1. Con determina a contrarre n. 2018 del 10.07.2025 del Direttore Provveditorato, Economato e Gestione Logistica dell’ASP di Reggio Calabria, veniva autorizzata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice degli appalti”), l’indizione della procedura negoziata senza bando, tramite richiesta di offerta (RdO) n. 5499989 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con le caratteristiche tecniche specificamente descritte nel capitolato di gara, per la fornitura di n. 134 letti per degenza ordinaria elettrificati completi di materasso antidecubito (lotto unico), con criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Codice degli appalti, tenendo conto dell’offerta per l’intero lotto, dato dai ribassi offerti rispetto alla base d’asta di € 220.900,00.
Con la medesima determina venivano approvate le indicazioni per la procedura, nonché il Capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati e tutti gli atti relativi alla presente procedura, pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale “Bandi di Gara e Contratti” dall’1.1.2024.
Il Disciplinare di gara, all’art. 2, determinava le “caratteristiche minime e quantità” dell’appalto, rinviando alle “caratteristiche minime di cui al capitolato tecnico”; stabiliva, inoltre, che “Il concorrente, presentando l’offerta, si obbliga a fornire i beni rispondenti alle caratteristiche minime definite nel Capitolato Tecnico, completi di tutti i componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l’utilizzo a cui sono destinati.”.
Il “Capitolato tecnico”, poi, descriveva le “caratteristiche minime della fornitura richiesta”, precisando, in varie voci, che ciascun letto dovesse essere dotato di:
“⎯ Regolazione schienale elettrica;
⎯ Regolazione sezione femorale elettrica;
⎯ Regolazione sezione gambale elettrica;
⎯ Regolazione elettrica gambali;
⎯ Regolazione elettrica sezione testa”.
Alla gara hanno partecipato sei imprese, tra cui l’odierna ricorrente e la controinteressata.
L’esame delle offerte si è svolto nei seguenti passaggi:
– in data 22.07.2025, il RUP ha proceduto all’apertura delle buste amministrative ed ha trasmesso, con nota prot. 58712 del 23.07.2025, le schede tecniche dei prodotti offerti al collaboratore tecnico professionale per la verifica della conformità dei medesimi prodotti al capitolato di gara;
– con nota prot. n. 60181 del 29.07.2025, il collaboratore tecnico professionale ha riscontrato la predetta comunicazione, ritenendo idonea e rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato tecnico l’offerta della controinteressata (nonché quella presentata dalla ricorrente), proponendo, invece, l’esclusione di due operatori economici, poi effettivamente esclusi dal RUP con successivi provvedimenti;
– in data 29.07.2025, il RUP ha proceduto all’apertura delle buste economiche ed è stata, quindi, redatta la graduatoria sulla scorta del criterio del prezzo più basso: è, dunque, risultata prima in graduatoria l’odierna controinteressata e seconda graduata la ricorrente;
– con determina n. 2215 del 30.07.2025, il Direttore Provveditorato, Economato e Gestione Logistica dell’ASP di Reggio Calabria ha aggiudicato la gara in favore della Linet Italia s.r.l..
In data 30.8.2025 l’odierna ricorrente, che nelle more aveva presentato istanza di accesso al “Depliant del prodotto offerto” dalla controinteressata, ravvisando l’assenza di talune caratteristiche tecniche minimerichieste dal capitolato, presentava un atto di diffida con istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, già disposta in favore della Linet Italia s.r.l..
