1. L’istanza proposta ai sensi dell’art. 628 bis cod.proc.pen. è ammissibile. Va premesso che la lettura della norma invocata, anche alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, consente di estendere il rimedio anche all’ipotesi in cui la sentenza censurata dalla Corte Edu abbia applicato la misura di sicurezza della confisca, a seguito di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Questa interpretazione fa leva principalmente su due argomenti. In primo luogo, la formula ampia utilizzata dalla norma, riferita al “sottoposto a misure di sicurezza”, non è incompatibile con l’estensione al soggetto destinatario di una misura di sicurezza reale. Dunque, l’apertura del rimedio anche a chi abbia subito una misura di sicurezza viene a ricomprendere l’ipotesi in cui la sentenza abbia applicato la misura della confisca diretta del profitto del reato. È indubbio che la misura applicata nel caso di specie costituisca una misura di sicurezza. La stessa Corte Edu, al par. 70, in ordine alla qualificazione delle differenti forme di confisca ai sensi del diritto interno, ha osservato che la confisca diretta di cui agli articoli Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 240 e 322 ter del CP è generalmente considerata costituire una misura di sicurezza piuttosto che una pena. I Tribunali interni hanno dichiarato anche che la confisca diretta non ha un fine punitivo, ma è piuttosto finalizzata a ripristinare la situazione economica precedentemente esistente e a evitare l’accumulo di beni di origine illecita”. Invero, prosegue la Corte, “la confisca riguardava beni che erano considerati derivanti direttamente dalla commissione di reati. Pertanto, sembra che il suo principale fine fosse stato quello di privare i ricorrenti dei profitti dei loro reati. (…) la misura in questione è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato … fine che non è di natura punitiva “ (paragrafi 73-74 -76 ). In secondo luogo, occorre osservare che ai fini dell’attivazione del rimedio, quel che rileva non è tanto la formale ascrivibilità della pronuncia giudiziale al genus «condanna», bensì il fatto che il provvedimento giurisdizionale, quale che sia la sua denominazione, contenga un concreto accertamento sulla responsabilità. In tal senso depone anche il testo dell’’art. 578 bis cod.proc.pen. (come novellato dal d.lgs. n. 21/2018), il quale ha previsto che, quando sia stata disposta la confisca prevista dall’art. 240 bis, comma 1, cod.pen. o da altre disposizioni di legge (il riferimento evoca le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali), il giudice dell’impugnazione (Corte di appello o Corte di cassazione), nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, deve operare un accertamento incidentale di responsabilità, valido “ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato” onde verificare se essa debba essere disposta/confermata o meno. La Relazione al d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, chiarisce che, in tal modo, è stata estesa alle indicate statuizioni di confisca la disciplina già stabilita dall’art. 578 cod.proc.pen. in relazione alle statuizioni sugli interessi civili nei medesimi casi. Del resto, anche la Corte di Strasburgo, nella sua giurisprudenza, ha sottolineato la rilevanza del contenuto sostanziale della decisione interna, dovendosi verificare se essa abbia comportato – anche solo implicitamente o indirettamente – l’attribuzione di una responsabilità penale al ricorrente, a prescindere dall’etichetta formale apposta alla pronuncia (cfr., Corte eur., Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, ric. n. 1828/06). Infine, quanto alla legittimazione del ricorrente, essa discende dall’accoglimento del suo ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha accertato la violazione della Convenzione, e dal rispetto delle formalità e dei termini prescritti dall’art. 628 bis cod.proc.pen. . 2. Accertata l’ammissibilità della richiesta, occorre ora esaminare i motivi su cui essa si fonda. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 Come si è accennato, la richiesta proposta dal Sig. Episcopo si basa sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 dicembre 2024, divenuta definitiva il 28 aprile 2025. In particolare, la decisione ha riguardato i ricorsi proposti da Luigi Episcopo e Francesco Bassani, ma ha esaminato le loro posizioni in modo distinto, accertando violazioni differenti nei confronti di ciascuno di essi. Per quanto concerne la posizione di Luigi Episcopo, la Corte ha rigettato le doglianze relative all’articolo 7 e all’articolo 6, § 1, e invece ha accertato esclusivamente la violazione dell’articolo 6, § 2, della Convenzione. La circostanza assume rilievo determinante per la delimitazione dell’ambito del rimedio esperibile in sede nazionale. 