1. Con atto notificato il 3 aprile e depositato il successivo 16 aprile -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la determinazione n. -OMISSIS- del 3 febbraio 2025 del Comune di Flumeri (recante annullamento in autotutela delle determine di affidamento ivi indicate), la D.G.C. n. -OMISSIS- del 19.02.2025 e la determina n. -OMISSIS- del 24.02.2025 (nella parte in cui è stata affidata alla società -OMISSIS-anche la riscossione coattiva delle annualità -OMISSIS-) nonché gli ulteriori atti pure in epigrafe specificati.
2. Il gravame è stato affidato a sei motivi, a mezzo dei quali sono state formulate plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990 ed art. 13 del capitolato d’oneri, art. 49, comma 2 e 4, d.lgs. n. 36/2023 in relazione all’art. 229 e 226 d.lgs. 36/2023, art. 107 TUEL in relazione all’art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016, carenza di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza e difetto di istruttoria, contraddittorietà, contraddizione tra motivazione e dispositivo).
In sintesi la ricorrente deduce che: a) il provvedimento è affetto da una evidente carenza istruttoria, atteso che i dati numerici relativi alla riscossione (€ 293.850,00): non sono veritieri e risultano smentiti dalla stessa nota del Comune di Flumeri del 10 marzo 2025, in cui il totale delle somme è indicato come pari a € 1.005.194,88; sono stati determinati senza alcun riscontro contabile (in assenza di estratto dei conti correnti e di reversali F24) e sulla base di una indagine ancora in itinere (primo motivo); b) risultano violati sia l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, sia le specifiche disposizioni del capitolato d’oneri, che all’art. 13, comma 4, prevede che: “ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione degli obblighi dell’affidatario, l’Amministrazione Comunale procederà alla formale contestazione degli addebiti, stabilendo un congruo termine, comunque non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali osservazioni o giustificazioni. In mancanza di valide giustificazioni, con atto motivato, potranno essere irrogate dall’Amministrazione Comunale le penalità…” (secondo motivo); c) l’annullamento dell’affidamento disposto con determina n. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 è illegittimo, atteso che a tale data non risultava applicabile il divieto di doppio consecutivo affidamento di cui all’art. 49 d. lgs. 36/2023 (la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2023) ma piuttosto il precedente art. 36 d.lgs. 50/2016, che prevedeva solo il principio di rotazione; anche il successivo affidamento disposto con -OMISSIS- del 12 settembre 2024, pure annullato, non si pone in contrasto con l’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, in quanto l’estensione contrattuale, come espressamente ivi indicato, è stata determinata dalla “necessità dell’accurata esecuzione del precedente contratto” (terzo motivo); d) la determina è nulla nella parte in cui ha dichiarato illegittimi tutti gli affidamenti disposti in favore della ricorrente dal -OMISSIS- poiché asseritamente privi di specifiche direttive dell’esecutivo e senza che si sia mai addivenuti a contratto, stante la presenza di apposita D.C.C. n. -OMISSIS- e di scambi di email con posta certificata e contratti sottoscritti elettronicamente sulla piattaforma MePa e/o ASMECOM, in linea con le previsioni dell’art. 32, comma 14, d.lgs 50/2016, applicabile ratione temporis (quarto motivo); e) sussiste un’insanabile contraddizione tra la motivazione del provvedimento impugnato, in cui l’ente sembra volere chiudere ogni rapporto collaborativo con la ricorrente in ragione della molteplicità di affidamenti ritenuti illegittimi, e la parte dispositiva, in cui è disposto l’annullamento unicamente delle determine nn. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 e -OMISSIS-12 settembre 2024 (quinto motivo); risultano viziati per illegittimità derivata anche i successivi provvedimenti (D.G.C. n. -OMISSIS- del 19 febbraio 2025 e determina n. -OMISSIS-del 24 febbraio 2025) recanti l’affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società -OMISSIS- (sesto motivo).