Veniva, quindi, avviato un procedimento di riesame, che si sviluppava nei seguenti passaggi:
– con nota prot. n. 68626 del 03.09.2025, il RUP disponeva un’ulteriore verifica “in merito alla valutazione della conformità dei prodotti offerti dall’aggiudicatario”;
– con nota prot. n. 68853 del 04.09.2025, l’U.O.C. Coordinamento Staff Direzione Strategica – S.S. Ingegneria Clinica dell’ASP di Reggio Calabria, dopo aver “nuovamente analizzata la scheda tecnica dell’O.E. aggiudicatario” confermava “che il prodotto offerto risponde ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico”;
– sennonché, con successiva nota prot. n. 72729 del 16.09.2025, il RUP, allegando un’ulteriore istanza di ritiro in autotutela dell’aggiudicazione dell’8.9.2025 presentata dall’odierna ricorrente, invitava il collaboratore tecnico professionale a “trasmettere una relazione” in ordine agli “aspetti contestati dall’offerente For Hospital e le proprie conclusioni nel merito di quanto fin qui richiesto” con la precisazione che tale valutazione dovesse “prescindere da elementi migliorativi non contemplati nel criterio di aggiudicazione”;
– con nota prot. n. 73248 del successivo 17.09.2025, il Servizio Ingegneria Clinica specificava che, in ragione delle “caratteristiche tecniche minime della fornitura” indicate nell’offerta dell’aggiudicatario (e cioè che “La regolazione della sezione gambale del letto Eleganza 1 LE è contestuale a quella femorale ed è elettrica”) il prodotto offerto è stato ritenuto idoneo “non essendo esplicitato nei requisiti minimi previsti da capitolato tecnico che la regolazione del gambale doveva essere separata dalla regolazione femorale”;
– con provvedimento prot. n. 76860 del 30.9.2025, il RUP, alla luce della relazione tecnica del servizio di Ingegneria Clinica del 17.09.2025 che “conferma, nel dettaglio, la rispondenza del prodotto offerto in merito alle caratteristiche minime richieste”, e considerato che non sono state “riscontrate eventuali ulteriori difformità” ha ritenuto che “non ricorrono i presupposti per la revoca”.
Con ricorso ritualmente notificato in data 26.09.2025 e depositato il successivo 06.10.2025, la ricorrente è insorta avverso l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata nonché avverso gli atti in epigrafe meglio specificati, deducendo le seguenti censure:
“VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento alla lex specialis concorsuale, segnatamente con riferimento all’art. 2 del Disciplinare di gara ed al Capitolato d’appalto.
VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento agli artt. 1, 3, 8, 15, 17 d.lgs. 36/2023.
ECCESSO DI POTERE, sotto il profilo della disparità di trattamento, sviamento causale, errore in procedendo, contraddittorietà”.
A) Gli atti di gara costituiscono lex specialis della procedura e autovincolo per la stazione appaltante e le relative previsioni, in relazione all’oggetto dell’appalto e ai suoi contenuti, sono inderogabili al fine di perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori partecipanti.
B) La funzione elettrica correlata al gambale costituiva punto irriducibile dell’offerta.
Di contro, a fronte della chiarezza prescrittiva del capitolato tecnico, che stabiliva le caratteristiche minime, e dunque inderogabili, Linet Italia srl avrebbe proposto un prodotto non rispondente alla lex specialis, perché privo della “regolazione sezione gambale elettrica” e “regolazione elettrica gambali”.
Del resto, l’ASP di Reggio Calabria, avviando un procedimento di riesame successivamente all’adozione della determina di aggiudicazione, avrebbe “manifestato piena consapevolezza sul punto”, espressamente demandando ad una figura tecnica, con nota 7858712 del 23.07.2025, “la verifica della conformità dei prodotti offerti al capitolato di gara”.
Emergerebbe un elemento sintomatico “di insanabile contraddizione nell’operato della stazione appaltante”, per un verso “proiettata a verificare, con specifico sub procedimento, la conformità delle offerte tecniche, per altro verso orientata, a fronte di un’evidenza contraria, apprezzabile per tabulas, ad eluderne gli effetti”.
C) Posto che la funzione del Collaboratore Tecnico Professionale era di mero ausilio, il RUP e il Direttore di Struttura non avrebbero svolto compiutamente i propri compiti di decisione e controllo in ordine all’idoneità delle offerte e agli esiti della gara, in violazione dell’art. 15 comma 5 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023.
L’art. 2 del disciplinare di gara ha fissato le caratteristiche minime, dunque inderogabili, demandando al Capitolato tecnico di farne specificazione.
