1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
1.1. L’unico motivo di censura riguarda il diniego della continuazione, ravvisata tra il delitto associativo e i reati scopo giudicati con sentenza emessa il 5 giugno 2009 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ma negata con riguardo al delitto di omicidio aggravato, separatamente giudicato.
Le censure mosse alla pronuncia del 20 marzo 2025 della Corte di assise di appello di Napoli, nella parte in cui esclude che tutti i delitti oggetto delle due decisioni possano ritenersi avvinti dalla continuazione, non colgono nel segno.
1.2. Come evidenzia la Corte territoriale con motivazione logica, esauriente e scevra da contraddizioni, non ricorrono elementi per ritenere, come pretende la difesa, che la causa dell’omicidio fosse individuabile nella strategia criminale adottata dai vertici dell’organizzazione criminale, al fine di un puntuale controllo del territorio e di un rafforzamento del vincolo associativo.
Invero, se l’episodio nel quale si è concretizzato l’omicidio, avvenuto nell’ottobre del 1999, ha tratto origine dall’opportunità di infliggere una definitiva punizione – dato che si evince (cfr. sentenza pag. 6) dalle dichiarazioni dello stesso S.O. e da quelle di G.S. – a F.M., responsabile di “infedeltà delinquenziale”, tradottasi nell’avere intrapreso attività illecite con un diverso clan criminale, non emerge, ad avviso della Corte territoriale, che la decisione di eliminare l’infedele fosse stata concepita e fosse prevedibile, neppure nelle sue linee essenziali, al momento dell’affiliazione al sodalizio.
1.3. E ciò, è tanto più chiaro, come sottolinea il giudice distrettuale, ove si rifletta sul fatto che non poteva certo prevedersi che quel determinato soggetto, affiliato o comunque organico al clan, avrebbe potuto compiere la scelta, rivelatasi per lui fatale, di intraprendere affari criminali con altre organizzazioni: a riprova, depongono le dichiarazioni dello stesso S., il quale aveva dichiarato di essere stato avvisato della necessità di commettere quel crimine, solamente qualche minuto prima dell’agguato.
Correttamente, la Corte distrettuale non ha ritenuto possibile sostenere che la punizione del sodale infedele fosse ontologicamente compresa nell’adesione alla associazione criminale, ed è pervenuta a tale conclusione sulla base di una valutazione logica e immune da vizi, alla luce della considerazione che, ove si ragionasse nei termini evocati dalla difesa, finirebbe per essere attratto nell’istituto della continuazione ogni reato-fine commesso dall’associato, a prescindere dall’accertamento della effettiva delineazione dello stesso al momento dell’adesione al sodalizio.
2. La pronuncia è infine esente dalle lamentate incongruenze motivazionali, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione nell’essere stata esclusa la continuazione, a cagione dell’estemporaneità dell’azione omicidiaria, ed essere stata ravvisata la circostanza aggravante della premeditazione in riferimento al delitto di omicidio volontario.
Secondo la giurisprudenza, «In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell’aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, N., Rv. 287472-01: fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell’aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quaranta minuti tra l’insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione).
2.1. A fronte di quanto premesso, appare irrilevante che i due collaboranti abbiano parlato dell’omicidio come frutto di una decisione assunta a stretto giro, posto che la Corte distrettuale ha confermato, con statuizione non contestata, la sussistenza della premeditazione, sul rilievo che, ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante, è sufficiente sia decorso un lasso temporale, anche contenuto, tra l’insorgenza del proposito criminale e la sua attuazione, di talché, anche sotto tale profilo, la decisione è incensurabile.
In definitiva, è opportuno affermare che, in caso di omicidio volontario, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione non comporta la conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione tra lo stesso, il delitto associativo ed i reati-fine, non essendo evincibile l’unicità del disegno criminoso, ove non sia raggiunta la prova di una ideazione, pur embrionale, dell’omicidio fin dal momento dell’adesione del soggetto agente all’organizzazione criminale.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen., I, ud. dep. 13.01.2026, n. 1068