3. Si è costituito il Comune di Flumeri che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato rispetto al termine di 30 giorni di cui all’art. 120 c.p.a., nonché la conseguente inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di affidamento in favore della controinteressata, censurato unicamente per illegittimità derivata; ha in ogni caso dedotto l’infondatezza dell’avverso gravame.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 8 maggio 2025 è stata respinta la domanda cautelare ritenuto che “riservata al merito ogni più approfondita valutazione anche in ordine ai profili di rito – l’istanza cautelare non possa essere accolta in difetto dell’elemento del periculum in mora; Considerato infatti che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, devono ritenersi prevalenti le esigenze prospettate dall’amministrazione resistente e che, in ogni caso, il pregiudizio paventato dalla ricorrente non presenta i caratteri di gravità e irreparabilità occorrenti a giustificare la sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati, in quanto di stampo prettamente economico e, come tale, riparabile per equivalente”.
5. Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
6. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità (recte, irricevibilità) del gravame, formulata sul presupposto per cui la delibera impugnata è stata comunicata alla ricorrente in data 3 febbraio 2025 mentre il ricorso è stato notificato solo il successivo 3 aprile, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a. (comma 5, nella versione precedente alle modifiche apportate dal d.lg. n. 36/2023 e comma 2, nella versione attuale) applicabile anche nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati in sede di autotutela.
6.1. L’eccezione è fondata.
6.2. In via preliminare il Collegio osserva che, venendo in rilievo l’impugnazione dell’annullamento di (due) determine di affidamento, alla vicenda in esame deve essere applicato il “rito appalti” di cui agli articoli 119, comma 1, lett. a) e 120 del codice del processo amministrativo.
Non sussistono ragioni per derogare all’insegnamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia come “il c.d. rito abbreviato comune (art. 119, co. 1, lett. a) e 120, co. 1 e 3, c.p.a.), secondo cui, fra l’altro, tutti i termini del processo sono dimezzati, riguarda anche le controversie in materia di affidamento di appalti e servizi pubblici e si estende all’impugnativa degli atti di annullamento, di ritiro o revoca delle procedure di affidamento” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 68).
L’assoggettamento della controversia relativa all’annullamento dell’aggiudicazione alla dimidiazione dei termini è giustificato sotto il profilo sia lessicale che sostanziale, considerato che il rito speciale riguarda gli “atti delle procedure di affidamento” di contratti pubblici, risultando pertanto logico che nel suo ambito di applicazione venga ricompreso non solo il provvedimento che aggiudica un contratto pubblico, ma anche il “contrarius actus” che ne dispone la revoca o l’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7804: “il fondamento di razionalità di tale approdo interpretativo della norma in questione, idoneo ad includere anche i provvedimenti espressione del potere di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca), comportanti la demolizione giuridica di atti della procedura di affidamento, va rinvenuto nel fatto che si tratta di atti che seguono, a guisa di actus contrarii, l’ambito operativo di questa ultima”); dal punto di vista sostanziale deve essere poi rilevato che, anche in caso di esercizio di autotutela, sussistono le stesse esigenze di celerità che sono sottese alle disposizioni che regolamentano, in modo peculiare rispetto agli altri processi, il rito sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici al fine di una celere definizione delle relative controversie e di una sollecita definizione dei sottesi rapporti giuridici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2014 n. 3710; in termini anche Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2016, n. 1565).
Ne discende che, dovendosi disporre la conversione del rito con passaggio dal rito ordinario al rito appalti, il mezzo di gravame, notificato oltre il termine di 30 giorni proprio del rito applicabile, deve ritenersi tardivo.
6.3. Del tutto ininfluente ai fini del computo del termine di impugnazione è il fatto che la ricorrente abbia proposto 13 febbraio 2025 (prima dello spirare del termine di 30 giorni) domanda di accesso agli atti, esitata dal Comune solo il 10 marzo 2025, data che andrebbe pertanto individuata quale dies a quo per la decorrenza del termine.
In senso contrario milita la dirimente considerazione per cui i denunciati vizi della determina impugnata erano già perfettamente individuabili dal suo contenuto, avendo il provvedimento ampiamente illustrato le ragioni dell’annullamento degli affidamenti, per cui la lesione dell’interesse della ricorrente era immediatamente percepibile con conseguente onere di immediata impugnazione senza attendere l’esito del riscontro della domanda di accesso.