Il capitolato ha chiarito, in ben due voci, che la fornitura dovesse prevedere, quale dato funzionale minimo, una “regolazione sezione gambale elettrica”, nonché, quale elemento di sottolineatura e rilevanza ulteriore, una “regolazione elettrica gambale”.
La duplicazione della prescrizione contenuta nel medesimo “capitolato tecnico” sarebbe indicativa di un’alta rilevanza della specificazione, peraltro certificata dalla caratterizzazione della stessa come “minima”, cioè non passibile di riduzione, mutazione e/o elisione.
La lex specialis non potrebbe essere modificata dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte.
Era semmai astrattamente consentito migliorare l’offerta minima, come, invece, avrebbe fatto For Hospital Surl, offrendo un letto migliorativo dei “contenuti minimi prescritti dal disciplinare e dal capitolato, aggiungendo soluzioni funzionali migliorative della prestazione e delle utilità di interesse pubblico”.
D) Utilizzando un parametro differente rispetto a quello previsto dal capitolato (e cioè letti senza gambali elettrici ma solamente meccanici), la stazione appaltante avrebbe dato modo ad un unico offerente, poi aggiudicatario, di ottenere un vantaggio competitivo decisivo, “consistito nell’abbassamento del costo offerto e, per tale via, nel conseguimento del punteggio massimo”.
Ove fosse stato consentito agli altri concorrenti di offrire un letto con caratteristiche diverse da quelle prescritte dal bando, la ricorrente avrebbe potuto indicare un ribasso ulteriore, risultando comunque aggiudicataria, con ulteriore risparmio per la stazione appaltante.
2. Per resistere al ricorso, in data 7.10.2025, si è costituita la Società LINET ITALIA s.r.l., con atto di mera forma, depositando documenti (il successivo 13.10.2025) e memoria (in data 17.10.2025).
Eccepisce la controinteressata:
– in rito, l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione:
– della nota prot. n. 76860 del 30.9.2025 con la quale il RUP avrebbe fatto propri i due nuovi atti valutativi tecnici del Servizio di Ingegneria Clinica, circa la piena rispondenza del letto offerto dalla Linet Italia ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis;
– nonché, delle note del Servizio di Ingegneria Clinica, ivi allegate, prot. 68853 del 04.09.2025 (doc. 7 depositato dalla controinteressata in data 13.10.2025) e prot. 73248 del 17.09.2025 (doc. 9 depositato dalla controinteressata in data 13.10.2025);
si tratteterebbe, a dire della controinteressata, di nuovi atti valutativi e di conferma in senso proprio del giudizio di conformità espresso in precedenza, a seguito di autonoma e rinnovata istruttoria ed integrazione motivazionale, con la quale il RUP avrebbe ribadito la sussistenza delle caratteristiche minime in capo al letto offerto dalla Linet Italia;
– nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso in quanto:
– la ricorrente avrebbe interpretato erroneamente (“malamente e faziosamente”) il contenuto del capitolato tecnico e delle schede tecniche prodotte in gara dalla Linet;
– la Linet Italia srl avrebbe, invece, “proposto un prodotto perfettamente rispondente alle caratteristiche richieste dal capitolato tecnico essendo un letto a 4 sezioni e 3 snodi, con le seguenti caratteristiche: 1. Sezione schienale con movimentazione elettrica; 2. Sezione sacrale fissa; 3. Sezione femorale con movimentazione elettrica; 4. Sezione talloni con movimentazione elettrica indotta dal movimento della sezione femorale, essendo collegate l’un l’altra, nonché anche manuale che permette lo scarico della pressione di contatto dei talloni”;
– la sussistenza di tali requisiti sarebbe stata correttamente valutata dalla S.A. “la quale, in sede di verifica delle caratteristiche minime, ha appurato che, conformemente alle schede tecniche prodotte in gara dalla Linet Italia, il letto offerto” risultava possedere le seguenti caratteristiche:
“• Regolazione schienale elettrica
La regolazione dello schienale del letto Eleganza 1 LE è elettrica
• Regolazione sezione femorale elettrica
La regolazione della sezione femorale del letto Eleganza 1 LE è elettrica
• Regolazione sezione gambale elettrica e Regolazione elettrica gambali
La regolazione della sezione gambale del letto Eleganza 1 LE è contestuale a quella femorale ed è elettrica. In aggiunta, la sezione bacino è fissa e la sezione pediera si muove meccanicamente in diverse posizioni (fino a circa -20°) per facilitare lo scarico delle pressioni in zona talloni, una zona particolarmente a rischio peril possibile insorgere di lesioni da decubito.