2.1 In ordine alla prima doglianza, relativa alla violazione dell’articolo 7 della Convenzione, la Corte europea ha preliminarmente rilevato che la norma in questione si applica esclusivamente alle pene, ed ha conseguentemente esaminato se la misura di confisca applicata al ricorrente potesse essere qualificata come tale ai sensi della Convenzione. All’esito di tale scrutinio, con riguardo alla natura ed alla finalità della misura, ha osservato che la confisca aveva riguardato beni generati da reati ed era diretta a privare i ricorrenti dei profitti dei loro crimini: la stessa era, pertanto, inquadrabile come restituzione di un arricchimento ingiustificato, e non come sanzione penale (anche perché, in concreto, mancavano gli indicatori della natura penale della sanzione: il grado di colpevolezza dell’autore non aveva influito sulla determinazione dell’importo dei beni da confiscare). I giudici europei hanno osservato che la «confisca è l’espressione di un crescente consenso internazionale a favore del ricorso a misure di confisca, al fine di mettere fuori circolazione i beni di provenienza illecita – indipendentemente dal fatto che sia stata o meno accertata una responsabilità penale» (§ 76) – e che, secondo la giurisprudenza consolidata, tali misure ripristinatorie non sono sanzioni penali. In conclusione, i giudici europei hanno ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell’art. 7 della Convenzione, escludendo che la misura ablatoria in sé, nella sua configurazione normativa e nella sua applicazione al caso concreto, avesse comportato violazione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege. 2.2 La seconda doglianza, relativa alla violazione dell’articolo 6, § 1, della Convenzione, concerneva la dedotta inosservanza del principio della certezza del diritto, quale componente essenziale del diritto a un equo processo. Il ricorrente aveva lamentato che la contrastante giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine all’applicabilità della confisca dei proventi di reato successivamente Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 alla dichiarazione di prescrizione avesse comportato la violazione del principio della certezza del diritto. La Corte europea ha tuttavia rigettato nel merito tale doglianza, concludendo che non vi è stata inosservanza dell’articolo 6, § 1, della Convenzione sotto il profilo della certezza del diritto. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di differenze significative e di lunga data nella giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha ritenuto che il meccanismo interno di risoluzione dei contrasti giurisprudenziali si fosse dimostrato efficace nel caso del ricorrente, atteso che la questione fu risolta secondo le indicazioni cui erano pervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, con la sentenza Lucci del 2015, posero fine al contrasto. In dettaglio, nel caso in esame, il contrasto giurisprudenziale italiano in ordine alla applicabilità della “confisca dopo la prescrizione” si era protratto per anni ed aveva riguardato una questione di importanza generale, potenzialmente applicabile ad un gran numero di persone, sicché poteva ritenersi che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione fosse stata caratterizzata da “profonde e annose divergenze” idonee a generare la lesione. Veniva rilevato come, prima della sentenza “Lucci”, vi erano state due pronunce delle Sezioni Unite, nei casi “Carlea” (1998) e “De Maio” (2008), che non avevano impedito ulteriori modifiche dell’interpretazione. Tuttavia, secondo la Corte Edu, il contrasto, per quanto protratto, non aveva violato le garanzie previste dall’art. 6, § 1, della Convenzione, dato che l’ordinamento italiano ha previsto un sistema di risoluzione dei conflitti interpretativi e che tale meccanismo è stato attivato in concreto, consentendo la risoluzione del contrasto stesso (§§ 109, 112 della decisione). La Corte europea ha evidenziato che il raggiungimento della coerenza nell’applicazione del diritto pertinente può richiedere tempo e che periodi di giurisprudenza contrastante possono essere «tollerati» senza compromettere la certezza del diritto, a condizione che l’ordinamento giuridico interno si dimostri – come nel caso di specie – in grado di risolvere i contrasti. Inoltre, ha osservato che, nel caso portato alla sua attenzione, mentre la sentenza della Corte d’appello era stata pronunciata quando persisteva ancora il contrasto, la sentenza definitiva era stata emessa dalla Corte di cassazione dopo la pronuncia “Lucci”, sicché doveva ritenersi che il meccanismo per comporre i contrasti giurisprudenziali esisteva in astratto ed era stato utilizzato efficacemente in concreto. In sintesi, ha affermato che il sistema processuale italiano aveva garantito, nel caso di specie, la “certezza della base legale” della confisca, tenuto conto della prevedibilità Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 delle fisiologiche divergenze processuali, dell’esistenza di meccanismi compositivi delle stesse, e della loro concreta e virtuosa applicazione. Pertanto, nel caso del ricorrente Episcopo, è stata esclusa la violazione del principio di certezza del diritto. 