La giurisprudenza amministrativa, sulla scorta dei principi affermati dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa con sentenza Ad. Plenaria n. 12/2020, ha infatti precisato che il termine per impugnare gli atti di gara subisce una dilazione temporale “nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti, fino al momento in cui questo è consentito, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 22 febbraio 2024). Anche con riguardo alle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 36/2023 il Consiglio di Stato (sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352) ha evidenziato che “il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide, dunque, con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono”.
Ciò infatti che rileva ai fini della genesi dell’onere di impugnazione, per consolidata giurisprudenza, è l’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla percezione del vizio, mentre gli elementi ulteriori, acquisibili in sede di accesso ed utili al fine di valutare l’effettiva sussistenza del vizio già riscontrato, sono suscettibili di giustificare la proposizione di un gravame integrativo (sub specie di motivi aggiunti) ovvero concorrere alla più precisa configurazione e/o dimostrazione del vizio medesimo, già precedentemente entrato nella sfera percettiva della parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2882).
Nel caso di specie deve ritenersi che parte ricorrente abbia acquisito conoscenza degli elementi informativi necessari a prospettare la sussistenza di tutti i vizi successivamente esposti in ricorso di seguito alla notifica del provvedimento di annullamento (per quanto concerne il terzo, il quarto e il quinto motivo, incentrati sulla confutazione dei presupposti indicati nella determina impugnata) o, al più tardi, il 26 febbraio 2025, allorchè il Comune ha dato un primo riscontro all’istanza di accesso, come peraltro evincibile dal tenore della nota di riscontro di pari data, in cui parte ricorrente evoca violazioni procedimentali (poi trasfuse nel secondo motivo di gravame) e difetti istruttori (“è evidente, dunque, che tale indagine inquisitoria svolta senza contraddittorio, è stata esperita senza il supporto di documentazione dirimente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli estratti dei conti correnti”) successivamente stigmatizzati con il primo motivo di gravame.
Ne discende che il successivo accesso espletato, siccome non decisivo ai fini della percezione dei presupposti materiali delle censure lamentate – ma semmai, utile a confermarne l’esistenza – non comporta alcuna dilazione temporale del termine per ricorrere (Consiglio di Stato, sez. III, 27 ottobre, n. 7178), che deve farsi decorrere, a tutto concedere, dal 26 febbraio 2025, con conseguente tardività del gravame, spedito per la notifica solo il 3 aprile 2025.
6.5. La declaratoria di irricevibilità concerne anche l’impugnazione della determina di affidamento alla -OMISSIS-, adottata il 24 febbraio 2025. Ad abundantiam si osserva che – essendo stata la citata determina gravata unicamente per illegittimità (asseritamente) derivata dai medesimi vizi che parte ricorrente ha denunziato in capo al provvedimento di autotutela – la relativa impugnazione, pur ove in ipotesi tempestiva, sarebbe risultata inammissibile in quanto diretta a far valere le, come visto tardive, censure articolate nei confronti del provvedimento presupposto.
6.6. In limine, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per la concessione (richiesta dalla ricorrente con memoria di replica del 6 maggio 2025) del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile non risultando ravvisabili né oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto né impedimenti di fatto, presupposti ai quali l’art. 37 c.p.a. ancora la concessione della rimessione in termini, che rappresenta “istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini d’impugnazione. Di conseguenza, il cit. art. 37 c.p.a. deve considerarsi norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale” (Consiglio di Stato sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623).
7. Per completezza il Collegio precisa che il ricorso sarebbe risultato in ogni caso infondato.
7.1. Si osserva infatti che il gravato provvedimento dispone l’annullamento in autotutela delle determine nn. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 e -OMISSIS- del 12 settembre 2024 sulla base di ragioni afferenti sia alla “legittimità degli affidamenti” sia a “fatti di enorme gravità” per le casse dell’Ente, riferibili all’asserito divario fra l’importo delle fatture riscosse da -OMISSIS-, da un lato, e gli importi di affidamento dell’appalto e le somme accertate e incassate dall’Ente, dall’altro.
