, che questa Corte ha più volte evidenziato, segnalando che «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante» (sentenza n. 190 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 259 e n. 117 del 2021): ciò deriva non solo dalla previsione di un minimo edittale consistente, quale è quello attualmente vigente di quattro anni oltre a una multa, ma anche dalla scelta legislativa di precludere il bilanciamento di ogni attenuante (fatta eccezione per la minore età e le ipotesi della collaborazione post factum di cui all’art. 625-bis cod. pen.), rispetto alle circostanze aggravanti del reato in questione, che fanno partire la pena base da cinque anni di reclusione oltre a una multa.

7.– Dopo aver tratteggiato l’evoluzione normativa del furto con strappo all’interno dei reati contro il patrimonio, occorre confrontarsi con la vigente formulazione dell’art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., secondo cui: «[a]lla stessa pena di cui al primo comma [reclusione da quattro a sette anni e multa da euro 927 a euro 1.500] soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 [reo almeno quattordicenne ma minore degli anni diciotto] e 625-bis [reo che abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare], concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

I rimettenti chiedono che tale disposizione sia dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

8.– Nel merito le questioni non sono fondate.

8.1.– Occorre ricordare che questa Corte ha progressivamente esteso l’attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto a numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: «al sequestro estorsivo [(sentenza n. 68 del 2012)], al sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), all’estorsione (sentenza n. 120 del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025)» (sentenza n. 113 del 2025).

Questa Corte ha evidenziato che «[o]ltre all’asprezza del minimo edittale, il tratto comune delle fattispecie oggetto di queste pronunce è la latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare “episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore”» (sentenza n. 83 del 2025, riferita al reato di deformazione permanente del viso di cui all’art. 583-quinquies cod. pen.).

Lo stesso concetto è stato ribadito nella sentenza n. 113 del 2025 (a proposito del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen.), nella quale si afferma che «la funzione specifica dell’attenuante» è quella «di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa».

È stato inoltre affermato che «nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena, assume rilievo centrale la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, la cui latitudine normativa sia tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore; e proprio in tali ipotesi è stata sottolineata la necessità di prevedere delle diminuenti al fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto dei princìpi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost. (ex multis, sentenze n. 120 del 2023, n. 244 del 2022, n. 117 del 2021, n. 88 del 2019, n. 106 del 2014 e n. 68 del 2012)» (sentenza n. 91 del 2024 riferita al reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter cod. pen.).

Nella medesima pronuncia questa Corte ha rilevato che «la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto […], può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».

In effetti, proprio il fatto che la circostanza della lieve entità sia stata introdotta nei reati più disparati lascia intendere che è proprio la possibilità di individuare delle condotte che in concreto si stacchino in maniera significativa dalla portata offensiva astratta del reato, a rendere costituzionalmente obbligata l’introduzione di tale “valvola di sicurezza”, che permetta di adeguare la pena all’offensività del fatto concreto, secondo i principi di uguaglianza e proporzionalità.

8.2.– Occorre qui valutare se tale attenuante debba trovare applicazione anche al furto con strappo, ipotizzando le possibili manifestazioni del reato onde verificare la necessità di introdurre una “valvola di sicurezza” per fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta del reato, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi ai margini della fattispecie delittuosa.

Ebbene, secondo la giurisprudenza univoca della Corte di cassazione «”lo strappo” di cui all’art. 624[-bis] cod. pen. [è] connotato da un qualche grado di violenza, seppure esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene» (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 7 novembre 2024-27 gennaio 2025, n. 2985; nello stesso senso, sezione quinta penale, sentenza 9 giugno-26 ottobre 2016, n. 44976).

È stato inoltre affermato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. «occorre […] che la persona offesa avverta materialmente l’azione violenta diretta sulla res […] Diversamente […] risulterebbe integrato il furto con destrezza» (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 giugno-20 settembre 2022, n. 34740).

Già in passato, inoltre, la medesima Corte di cassazione aveva affermato che «lo scippo è un furto che si concreta in un atto violento esercitato su un oggetto il quale viene staccato improvvisamente dalla persona del detentore in modo che questo percepisca la violenza dell’atto» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 24 novembre 1981-8 maggio 1982, n. 4813).

Emerge, dunque, che nello scippo, l’apprensione del bene altrui da parte del reo si realizza necessariamente con una violenza che deve connotarsi di una certa forza e che il reato è ben definito ed estremamente “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva.