2.3 La terza doglianza, concernente la violazione della presunzione di innocenza garantita dall’articolo 6, § 2, della Convenzione, costituisce l’unica censura accolta dalla Corte europea. La Corte ha preliminarmente richiamato i principi consolidati nella propria giurisprudenza in materia di presunzione di innocenza, precisando che l’articolo 6, § 2, della Convenzione tutela il diritto di essere presunto innocente fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Al riguardo, ha chiarito che tale principio debba essere applicato anche alle dichiarazioni contenute nella stessa decisione che pronunci l’assoluzione o disponga il non luogo a procedere. Incidentalmente, ha comunque precisato che la protezione offerta dall’articolo 6, § 2, della Convenzione non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere ai Tribunali nazionali di disporre forme di confisca non basate su condanna, purché nel farlo essi non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale. In proposito, ha rilevato di essere consapevole del crescente ricorso, sia nei sistemi giuridici interni che a livello internazionale, a forme di confisca non basate su una condanna, in base alle quali i giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di beni di origine illecita anche in assenza di una condanna. L’evoluzione normativa è stata ritenuta legittima e non contrastante, di per sé, con la presunzione di innocenza, a patto che i Tribunali, nell’applicare tali misure, non attribuiscano la responsabilità penale all’interessato. Il criterio interpretativo è fondato sulla rilevanza che la Corte Edu dà al linguaggio utilizzato nei provvedimenti e può essere sintetizzato nei seguenti termini: il giudice o l’autorità amministrativa devono evitare che i provvedimenti collegati ad assoluzioni o a declaratorie di prescrizione decise nell’ambito del procedimento penale, funzionali ad altri e diversi fini rispetto all’accertamento di responsabilità penale (ad esempio volti all’applicazione della confisca “senza condanna” in caso di prescrizione o al ristoro dei danni subiti da errore giudiziario), si traducano in una condanna sostanziale, per l’utilizzo di un linguaggio improprio che suggerisca l’opinione di colpevolezza dal punto di vista “penale” di chi sia stato già invece assolto o prosciolto per prescrizione. Nel caso di specie, la Corte ha esaminato se le sentenze dei Tribunali interni avessero comportato una esplicita attribuzione della responsabilità penale al ricorrente, tenendo conto sia del linguaggio che della motivazione delle decisioni interne, nonché del contesto circostante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 E’ stato osservato che l’articolo 322-ter del codice penale esige una condanna quale presupposto per la confisca, e che, secondo l’interpretazione seguita dai giudizi nazionali nella causa in esame, tale requisito sarebbe stato soddisfatto anche in caso di estinzione del reato, purché il ricorrente sia stato considerato responsabile in primo grado e tale sentenza sia rimasta successivamente inalterata nel merito. Si è rilevato che il presupposto di una condanna penale quale precondizione necessaria della confisca, accompagnata, nel caso concreto, dalla specifica constatazione del fatto che la condanna di primo grado era rimasta sostanzialmente inalterata nel merito, costituisse un chiaro indizio del fatto che la confisca era stata disposta perché il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile. In aggiunta, la Corte di appello aveva esplicitamente equiparato tali dichiarazioni a una piena constatazione della responsabilità. La Corte europea ha pertanto concluso che, nel presente caso, i giudizi nazionali non avessero limitato l’indagine alla mera valutazione dell’origine illecita dei beni confiscati, ma al contrario, avessero affermato esplicitamente che il ricorrente fosse penalmente responsabile. La Corte ha precisato che le conclusioni dei giudici interni rispecchiavano la loro opinione della colpevolezza del ricorrente in ordine al reato in questione e del fatto che, se non fosse intervenuta la decisione di non luogo a procedere, egli sarebbe stato condannato. 3. Tanto premesso, la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione, così come proposta, è da ritenersi infondata. Si rammenta che Luigi Episcopo ha espressamente formulato istanza diretta a ottenere l’adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata, mediante la revoca della sentenza applicativa della confisca. 