Esso pertanto si configura alla stregua di “provvedimento plurimotivato”, in quanto sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, di modo che la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo e pertanto “il giudice – ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2022, n. 4155).
7.2. Orbene, ritiene il Collegio che la motivazione concernente l’illegittimità delle determine nn. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 e -OMISSIS- del 12 settembre 2024 rappresenti un profilo dirimente e autonomamente rilevante, idoneo a giustificare il provvedimento di autotutela e non adeguatamente contrastato dalle censure formulate da parte ricorrente con il terzo motivo di gravame.
7.3. In dettaglio, quanto alla determina n. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 non coglie nel segno la ricostruzione di parte ricorrente che – ponendo l’accento sull’erroneo richiamo normativo all’art. 49 d.lgs. 36/2023 (la cui entrata in vigore, 1° luglio 2023, è posteriore alla determina annullata) – evidenzia che l’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, non conteneva, a differenza della disposizione erroneamente invocata, alcun esplicito divieto di doppio consecutivo affidamento, limitandosi a prevedere il rispetto del principio di rotazione.
Premesso il pacifico orientamento della giurisprudenza che ha più volte escluso che possa ritenersi viziato un provvedimento amministrativo nelle ipotesi di erroneo o mancato richiamo a norme di legge, ogniqualvolta (come nel caso di specie) la motivazione del provvedimento medesimo “consenta di desumere quale sia il referente normativo del potere effettivamente esercitato e quale la regola assunta dall’Amministrazione procedente a sostegno delle proprie determinazioni in modo che non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 ottobre 2015, n. 11468), deve osservarsi che l’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 (rubricato “contratti sottosoglia”) stabiliva, per quanto di interesse, che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
Il principio di rotazione, nella condivisa interpretazione giurisprudenziale, comportava un divieto di consecutivo affidamento non già assoluto (“dato che in caso contrario esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta quindi di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza, che deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 luglio 2023, n. 1055), bensì relativo, potendo pertanto essere derogato sulla base, tuttavia, di una adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni sottese alla deroga, quali ad esempio il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato ovvero il peculiare oggetto e le specifiche caratteristiche della categoria merceologica (ex plurimis, T.A.R. Liguria, sez. II, 17 luglio 2020, n. 505, Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943).).
In proposito la giurisprudenza ha altresì precisato che:
– il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755);
– nei casi in cui il criterio di rotazione riguardi la fase degli inviti, l’amministrazione appaltante deve escludere dalla platea degli invitati i precedenti gestori o affidatari, a meno che non accerti che il numero di operatori economici individuati (o individuabili) sia inferiore al numero minimo richiesto dalla norma (lett. b) e lett. c) dell’art. 36; art. 63, comma 6); in tale ultimo caso, motivando specificamente sulla insufficienza del numero minimo di operatori, l’amministrazione può invitare anche gli operatori economici precedenti affidatari (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2024, n. 5741);
– peraltro, l’invito rivolto al gestore uscente non potrebbe essere giustificato esclusivamente sulla base di un giudizio positivo alla luce del grado di soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale, sia perché il testo dell’art. 36, comma 2, non contempla tale limite applicativo (mentre un riferimento alla «accurata esecuzione del precedente contratto», quale elemento che giustifica l’affidamento al precedente gestore, è attualmente contenuto nell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia perché il criterio di rotazione prescinde, in linea di principio, dal merito professionale del precedente gestore, non è diretta a garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori non diventino anche i monopolisti di fatto di quel segmento di mercato (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2024, n. 5741, cit.).
