Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di servizi e valutazione della coerenza del requisito della iscrizione alla Camera di Commercio con l’oggetto dell’appalto

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di servizi e valutazione della coerenza del requisito della iscrizione alla Camera di Commercio con l’oggetto dell’appalto

1. Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo di diritto parte ricorrente contesta il mancato possesso, da parte della Cooperativa Sociale Edu.Fo.P., del requisito di idoneità professionale di cui al par. 3.4.2. del disciplinare di gara dell’“iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale conforme al codice ATECO pubblicato”, che per la gara de qua è il codice 88.91.00 servizi asili nido.

Secondo la ricorrente la Cooperativa Sociale Edu.Fo.P. non possiede il codice Ateco prescritto bensì solo codici relativi all’assistenza sociale e non anche ai servizi di istruzione pre-scolastica come individuati dal CPV 80110000-8 assegnato alla gara dal Comune di Cassino.

Il motivo è destituito di fondamento.

La Cooperativa Sociale Edu.Fo.P. è iscritta nel Registro delle Imprese con il codice Ateco 88 e tra i servizi ricompresi nel suo oggetto sociale figura la “gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali” (punto 9, lett. B dell’oggetto sociale della visura camerale prodotta in atti dalla stessa ricorrente).

Il codice Ateco indicato dal Disciplinare, ovvero l’88.91.00, è chiaramente ricompreso nel codice 88, ovvero “Assistenza sociale non residenziale”, come già statuito da questo stesso Tribunale che nella sentenza n. 427/2023 ha infatti affermato che “il codice 88 include il sottocodice 88.91 relativo, tra l’altro, ai “servizi di asili nido”, che è coerente e rispondente con l’oggetto sociale richiamato nella visura” (Tar Lazio, Latina, I, 15 giugno 2023, n. 427).

D’altra parte è la stessa lex specialis che consente espressamente la partecipazione alla gara anche ad operatori iscritti con codice ATECO diverso da quello indicato negli atti di gara, purché equivalente, in conformità a quanto prescritto dell’art. 100, comma 3, cod. app., secondo cui le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. “per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”.

La giurisprudenza ha sul punto condivisibilmente affermato che:

la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane e l’oggetto dell’appalto deve essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale, anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e non può essere richiesta, diversamente da quanto sostiene l’appellante, la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Per tale ragione, risulta evidente che la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale di cui si discute impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. Ciò in quanto, per il principio del favor partecipationis, deve indirizzare l’interprete nel senso di escludere dal novero dei partecipanti soltanto coloro per i quali non sia possibile addivenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale. Ne consegue che la verifica della richiesta idoneità professionale deve essere operata in virtù di un approccio non già atomistico, parcellizzato e frazionato, ma globale e complessivo delle prestazioni dedotte in contratto. L’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto fra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività c.d. secondarie. La corrispondenza non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto (Cons. Stato, sez. V., n. 529 del 2023). Come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte precisato, non si persegue l’interesse pubblico rafforzando o creando riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma, al contrario, assicurando l’accesso al mercato, nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità, anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. III, n. 5170 del 2017 cit; id. n. 5102 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 796 del 2018). Oltre all’argomento sistematico, all’interpretazione suggerita dal RTI appellante si oppone anche la irragionevolezza di una soluzione che, in sostanza, impone il possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane per una attività esattamente corrispondente a quella oggetto dell’appalto da affidare, escludendo dalla procedura di gara quegli operatori economici, come quello di specie, che operano nel settore economico nel quale rientra l’appalto e dimostrano il possesso degli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, pur non essendo iscritti al registro delle CCIA per una attività coincidente con l’oggetto del contratto” (Cons. St., sez. V, 5 novembre 2024 n. 8847).

In tal modo tenendo fede alla volontà del legislatore di correlare il concetto di pertinenza (diverso dalla coincidenza) al principio di massima partecipazione, deve ritenersi che l’idoneità professionale deve semplicemente attestare, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto.

Da ciò consegue che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’impresa aggiudicataria con il codice Ateco 88 soddisfa pienamente il requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il difetto di capacità tecnica in capo ad ARCA Società Cooperativa Sociale, mandante del RTI aggiudicatario ed esecutrice al 45% del servizio, sul presupposto che la stessa non abbia svolto nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto.

In realtà, la dichiarazione resa in sede di partecipazione da ARCA, corrisponde alla previsione del disciplinare secondo cui i requisiti di capacità tecnica, ai fini della partecipazione, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che in fase di esecuzione, l’esecutore del servizio deve essere in possesso del requisito prescritto (così, nel par. 3.4.5. del disciplinare, “requisiti di capacità tecnica e professionale”, dove alla lett. a), si prescrive la necessità di “Aver svolto negli ultimi dieci (10) anni con buon esito almeno due (2) servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. (…). Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare”).

