1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del rigetto della domanda di rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo motivata sulla base della conflittualità all’interno della famiglia dell’istante.
2. Dopo aver proposto ricorso al Tribunale Regionale per il Lazio (respinto con sentenza 3 giugno 2021, n. 6585, non appellata) per l’annullamento della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata in suo favore il 27 febbraio 2020, l’architetto -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento allo stesso primo giudice del diniego della richiesta di rilascio di un nuovo titolo abilitativo, motivato sulla base della conflittualità con la moglie, dalla quale si stava all’epoca separando, con disputa sull’affidamento dei tre figli minori.
3. Con sentenza 11 novembre 2024, n. 20055, oggetto del presente giudizio, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento oggetto di gravame adeguatamente motivato.
4. Con appello notificato e depositato il 14 novembre 2024, l’architetto -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi, con il quale, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure de dotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“1) ERROR IN IUDICANDO. Erronea valutazione e travisamento dei fatti e della fattispecie. Omesso e/o insufficiente esame di circostanze fondamentali ai fini della decisione. Contraddittorietà intrinseca della sentenza e contraddittorietà con la sentenza del TAR Lazio n. 6585/2021, passata in giudicato. Sussistenza dei profili di illegittimità rilevati in prime cure e, nello specifico, dei profili individuati nel primo motivo in diritto: “Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della fattispecie. Erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 11, 39 e 43 del Tulps e di tutta la normativa che disciplina il rilascio delle licenze di porto d’armi”: la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale, muovendo dalla ricostruzione dei principi giurisprudenziali fissati nei giudizi concernenti la revoca di porto d’armi (peraltro ritenuti dall’appellante non direttamente attinenti alla fattispecie), avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia, in maniera decontestualizzata rispetto alla fattispecie in esame, considerando che:
i) con provvedimento n.r.g. GIP 15539/2022, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dell’appellante, accogliendo la richiesta della Procura, che aveva segnalato la mancata condizione di procedibilità per il reato di minacce ex articolo 339 c.p. a causa dell’assenza di querela da parte della persona offesa, moglie dell’indagato;
ii) dal procedimento che ha originato il provvedimento impugnato e dalle risultanze del giudizio di primo grado non erano emersi elementi tali da consentire di ritenere che la conflittualità familiare fosse idonea a fondare, in un’ottica di prevenzione, il giudizio di non affidabilità del richiedente;
iii) la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con altra, emessa dallo stesso giudice non appellata, (la n. 6585/2021), che aveva stabilito che “i fatti contenuti nella querela, fino al giudizio che ne accerti la radicale insussistenza, sono indizi che la Questura, proprio per il carattere eccezionale della licenza di porto d’armi, nonché nel doveroso bilanciamento tra l’interesse allo svolgimento di una attività sportiva ed il rischio per l’incolumità dei cittadini, non può né ignorare né ritenere, come suggerisce parte ricorrente, frutto di false rappresentazioni da parte della moglie del ricorrente, strumentali ad una favorevole conclusione della separazione giudiziale per quest’ultima”;
“2) ERROR IN IUDICANDO. Erronea valutazione e travisamento dei fatti e della fattispecie sotto altro profilo. Ulteriore omesso e/o insufficiente esame di circostanze fondamentali ai fini della decisione. Erroneità della sentenza nella parte in cui non verifica l’omesso giudizio prognostico sulla personalità dell’appellante. Sulla buona condotta e sulla affidabilità del ricorrente. Erronea valutazione della discrezionalità tecnica espressa dalla P.A. con il diniego impugnato in prime cure. Erronea valutazione e applicazione degli artt. 11 e 43 del TULPS, sotto altro profilo. Sussistenza dei profili di illegittimità rilevati in prime cure e, nello specifico, dei profili individuati nel secondo motivo in diritto: “Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta e per erronea valutazione dei presupposti. Insussistenza dei presupposti per il rigetto. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo e violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina il rilascio delle licenze di porto d’armi. Omessa valutazione prognostica della personalità del ricorrente e omessa ponderazione degli interessi in gioco”: da un concorrente angolo prospettico, il primo giudice non si sarebbe avveduto che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti di legge per il conseguimento del titolo, essendo un professionista di fama, assolutamente incensurato e la cui condotta è sempre stata totalmente irreprensibile ed esente da mende di qualsiasi genere, conosciuto ben al di là dei confini nazionali.