Così ricostruito il principio di rotazione, nel caso controverso dalla documentazione versata in atti risulta che, con determina n. -OMISSIS- del 1° aprile 2023, il Comune ha indetto la gara per il servizio di supporto all’ufficio tributi per la gestione ordinaria dell’IMU e della TARI per le annualità -OMISSIS-, nonché di riscossione coattiva delle entrate tributarie riferite alle annualità -OMISSIS-, mediante affidamento diretto a trattativa privata. Con determina n. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 il servizio è stato affidato ad -OMISSIS-, già destinataria di precedenti affidamenti (cfr.: determinazione n. -OMISSIS- del 16 novembre 2018, affidamento diretto del servizio di riscossione attraverso ingiunzione fiscale per l’IMU -OMISSIS- e la TARI -OMISSIS-, per l’importo di € 34.000,00; determinazione n. -OMISSIS- del 13 aprile 2019, affidamento diretto del servizio di riscossione coattiva -OMISSIS- e -OMISSIS- e per gli avvisi delle imposte correnti -OMISSIS-, per l’importo di € 36.000,00; determina n. -OMISSIS- del 30 marzo 2020, concernente l’affidamento a trattativa privata del servizio di supporto alla gestione in forma diretta e delle fasi di accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, per gli anni tributari di competenza -OMISSIS-, per un importo di € 147.747,00, oltre I.V.A.).
Orbene osserva il Collegio che né la determina a contrarre n. -OMISSIS- del 1° aprile 2023, né la determina di affidamento n. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 evidenziano in alcun modo ragioni legittimanti la deroga al principio di rotazione, risultando pertanto viziate sotto tale profilo.
7.4. Quanto poi alla -OMISSIS- del 12 settembre 2024, con la quale l’ente provvedeva ad affidare a trattativa diretta l’attività di “completamento delle attività di accertamento IMU e TARI per gli anni d’imposta -OMISSIS-” le argomentazioni di parte ricorrente secondo le quali l’affidamento sarebbe pienamente giustificato dalla ivi richiamata “necessità dell’accurata esecuzione del precedente contratto” non valgono – in disparte ogni altra considerazione – a superare il dato, dirimente e ben evidenziato nel provvedimento impugnato, che il nuovo affidamento risulta “illegittimo, per illegittimità derivata, in quanto sostenuto e derivato dal precedente affidamento, assunto in palese violazione dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023”.
7.5. Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve ritenersi infondato, atteso che il provvedimento di autotutela è adeguatamente sorretto dalla riscontrata illegittimità degli affidamenti disposti con le determine annullate, in violazione dell’obbligo di rotazione fra operatori ed in assenza degli imprescindibili presupposti che ammettono, in ipotesi estremamente limitate, la possibilità di derogare al principio.
7.6. Quanto alle ulteriori censure: il primo motivo, volto a contestare l’ulteriore ragione posta a base dell’annullamento, deve considerarsi assorbito per le ragioni indicate al § 7.1; il secondo motivo, diretto a censurare il vizio procedimentale di omessa comunicazione di avvio, non coglie nel segno trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato in relazione al quale deve trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, che prevede che “il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato“; il quarto motivo (diretto a stigmatizzare la determina nella parte in cui ha dichiarato illegittimi tutti gli affidamenti disposti in favore della ricorrente dal -OMISSIS-poichè non preceduti da specifiche direttive dell’esecutivo e senza che si sia mai addivenuti a contratto) è, come dedotto dall’Ente locale, inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che il provvedimento impugnato ha annullato esclusivamente le determine nn. -OMISSIS- del 15 aprile 2023 e -OMISSIS- del 12 settembre 2024 e non già i precedenti affidamenti disposti in favore della ricorrente, solo menzionati nella parte motiva (come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente la quale su tali basi deduce, con il quinto motivo, una pretesa contraddittorietà fra motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato); del pari infondato è il quinto motivo atteso che (in disparte il rilievo per cui l’affermazione in ordine alla ritenuta illegittimità dei pregressi affidamenti non sorregge la determinazione di annullamento, che ad essi non si riferisce, e appare piuttosto formulata ad colorandum) in ogni caso “nell’ipotesi in cui vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo di un provvedimento amministrativo, l’interprete deve attribuire prevalenza a quest’ultimo, in quanto contenente gli elementi destinati a consentire l’identificazione degli effetti dell’atto” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 21 ottobre 2021, n. 1519); la ritenuta legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela comporta infine la reiezione del sesto motivo, volto a far valere l’illegittimità derivata dell’affidamento alla società -OMISSIS-.
8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile e comunque infondato.
9. La peculiarità e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 26.01.2026 n. 153