La società ARCA, sebbene in sede di partecipazione abbia dichiarato che il requisito suddetto fosse posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ha poi documentato in atti di possedere il requisito di capacità tecnica richiesto, nella fase successiva dell’esecuzione, avendo eseguito nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando due servizi analoghi per due Comuni: ovvero il servizio di baby parking e servizi educativi per la prima infanzia per il Comune di Borgorose (dal gennaio 2010 al febbraio 2016) e per il Comune di Piedimonte San Germano (dal 2014 al 2015).

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce inoltre che la certificazione ISO 9001.2015 di ARCA non sarebbe idonea a soddisfare il requisito previsto dal par. 3.4.5. – lett. b) del Disciplinare, in quanto relativa alla “Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza socio-sanitaria (SAD e AD.I.). Progettazione e gestione delle attività assistenziali e socio-educative presso centri diurni e istituti scolastici”.

Anche sotto tale profilo il motivo è privo di fondamento in quanto, il Disciplinare richiede la “certificazione di sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001”, senza alcuna specificazione, e comunque la “Progettazione e gestione delle attività assistenziali e socio-educative presso centri diurni e istituti scolastici” è evidentemente comprensiva della gestione degli asili nido.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta il punteggio attribuito dalla commissione all’offerta tecnica, in particolare alle soluzioni migliorative proposte, per le quali è stato attribuito un punteggio di soli 3,0 punti, a fronte del punteggio massimo attribuibile di 15 punti.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che il giudizio espresso dalla stazione appaltante sul merito tecnico dell’offerta è espressione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, per cui il medesimo è censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2024, n. 4373; Sez. III, 29 ottobre 2024, n. 8621; V, 20 dicembre 2024, n. 10256).

In particolare, poi, quanto al metodo del cd. confronto a coppie, utilizzato in specie dalla stazione appaltante, è stato affermato che “la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (cfr. Cons. St., sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401, e Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2017, n. 476)” (così, Ad. Pl., 14 dicembre 2022, n. 16).

Ciò posto, la ricorrente non ha dimostrato né allegato alcun macroscopico vizio della valutazione nella specie effettuata dalla commissione, ed il motivo si palesa pertanto destituito di fondamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente contesta l’indicazione dei costi della sicurezza da parte del raggruppamento aggiudicatario che ha indicato nell’offerta economica, per l’intera durata della commessa (5 anni), un costo relativo di € 4.183,00.

L’Amministrazione, in sede di chiarimenti, ha precisato che nell’ambito del personale in clausola sociale solo 3 unità detengono la formazione antincendio di rischio medio, per cui considerando che l’aggiudicatario ha dichiarato di assorbire in clausola sociale n. 26 unità, i costi della sicurezza sarebbero del tutto sotto stimati.

Orbene, al riguardo, è sufficiente osservare che le due società controinteressate hanno depositato in giudizio il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai due asili nido oggetto di gara, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’illustrazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Le Cooperative costituenti il RTI aggiudicatario dispongono, quindi, di un sistema interno già operativo per l’adempimento delle normative vigenti in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), con personale addetto al servizio già formato e risorse già stanziate attraverso strumenti finanziati e contrattualizzati.

Entrambe le Cooperative usufruiscono inoltre di fondi interprofessionali per la formazione obbligatoria del proprio personale, richiesta dal D.lgs. n. 81/2008: ARCA ha a disposizione un fondo di Fondimpresa ed EDU.FO.P. ha a disposizione risorse di Fonarcom.

L’importo indicato nell’offerta economica si riferisce quindi ai costi residui, integrativi e specifici del servizio oggetto di gara, essendo già coperte le voci inerenti la formazione tramite il sistema organizzativo interno già operante.

Anche tale motivo è, dunque, privo di pregio.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente, in via subordinata, ha infine affermato l’illegittimità derivata degli atti impugnati in quanto viziati dalla asserita incompetenza tecnica della commissione giudicatrice.

Neanche tale motivo è meritevole di accoglimento.

La doglianza è infatti svolta in modo del tutto generico senza allegare alcun specifico motivo di incompetenza dei commissari, senza alcuna analisi dei loro curricula e senza altresì argomentare l’effettiva incidenza che la asserita incompetenza avrebbe prodotto sulle valutazioni effettuate.

6. Per tutto quanto esposto, dunque, il ricorso principale deve essere respinto perché infondato.

7. Dalla reiezione del ricorso principale discende la sopravvenuta carenza d’interesse, per la controinteressata, alla decisione del ricorso incidentale dalla stessa proposto.

8. Le spese di lite, con riguardo al Comune di Cassino e alle società controinteressate, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti della Provincia di Frosinone, in ragione della sua costituzione meramente formale.

TAR LAZIO – LATINA, I – sentenza 27.01.2026 n. 47

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