5. L’appellante ha svolto ulteriori deduzioni a supporto delle difese già svolte con l’atto introduttivo del presente giudizio con memoria difensiva del 29 novembre 2024.
6. Si sono costituiti in giudizio la Questure di Roma e il Ministero dell’interno con atto depositato il 2 dicembre 2024 e, con ordinanza 5 dicembre 2024, n. 4676, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, ritenendo di riservare al merito il compiuto esame dei motivi di appello e considerando prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e incolumità delle persone rispetto a quello dell’appellante a svolgere l’attività di tiro a volo; all’udienza del 22 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
7. Va in premessa osservato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell’istituto “deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sezione III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
La Sezione ha altresì stabilito che, “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018)”, sussistendo soltanto “in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Consiglio di Stato, sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (Consiglio di tato, sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).
8. Calata la fattispecie concreta in esame nell’alveo dei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza impugnata va confermata e l’appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente i motivi nei quali si articola, per ragioni di economia processuale.
9. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato e la decisione impugnata è esente dai vizi denunciati.
Dalla documentazione in possesso della Questura, il diniego impugnato in primo grado è stato motivato come segue: “emerge che il sig. -OMISSIS-è stato convolto nel procedimento penale -OMISSIS- NGNR che, se pur archiviato per remissione della querela, non fa venir meno la rilevanza delle condotte accertate. Successivamente a ciò è scaturito inoltre un provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi per tiro a volo emessa dal Questore di Roma in data 03/07/2020. L’interessato ha inoltre presentato ricorso al T.A.R. Lazio circa la revoca del titolo di polizia suindicato conclusosi con il respingimento dello stesso in quanto reputato infondato dal TA.R. Lazio”.
Deduce l’appellante che l’Amministrazione procedente e il primo giudice avrebbero erroneamente valorizzato la querela che sarebbe stata presentata dalla moglie dell’interessato, laddove la signora -OMISSIS- si sarebbe semplicemente limitata ad essere sentita a sommarie informazioni dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, come risulta dal relativo verbale del 29 febbraio 2020 del Commissariato di P.S. Sezionale “Monteverde”, di cui l’appellante è venuto a conoscenza e in possesso solo nel corso del procedimento conclusosi con l’atto impugnato dinanzi al Tar.
In mancanza di querela, pertanto, il diniego sarebbe il frutto di un’inadeguata istruttoria e difetterebbe di una motivazione idonea a supportarlo.
Ritiene il Collegio che il quadro di pericolosità sia stato adeguatamente delineato dal Questore, indipendentemente dal richiamo alla remissione della querela, atteso che il procedimento penale nei confronti dell’appellante è stato archiviato proprio in mancanza della presentazione della stessa querela, condizione di procedibilità per il reato di minacce, non rimanendo perciò messo in discussione il clima di forte tensione tra l’interessato e la coniuge.
Costituisce elemento utile e sufficiente al diniego il rilievo che la moglie dell’appellante ha in un primo tempo rilasciato la seguente dichiarazione (allegato D al fascicolo dell’appellante), assumendosene la relativa responsabilità: “-OMISSIS-attualmente dimostra chiaramente segni di forte stress, in un paio di occasioni, per futili motivi, ha anche minacciato di massacrarmi e di distruggermi l’esistenza…oggettivamente mio marito in questo periodo appare chiaramente molto agitato e stressato, ritengo, sia per questioni lavorative che per la separazione in atto. Preciso che per timore di sue reazioni, non è stato ancora messo al corrente del deposito della richiesta di separazione con il rito giudiziale.
Purtroppo mio marito è una persona molto oppressiva, è molto geloso, tende a controllarmi in ogni momento, in più occasioni ha messo in dubbio anche la mia capacità di madre, del tutto immotivatamente.
A mio parere -OMISSIS-ha comportamenti psicotici sebbene non siano mai stati diagnosticati perché si rifiuta categoricamente di andare dal medico… Sono a conoscenza che ha fatto richiesta di porto d’armi e sinceramente questa circostanza mi rende molto preoccupata e inquieta, non sono affatto sicura che sia buona cosa consentirgli di detenere un’arma da fuoco.”
L’appellante tenta di dequotare le dichiarazioni della signora -OMISSIS-, all’epoca sua moglie, ad uno strumento per esercitare pressione nei suoi confronti ed ottenere condizioni di vantaggio dalla richiesta di separazione giudiziale che lei aveva presentato.
