Professioni – Quando l’udienza è solo di rinvio non spetta alcuno compenso all’Avvocato

Professioni – Quando l’udienza è solo di rinvio non spetta alcuno compenso all’Avvocato

1. Con il primo motivo (di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.) si deduce violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 82 D.P.R. 115/02 e all’art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm., per avere il Tribunale respinto l’istanza di liquidazione del compenso relativo all’attività difensiva svolta per la fase dibattimentale, ove si è svolta attività istruttoria, avendo la parte civile prodotto documenti nuovi che la difesa ha dovuto esaminare seduta stante. L’ordinanza impugnata è, dunque, pervenuta ad una conclusione che confligge con l’art. 12, n. 3 lett. c) del DM n. 55/2014, contenente i parametri forensi.

Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di dover liquidare il compenso inerente l’attività prestata dal difensore all’udienza del 12.10.2015, cioè nell’ineludibile fase istruttoria o dibattimentale, non potendo essa rientrare nella fase di studio, neanche ove si volesse attribuirle carattere preliminare,

1.1. Il motivo è infondato.

Il giudice dell’opposizione ha accertato che l’unica udienza cui l’avvocatessa era intervenuta – prima che l’assistito scegliesse un difensore di sua fiducia – era quella del 12.10.2015, ove secondo il Tribunale non si sarebbe svolta attività istruttoria, neanche preliminare, avendo la stessa avvocatessa chiesto il rinvio per termini a difesa.

L’art. 12, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, «del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e dei tempo necessario all’espletamento delle attività medesime».

La disposizione citata deve essere letta unitamente al terzo comma del medesimo articolo, che definisce le diverse fasi dell’attività defensionale. Alla lettera c) si legge: «per fase istruttoria o dibattimentale [si intende]: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato».

1.2. In sintesi, la fase istruttoria o dibattimentale deve essere comunque valutata nell’an, prima ancora che nei quantum, con riferimento ai parametri forniti dalla legge (v. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18791 del 10/09/2020: «In tema di onorari spettanti agli avvocati in materia penale, il tempo necessario per io svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere negato»).

Nel caso di specie, trattandosi di udienza di mero rinvio, già sottratta dal comma 1 dai parametri generali per la determinazione del compenso, neanche può essa dirsi funzionale ad ulteriori attività (v. in questo senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4539 del 20/02/2025, ove trattandosi di imputato irreperibile, si sottolinea che il rinvio può essere determinato dalla necessità di effettuare ricerche dell’imputato).

In tal senso deve essere letta la giurisprudenza richiamata in ricorso (Cass. Sez. 2, n. 3889 del 2023Cass. Sez. 2, n. 28170 del 2023, ove infatti si afferma che la fase istruttoria sia difficilmente ineludibile).

2. Con il secondo motivo (di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 116 e 82 D.P.R. 115/2002 e all’art. 2 del DM n. 55/2014, per avere il Tribunale respinto l’istanza di liquidazione delle spese non imponibili anticipate e documentate. Alla luce dell’art, 2 D.M n. 55 del 2014 e della giurisprudenza di questa Corte, la ricorrente sostiene che le spese la cui liquidazione risulta omessa erano appunto spese necessarie al processo ed attestate tramite documentazione allegata, ossia costi di notifica ed importi versati all’Istituto Vendite Giudiziarie per l’espletamento delle aste necessarie alla vendita dei beni pignorati; spese documentate diverse da quelle forfettariamente determinate anche dal Giudice dell’Esecuzione,

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, ex art, 366, n. 6, cod. proc. civ.

La citata norma impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (per tutte: Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde e i dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.

La ricorrente fa riferimento a documenti del giudizio di merito (All. 3D, p. 7: v. ricorso p. 7, righi 10-12) – dai quali dovrebbe risultare la documentazione delle spese non imponibili anticipate dal difensore, rese necessarie dal processo per le quali è previsto un documento che ne attesti l’esborso e l’ammontare (Cass., Sez. Un., n. 31030/2019) – limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso.

La mancanza di tali indicazioni rende la doglianza inammissibile (da ultimo: Cass., Sez, Un., 19/4/2016, n, 7701), non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento.

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R, n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di  un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Cass. civ., II, ord., 12.01.2026, n. 694

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