L’intrinseca gravità del furto con strappo è dimostrata dal fatto che tale reato si accompagna sempre a una violenza avvertita dal soggetto scippato e a una intrusione nella sua sfera personale attraverso il contatto con il reo (sia pure mediato dalla res sottratta); inoltre, il furto con strappo presenta profili di pericolosità significativi, dal momento che può facilmente degenerare in un reato più grave e, comunque, determinare ulteriori conseguenze dannose (si pensi al classico esempio della persona che, a seguito dello strappo della borsa o di altro oggetto da parte dello scippatore, cade a terra con potenziali conseguenze per la sua stessa integrità fisica), tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni dei consociati relative ai propri spostamenti.

È innegabile che la condotta propria dello “scippo”, in quanto diretta a strappare di mano o di dosso un oggetto che sta a diretto contatto con la persona, e in quanto la violenza è necessariamente percepita dalla vittima, costituisce una intrusione nella sfera personale inviolabile di quest’ultima, intrusione violenta che non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività.

Del resto, come questa Corte ha affermato con riguardo alla diversa fattispecie del furto in abitazione (sentenza n. 117 del 2021), anche il furto con strappo è una fattispecie descritta dall’art. 624-bis cod. pen. in termini piuttosto definiti, in cui non sono ipotizzabili in concreto dei fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta.

In altri termini lo scippo, in virtù della suddetta omogeneità nella sua portata offensiva in concreto, non comprende al suo interno fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, tali rendere necessario l’accoglimento della questione.

8.3.– Deve evidenziarsi, dunque, che, relativamente al reato di furto con strappo, non sono ipotizzabili fattispecie concrete «totalmente immun[i] dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza» (sentenza n. 120 del 2023). Del resto, gli stessi episodi oggetto dei giudizi a quibus sono caratterizzati da una violenza improvvisa; in entrambi i casi l’effetto sorpresa è stato sfruttato per sottrarre alla vittima un bene di valore tutt’altro che irrisorio e depongono univocamente nel senso di un diffuso allarme sociale.

Ne consegue che non è ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.

8.4.– Quanto alla asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose, si osserva che l’introduzione della attenuante in questione, capace di “personalizzare” la pena adeguandola al disvalore concreto della condotta, in virtù del principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., si giustifica per reati quali la rapina e l’estorsione e non anche per il furto con strappo.

Diversamente che per il reato di furto con strappo, nella rapina la violenza non è un elemento essenziale per la sua configurabilità, potendo in alternativa esservi solo una minaccia, che costituisce un quid di minore gravità rispetto a qualsiasi atto di violenza; il reato di rapina racchiude, dunque, al suo interno una serie di condotte alquanto variegate, di gravità più modesta o assai notevole, cosicché per esso ben si giustifica l’attenuante della lieve entità.

Lo stesso ragionamento può svilupparsi nel raffronto con il reato di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., per il quale, con la ricordata sentenza n. 120 del 2023, è stata introdotta la stessa attenuante della lieve entità: anch’esso include nel proprio ambito applicativo episodi notevolmente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, in particolare per la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa, oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa.

8.5.– Infine, non sembra pertinente il raffronto con il furto in abitazione, se non altro perché neppure per quest’ultimo reato è prevista la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, né si può predicare una irragionevole assimilazione dei reati previsti rispettivamente al primo e al secondo comma dell’art. 624-bis cod. pen. quanto alle pene: se è vero che il furto in abitazione oltre al patrimonio lede l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), il furto con strappo coinvolge nella lesione tipica valori non solo patrimoniali ma anche inerenti all’integrità fisica della persona.

8.6.– Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, anche per l’ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell’art. 624-bis cod. pen., che si differenzia dalla fattispecie base solo per l’elemento di maggiore gravità (aggravanti comuni di cui all’art. 61 cod. pen. e quelle specifiche di cui all’art. 625 cod. pen.) che giustifica l’aumento sanzionatorio.

Il furto con strappo, dunque, anche nella sua forma aggravata – che non può che determinare una valutazione complessiva dell’offesa in termini di maggiore gravità – non comprende al suo interno fatti connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria l’introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza attenuante della lieve entità.

Non può poi non evidenziarsi come «la forza “privilegiata” delle aggravanti di cui al combinato disposto degli artt. 624-bis, quarto comma, e 625 cod. pen. ceda non solo di fronte all’attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen., ma anche a quella della collaborazione del reo ex art. 625-bis cod. pen., attenuante “ad effetto speciale”, quest’ultima, appositamente introdotta dalla legge n. 128 del 2001, la cui previsione contribuisce all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa» (sentenza n. 117 del 2021).

9.– Tanto premesso, la significativa differenza tra le fattispecie poste a raffronto, induce questa Corte a non ravvisare una violazione del principio di uguaglianza.

Corte Cost., sent., 27.11.2025, n. 171

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