Processo – mancato interrogatorio preventivo e nullità genetica dell’ordinanza

Processo – mancato interrogatorio preventivo e nullità genetica dell’ordinanza

1. Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sul secondo.

2. La legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) ha profondamente innovato il procedimento applicativo delle misure cautelari personali, innestando nella disciplina del codice un segmento inedito, costituito dall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini da parte del giudice competente all’adozione della misura, prima dell’adozione della misura, ovvero interrogatorio preventivo (così Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 – 01, in motivazione).

Ed infatti, l’art. 2, comma 1, lett. e) della legge citata ha introdotto la disposizione di cui all’art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

L’art. 2, comma 1, lett. f), n. 114 del 2024 ha poi integrato l’art. 292 cod. proc. pen. aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis secondo cui «l’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater [omissis]».

3. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in tema di connessione «oggettiva», che il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può procedere separatamente per ciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare, sicché deve effettuare l’interrogatorio successivo, ex art. 294 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla stregua della propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla configurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell’interrogatorio anticipato (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 – 01).

In tema di connessione «soggettiva», invece, si registrano orientamenti contrapposti.

A petto di un primo orientamento, secondo cui la deroga alla regola generale dell’interrogatorio di garanzia preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga (Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, Rv. 288537 – 01; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 – 01), se ne contrappone altro, secondo cui il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 – 02; Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, Rv. 288044 – 01).

La Quinta Sezione della Corte, con ordinanza n. 35613 del 24/10/2025, V., ha rimesso sul punto la questione alle Sezioni Unite della Corte, le quali, con sentenza in data 15 gennaio 2025 (informazione provvisoria, la motivazione non è ancora stata depositata) hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.

4. Quanto alle «conseguenze» dell’omesso interrogatorio preventivo, questa Corte ritiene che la sua omissione, ove previsto, integri una nullità c.d. «a regime intermedio» ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta fino all’udienza dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 – 02; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192 – 01), interpretazione avallata dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite, circostanza peraltro non sussistente nel caso in esame, posto che la nullità si sarebbe verificata, ora per allora, solo a seguito della decisione del Tribunale del riesame.

Si è anche ritenuto che l’omissione dell’interrogatorio anticipato previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina – in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio – la nullità a regime intermedio, per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1- quater, cit. (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 – 01).

In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice.

La nullità cui è affetta l’ordinanza in caso di omissione dell’interrogatorio preventivo non può che essere «genetica».

Per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame si verifica infatti «una causa originaria e strutturale di nullità dell’ordinanza applicativa», che si verifica «retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame» (Sent, n. 5548 del 2025, citata, in motivazione, par. 5).

Non si verte, come nel distinto schema di cui agli artt. 302 e 306 cod. proc. pen., intorno a una causa di inefficacia della misura (sopravvenuta rispetto all’emissione e all’applicazione del vincolo cautelare e che opera sul diverso piano della persistenza della misura stessa), ma viene in rilievo l’accertata inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il titolo cautelare.

5. Deve quindi concludersi nel senso che, in tema di misure cautelari, per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame, che annulli l’ordinanza genetica per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato che consente di non procedere all’interrogatorio preventivo di cui all’articolo 291-quater cod. proc. pen., il provvedimento cautelare emesso per i residui reati risulta «originariamente» nullo ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che consentivano l’elisione dello strumento di garanzia.

6. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, in uno con l’ordinanza genetica, affetta da nullità tempestivamente dedotta.

Cass. pen., III, ud. dep. 19.02.2026, n. 6740

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