A corredo della tesi, l’interessato fa leva su due elementi.
Il primo è l’accordo raggiunto il 1° giugno 2021(allegato F al fascicolo dell’appellante), con il quale le parti hanno regolamentato l’affidamento condiviso dei tre figli minori, l’assegnazione della casa coniugale e la rinuncia della moglie all’assegno di mantenimento della prole fissato dal giudice in via provvisoria a carico del padre.
Nel medesimo accordo, il marito e la moglie hanno dichiarato “11. Entrambi si impegnano a ritirare tutte le querele di parte ritirabili sporte nei confronti dell’altro e per le denunce dichiarare che non c’è volontà che il proseguimento proceda (iter che i rispettivi penalisti hanno già iniziato da un mese)”.
Il secondo documento su cui si impernia la tesi dell’appellante è costituito dalle successive affermazioni della stessa signora -OMISSIS- del 14 dicembre 2023 (allegato L al fascicolo dell’appellante), che, anche in questo caso assumendosene la responsabilità, ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ha tra l’altro affermato quanto segue: “in sede di deposito del ricorso per separazione giudiziale su consiglio del mio Avvocato un semplice acceso diverbio era stato da me riportato al commissariato di Monteverde ai fini della separazione stessa. Difatti feci una dichiarazione spontanea e non una querela.
Da allora nessun episodio minaccioso si è verificato e quanto accaduto in passato è da ascrivere al tra me e il mio ex marito esistito in ragione della separazione.”
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni contenute nei documenti citati non siano sufficienti ad escludere un pericolo per l’incolumità delle persone collegabile all’uso di un’arma, proprio nella prospettiva preventiva e non sanzionatoria indicata dalla giurisprudenza in materia su citata ed in applicazione del principio tempus regi actum.
Né, da questo punto di vista, risulta decisivo il rilievo dedotto dall’appellante, secondo cui le parti stanno effettuando un percorso di sostegno psicologico per la loro genitorialità, strumento idoneo a supportare padre e madre a dirimere situazioni di conflitto tra loro ma non necessariamente indicativo del superamento di quelle condizioni di incertezza a pericolo che hanno indotto la ex moglie dell’appellante a rendere le dichiarazioni appena esaminate e sulle quali, in sostanza, si basa il provvedimento impugnato in prime cure.
Va osservato che non appare decisiva neppure la censura secondo cui nel provvedimento di diniego l’Amministrazione procedente ha fatto riferimento alla remissione della querela da parte della moglie dell’appellante (comunque “coinvolto nel procedimento penale”, come indicato nel provvedimento impugnato) originato dalle sommarie informazioni rilasciate dall’interessata ed archiviato in difetto della “necessaria condizione di procedibilità” per mancanza di querela, essendo il reato di minacce perseguibile solo a seguito di una specifica iniziativa nei sensi indicati da parte della persona offesa.
Ciò che il Questore ha doverosamente valorizzato è l’assenza di elementi che possano dare garanzie e consentire di giungere ad un giudizio prognostico favorevole sull’uso corretto delle armi.
D’altra parte, le dichiarazioni della moglie dell’appellante lo hanno condotto a presentare una denuncia per diffamazione, che è stata superata nella composizione bonaria dei coniugi di cui all’accordo del 1° giugno 2021, nel quale le parti hanno dichiarato che “si impegnano a ritirare tutte le querele di parte ritirabili sporte nei confronti dell’altro e per le denunce dichiarare che non c’è volontà che il proseguimento proceda”.
Condivisibilmente, il primo giudice ha stabilito che “la situazione di conflittualità familiare riscontrata tra il ricorrente e la sua ex moglie – quale emerge dalla documentazione agli atti e confermata dal giudizio relativo alla precedente revoca del titolo di polizia – fosse ragionevolmente idonea a fondare, nell’ottica di prevenzione propria della materia di causa, il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi da parte del richiedente”, considerato che “la finalità preventiva che ispira i provvedimenti in materia di armi consente, infatti, come evidenziato, di anticipare la soglia di protezione, arretrando l’intervento dell’amministrazione al momento in cui l’offensività della condotta abbia raggiunto la soglia del mero pericolo, purché oggettivamente accertato sulla base di concreti elementi di fatto”.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
11. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado.
CONSIGLIO DI STATO III – sentenza 10.02.2026 n. 1046