La sezione talloni è inoltre dotata di un sistema di blocco per contrastare la formazione dell’angolo inverso del ginocchio, annullando il rischio, presente in molti letti elettrici ospedalieri, di gravi danni alle articolazioni del paziente.
• Regolazione elettrica sezione testa
La sezione testa è compresa nella sezione schienale ed è elettrica”;
– la tesi di parte ricorrente sarebbe, quindi, «frutto di un’artificiosa, erronea e faziosa interpretazione della lex specialis, coerentemente smentita dalla stessa ASP, secondo cui “non essendo esplicitato nei requisiti minimi previsti da capitolato tecnico che la regolazione del gambale doveva essere separata dalla regolazione femorale è stato reputato idoneo il prodotto offerto”»;
– la S.A. avrebbe fatto applicazione del “consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue e/o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara” e non quella che determinerebbe l’esclusione dell’offerente;
– “in maniera alcuna il capitolato tecnico prevedeva la regolazione elettrica di una o più sezione del letto doveva essere separata e/o autonoma rispetto alle altre”;
– le censure dedotte in ricorso si fonderebbero “sulla lettura di un dépliant destinato ad un pubblico indifferenziato, inserito tra la documentazione esibita dalla Linet Italia” che, tuttavia, non avrebbe «valore di “offerta” stricto sensu e peraltro non risultava neppure firmato. Questo dépliant è stato prodotto al solo fine della rappresentazione fotografica del letto»;
– le caratteristiche del letto offerto dalla FOR HOSPITAL sarebbero del tutto sovrapponibili a quelle della Linet Italia, avendo entrambi proposto soluzioni prive di differenze sostanziali, donde l’inammissibilità delle censure dedotte da parte ricorrente per “violazione del divieto del venire contra factum proprium” e “abuso del diritto”.
3. In data 17.10.2025, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
Nello specifico, l’ASP ha eccepito:
in rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione ad agire della ricorrente, in ragione:
– della mancata regolarizzazione dell’offerta della ricorrente che sarebbe “risultata carente di numerose informazioni essenziali” né la stessa avrebbe dato riscontro alla richiesta dell’Azienda di “ufficializzare le integrazioni tramite pec entro 2 gg”;
– della circostanza che la ricorrente sarebbe stata ammessa solo “con riserva” alla fase successiva della gara, a fronte di un’offerta “viziata da un’irregolarità essenziale e non sanata”;
nel merito, l’infondatezza del ricorso, in quanto:
– la tesi di parte ricorrente si fonderebbe “su un’interpretazione errata e capziosa della lex specialis”;
– il Capitolato Tecnico richiedeva, quale caratteristica minima, la “regolazione sezione gambale elettrica” e la “regolazione elettrica gambali” ma “non era invece richiesto, in alcun punto, che tale regolazione dovesse essere autonoma, separata o indipendente da altre movimentazioni del letto”;
– nel corso del procedimento sarebbe emersa la conformità dell’offerta della controinteressata alle caratteristiche minime richieste, in quanto “La regolazione della sezione gambale del letto Eleganza 1 LE è contestuale a quella femorale ed è elettrica”;
– la prospettazione di parte ricorrente finirebbe con l’introdurre un “requisito ulteriore e più stringente (la regolazione “separata”) che non trova alcun fondamento testuale nella lex specialis di gara”;
– la valutazione dell’Azienda sarebbe immune da vizi, avendo correttamente interpretato la lex specialis, attenendosi al suo tenore letterale, e verificato la corrispondenza del prodotto offerto a quanto richiesto;
– le “presunte qualità migliorative” dell’offerta della ricorrente sarebbero irrilevanti, trattandosi di una gara con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
4. Con ordinanza n. 182 del 23.10.2025 è stata rigettata la domanda cautelare “CONSIDERATO che la controinteressata ha eccepito, in limine, l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione della nota prot. n. 76860 del 30.9.2025 con la quale il RUP ha fatto propri i due nuovi atti valutativi tecnici del Servizio di Ingegneria Clinica (prot. 68853 del 4.9.2025 e prot. 73248 del 17.09.2025)” e “RITENUTO che la domanda cautelare non sia, allo stato, assistita dai requisiti prescritti dall’art. 55 c.p.a., atteso che allo stato non risulta impugnato il predetto provvedimento del RUP prot. n. 76860 del 30.09.2025, che ha concluso, a seguito di una nuova istruttoria e rinnovata valutazione degli elementi di fatto acquisiti, il procedimento di riesame dell’aggiudicazione già disposta in favore della controinteressata”; e fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9.1.2026.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29.10.2025 e depositato il successivo 3.11.2025, la ricorrente ha esteso l’impugnazione anche alla nota prot. n. 76860 del 30.9.2025 del RUP, comunicata con pec di pari data, reiterando le censure dedotte in ricorso (e sopra sintetizzate).
6. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato documenti, mentre la sola controinteressata ha depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente dedotto in ordine all’eccepita inammissibilità e infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
7. All’udienza pubblica del 9.1.2026 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
8. Va, preliminarmente, respinta l’eccezione, sollevata dalla controinteressata con la memoria del 17.10.2025 e non più riproposta nella memoria del 18.12.2025, di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione della nota del RUP prot. n. 76860 del 30.9.2025, avendo la ricorrente provveduto ad impugnare tale nota con ricorso per motivi aggiunti.
9. Vanno, parimenti, rigettate le eccezioni sollevate dall’ASP di Reggio Calabria e dalla controinteressata di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione ad agire della ricorrente, in ragione della presunta irregolarità dell’offerta della medesima ricorrente.
9.1. Le eccezioni sollevate sul punto dalla controinteressata (che non ha proposto ricorso incidentale) e dall’ASP finiscono con l’esulare dal thema decidendum¸ che è perimetrato dai soli motivi dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, essendo preclusa al Collegio ogni decisione in ordine alla regolarità dell’offerta della stessa ricorrente (per tutte, cfr.: Cons. Stato sez. V n. 4136 dell’8/5/2024; CGARS n. 633 del 7/08/2024).
9.2. La ricorrente, peraltro, è stata ammessa senza riserva alla fase successiva della gara, non risulta destinataria di alcun provvedimento di esclusione e nella determina di aggiudicazione n. 2215 del 30.07.2025 risulta regolarmente collocata al secondo posto in graduatoria (con una offerta di € 213.000,00 e punti 94,18).
9.3. La stessa ha, dunque, interesse al ricorso, il cui accoglimento determinerebbe l’esclusione della Linet Italia S.r.l. e l’aggiudicazione della gara in suo favore, fatti salvi i controlli previsti dalla legge circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in capo al (nuovo) aggiudicatario.
10. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
11. Va, preliminarmente, chiarito che la verifica in ordine alla corrispondenza dell’offerta alle “caratteristiche minime della fornitura richiesta” non costituisce, in alcun modo, oggetto di “discrezionalità tecnica” non sindacabile dal giudice amministrativo, come opina la difesa dell’ASP, trattandosi semmai di un “accertamento tecnico” o al più di una “valutazione tecnica”, dal momento che la scelta più propriamente discrezionale dell’azione amministrativa è stata operata, a monte, nel momento in cui l’Azienda resistente ha approvato la lex specialis della procedura di gara, e cioè il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara.
Tale valutazione è certamente soggetta al sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo del giudice amministrativo, essendo evidente l’obbligo per la stazione appaltante di attenersi alle regole che si è data (cfr. Con. Stato, Sez. III, n. 4155 del 9/5/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ed infatti, “il giudizio di conformità (o meno) di un dispositivo oggetto di offerta in gara alle caratteristiche tecniche del prodotto richiesto dalla stazione appaltante può (come nella specie) derivare, senza sollevare questioni di compatibilità con i limiti del sindacato di legittimità spettante al giudice amministrativo, da un immediato confronto tra la relativa documentazione tecnica e le prescrizioni capitolari: confronto cui il giudice può ritenersi legittimato in quanto non implicante valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, riservate alla stazione appaltante laddove non inficiate da profili di illogicità, inattendibilità e carenza istruttoria o motivazionale, ma la mera disamina oggettiva degli elementi tecnici distintivi dell’oggetto della gara e la verifica della rispondenza ad essi del prodotto concretamente offerto” (Cons. Stato sez. III n. 2988 del 2/4/2024).
11.1 In punto di fatto, anche la controinteressata Linet Italia s.r.l., con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, ha confermato che il prodotto offerto è un “letto a 4 sezioni e 3 snodi, con le seguenti caratteristiche: 1. Sezione schienale con movimentazione elettrica;
2. Sezione sacrale fissa;
3. Sezione femorale con movimentazione elettrica;
4. Sezione talloni con movimentazione elettrica indotta dal movimento della sezione femorale, essendo collegate l’un l’altra, nonché anche manuale che permette lo scarico della pressione di contatto dei talloni”; in tal modo, non contestando che il letto non è dotato di un meccanismo di movimentazione elettrica separata della sezione gambale.
12. Ricostruita al precedente § 1 la disciplina di gara, ritiene il Collegio che il capitolato tecnico imponesse chiaramente, tra le “caratteristiche minime della fornitura richiesta”, che il letto offerto dovesse essere dotato della “Regolazione sezione gambale elettrica” (caratteristica che, tra l’altro, con una duplicazione prescrittiva, viene richiesta anche al punto successivo come “Regolazione elettrica gambali”).
D’altronde, in una gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Codice degli appalti, senza alcun punteggio per l’offerta tecnica, le caratteristiche minime stabilite dal disciplinare e dal capitolato tecnico non possono che essere inderogabili e a pena di esclusione, trattandosi delle caratteristiche indispensabili del prodotto oggetto dell’offerta.
12.1. Tale requisito tecnico era, all’evidenza, diverso, autonomo e separato dagli altri requisiti richiesti (“Regolazione schienale elettrica”, “Regolazione sezione femorale elettrica”, “Regolazione elettrica sezione testa”) ed eloquentemente imposto con un’autonoma prescrizione del capitolato, preceduta graficamente da un “trattino-lineetta” con funzione separatrice delle singole caratteristiche minime della fornitura richiesta, prescritte, in elenco, dal medesimo capitolato.
12.2. Com’è noto, i requisiti minimi obbligatori definiscono a priori i bisogni dell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.
12.2.1. Il capitolato ha previsto tale caratteristica tecnica minima, intesa a garantire una movimentazione autonoma ed “elettrica” della “sezione gambale”, dal momento che la movimentazione autonoma delle gambe, cioè non correlata alla movimentazione della zona femorale del letto, ha una propria rilevanza terapeutica e di prevenzione per i pazienti allettati.
12.3. Sostiene l’ASP che la Stazione Appaltante “nel definire i requisiti minimi” avrebbe “inteso assicurarsi una funzionalità (la movimentazione elettrica del gambale), senza prescrivere le specifiche modalità tecniche con cui tale funzionalità dovesse essere realizzata”.
Il rilievo non è conducente atteso che non sono in discussione le “modalità tecniche con cui tale funzionalità” deve“essere realizzata” ma l’esistenza stessa della “funzionalità”, ovvero dello stesso requisito minimale prescritto.
12.4. Invero, in ragione dell’anatomia del corpo umano, in mancanza di un autonomo meccanismo di movimentazione della sezione gambale, la regolazione della sezione femorale finisce, involontariamente, col movimentare (i.e.: muovere) contemporaneamente anche quella gambale, senza, tuttavia, consentire una regolazione autonoma e separata di quest’ultima sezione (che è ciò che il capitolato tecnico intendeva perseguire con tale prescrizione).
In altri termini, la movimentazione delle due sezioni (femorale e gambale) o è autonoma o non lo è, e l’espressione “contestuale” non può che significare che la movimentazione è unitaria (essendo l’aggettivo sinonimo di “simultaneo”, “unico”, “globale”, “comune” e “complessivo” e contrario di “separato” e “distinto”) e cioè che l’unica regolazione elettrica riguarda una sola (quella femorale) delle due sezioni (come confermato dalla controinteressata: “3. Sezione femorale con movimentazione elettrica; 4. Sezione talloni con movimentazione elettrica indotta dal movimento della sezione femorale”).
12.5. La controinteressata, poi, sostiene che la S.A. avrebbe “ritenuto sussistenti, equipollenti e conformi le caratteristiche del letto Linet Italia con quelle richieste dalla lex specialis, anche in applicazione dei principi di equivalenza e del risultato”.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non possa essere invocato il principio di equivalenza poiché la controinteressata non ha dimostrato, in sede di gara, alcuna equivalenza allo standard prestazionale richiesto dal capitolato, avendo, anzi, confermato anche in giudizio la mancanza del meccanismo di regolazione autonoma elettrica della sezione gambale (cfr., in fattispecie analoga, TAR Catania, sez. II, n. 2039 del 26/10/2018; TAR Campania, Napoli, sez. V n. 4802 del 20/10/2016).
12.5.1. Peraltro, la prova di una movimentazione “contestuale” delle due sezioni (femorale e gambale) non dimostra il soddisfacimento delle esigenze perseguite dall’Amministrazione con un prodotto o una prestazione aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste ma comunque equivalenti, confermando semmai il possesso di un diverso requisito tecnico (la movimentazione elettrica della sezione femorale) e il mancato possesso della distinta caratteristica relativa alla regolazione elettrica della sezione gambale.
12.5.2. In altri termini, nessun giudizio di equivalenza (implicita o esplicita) il RUP avrebbe potuto formulare, non essendo garantita dal prodotto offerto dalla controinteressata la movimentazione autonoma della sezione gambale.
Ed infatti, “il giudizio di equivalenza funzionale è una valutazione effettuata dalla Commissione di gara che, prendendo come riferimento il risultato che l’Amministrazione intende perseguire con l’individuazione di specifiche tecniche e/o i requisiti minimi nella lex di gara, verifica se lo stesso, in presenta di difformità, sia comunque raggiunto dal prodotto offerto dall’operatore economico, attraverso soluzioni alternative rispetto a quelle previste dal bando”, essendo “necessario, davanti ad una difformità del prodotto offerto, una motivazione che dia conto delle ragioni del giudizio positivo, pena lo sconfinamento della discrezionalità dell’Amministrazione in arbitrarietà del giudizio” (TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 5029 del 03/07/2025; Cons. Stato sez. III n. 128 del 7/01/2026).
12.5.3. Nel caso di specie, l’accertata movimentazione “contestuale” delle due sezioni (femorale e gambale) non rappresenta né una “soluzione alternativa” né garantisce una prestazione uguale o migliorativa di quella prevista dal capitolato tecnico (cfr. Cons. Stato sez. III n. 4155 del 9/5/2024); semmai conferma l’inesistenza di una movimentazione elettrica della sezione gambale.
13. Premesso, poi, che le caratteristiche tecniche minime prescritte dalla lex specialis hanno per loro natura carattere inderogabile (TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 5029 del 03/07/2025; Cons. Stato sez. III n. 128 del 7/01/2026), va, dunque, escluso che, come sostiene l’ASP, nel corso del procedimento sia emersa la conformità dell’offerta della controinteressata alle caratteristiche minime richieste.
13.1. Dagli atti di gara non vi è traccia che tale accertamento sia stato compiuto dal RUP nel corso della procedura ad evidenza pubblica.
Come emerge dalla determina di aggiudicazione n. 2215 del 30.07.2025, la graduatoria è stata redatta (e poi l’aggiudicazione disposta) sulla scorta della “nota prot. n. 60181 del 29/07/2025” del Servizio di Ingegneria Clinica.
Con tale nota, quest’ultimo ha trasmesso al RUP una relazione tecnica con la quale, a seguito dell’analisi delle schede tecniche delle offerte degli operatori economici, ha attestato, tra l’altro, che l’offerta della Linet garantisse tale caratteristica tecnica (vedi voce “SI” nella colonna “LINET” al rigo “Regolazione sezione gambale elettrica” e “Regolazione elettrica gambali”).
13.1.1. Tanto basta per l’accoglimento del ricorso, essendo pacifico che l’offerta della Linet non garantisce tale caratteristica minima (essendo emerso anche nel successivo procedimento di riesame che la regolazione della sezione gambale del letto Eleganza 1 LE non è autonoma e separata dalle altre sezioni ma èsemmai “contestuale a quella femorale”).
13.2. Soltanto a seguito dell’istanza di riesame presentata dall’odierna ricorrente, e a seguito di plurime richieste da parte del RUP (nonché di un’ulteriore istanza/diffida della ricorrente), con nota prot. n. 73248 del 17.09.2025, il Servizio Ingegneria Clinica ha chiarito che, in ragione delle “caratteristiche tecniche minime della fornitura” indicate nell’offerta dell’aggiudicatario, il prodotto offerto è stato ritenuto idoneo “non essendo esplicitato nei requisiti minimi previsti da capitolato tecnico che la regolazione del gambale doveva essere separata dalla regolazione femorale”.
13.3. Da tale chiarimento, fatto proprio dal RUP con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, emerge non già che l’aggiudicazione sia (avvenuta e poi sia) stata confermata in ragione di una presunta “equivalenza” delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto dalla controinteressata ai requisiti minimi stabiliti dalla lex specialis, ma ritenendo che non fosse stato “esplicitato nei requisiti minimi previsti da capitolato tecnico che la regolazione del gambale doveva essere separata dalla regolazione femorale” (donde l’idoneità, a dire dell’ASP, della “regolazione della sezione gambale del letto Eleganza 1 LE … contestuale a quella femorale”).
13.4. Tale tesi, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, si traduce non già in una mera errata interpretazione della lex specialis ma in una vera e propria disapplicazione, a valle, dell’inderogabile disciplina di gara.
Illegittimamente, dunque, è stata acriticamente condivisa dal RUP con il provvedimento confermativo dell’aggiudicazione, impugnato con motivi aggiunti.
13.5. Donde la fondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti.
14. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e, come tali, vanno accolti. Ne consegue l’annullamento:
– della determina n. 2215 del 30.07.2025, adottata dal Direttore Provveditorato, Economato e Gestione Logistica dell’ASP di Reggio Calabria, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione, in favore della Società l’LINET ITALIA SRL, della procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. n.36/2023, avente ad oggetto la fornitura n. 134 letti per degenza ordinaria con gambali elettrificati;
– del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame prot. n. 76860 del 30.9.2025 del RUP.
15. Quanto all’ulteriore domanda di accertamento della inefficacia del contratto d’appalto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, il Collegio rileva la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dell’intervenuta stipula del contratto de quo, sulla quale, peraltro, le altre parti costituite, come emerge dal verbale di udienza, su richiesta del Collegio relativa all’eventuale stipula del contratto, hanno confermato che non risulta che il contratto sia, a tutt’oggi, stipulato.
Allo stato, non può, dunque, che essere accolta esclusivamente la domanda di subentro nell’aggiudicazione in favore della ricorrente, siccome collocatasi al secondo posto della graduatoria.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a favore della ricorrente, e a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e della controinteressata, Linet Italia S.r.l..
TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 19.01.2026 n. 36