3.1 Un primo aspetto rilevante, in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza, è rappresentato dalle statuizioni della Corte europea in materia di equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione. Tali statuizioni, infatti, delimitano con precisione quali siano le conseguenze pregiudizievoli che la Corte ha ritenuto derivare dalla violazione accertata e, a contrario, quali invece non siano riconducibili causalmente a tale violazione. Il ricorrente aveva formulato domanda di equa soddisfazione, articolando le proprie richieste in termini di danno patrimoniale, corrispondente al valore dei beni confiscati, di danno non patrimoniale e spese processuali. La domanda relativa al danno patrimoniale è stata respinta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 9 La Corte europea ha infatti esplicitamente dichiarato che, per quanto concerne il danno patrimoniale, non risulta ravvisata alcuna relazione causale efficiente tra la constatata violazione e il danno patrimoniale denunciato dal ricorrente. La statuizione assume portata dirimente ai fini della delimitazione dell’ambito del rimedio esperibile in sede nazionale, anche in considerazione del fatto che la Corte europea non ha censurato la confisca sotto il profilo della sua legittimità sostanziale o della sua proporzionalità, ma ha ritenuto che i giudici interni, nel motivare la misura ablatoria, abbiano violato la presunzione di innocenza mediante l’attribuzione esplicita della responsabilità penale al ricorrente, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Ne consegue che la violazione accertata dalla Corte europea ha natura essenzialmente motivazionale, nel senso che investe non già il contenuto dispositivo della sentenza, ma il linguaggio adottato dai giudici nazionali per giustificare l’applicazione della confisca. La suddetta circostanza comporta che il rimedio esperibile in sede nazionale non può consistere nella revoca della confisca, così come richiesta in questa sede, ma deve limitarsi all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’attribuzione esplicita della responsabilità penale in violazione della presunzione di innocenza. 3.2 Il rigetto dell’istanza trova ulteriore fondamento nei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione dell’articolo 628 bis cod.proc.pen.. Invero, si è puntualmente affermato che l’accoglimento della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni presuppone che la violazione convenzionale abbia avuto effettiva incidenza, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato nei confronti del richiedente, tale per cui, se quella violazione non vi fosse stata, l’esito del procedimento sarebbe stato (Sez. 5, n. 30182 del 15/05/2025, Gullotti, Rv. 288592). ragionevolmente diverso L’argomento serve a verificare se, nel caso concreto, la violazione accertata dalla Corte europea legittimi l’intervento riparatorio, come richiesto, mediante il rimedio straordinario previsto dall’articolo 628 bis cod.proc.pen.. La giurisprudenza richiamata ha inoltre stabilito che è possibile, in linea astratta, che lo strumento previsto dall’articolo 628 bis cod.proc.pen. si applichi anche nel caso in cui l’accertata violazione abbia evidenti ricadute su altri, differenti diritti collegati, derivandone effetti pregiudizievoli di questi. Tuttavia, è stato precisato che deve trattarsi di violazioni il verificarsi delle quali abbia natura tale da plasmare in negativo il volto del principio, diverso, che si ritiene violato e che viene, quindi, azionato. In altri termini, non è sufficiente una generica connessione tra la violazione accertata e altri diritti teoricamente collegati, ma è necessario dimostrare che la prima abbia effettivamente inciso, per natura e gravità, su tali altri diritti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 La citata sentenza della Quinta Sezione di questa Corte ha inoltre chiarito che, soprattutto in caso di istanze fondate su una violazione accertata dalla Corte europea e collegata in via strumentale a quella effettivamente azionata, è necessario che il richiedente dimostri adeguatamente come la stessa, per natura e gravità, abbia inciso sugli esiti del procedimento e sulla decisione. Pertanto, si tratta di fissare, in capo al richiedente, oneri di specificità della costruzione dell’istanza che sono funzionali alla stessa indagine affidata dal legislatore alla Corte di cassazione sulla natura e gravità della violazione accertata dalla Corte europea rispetto agli effetti pregiudizievoli lamentati. Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza che gli effetti pregiudizievoli eliminabili mediante il rimedio non possono consistere nella revoca della confisca, e ciò per una pluralità di ragioni convergenti. In primo luogo, come si è già evidenziato, l’oggetto della violazione accertata dalla Corte europea non è la confisca dei beni in sé, ma il linguaggio utilizzato dai giudici interni per giustificarla. La violazione dell’articolo 6, § 2, della Convenzione è consistita nell’avere i giudici interni dichiarato esplicitamente che il ricorrente era penalmente responsabile e utilizzato un linguaggio che rispecchiava la loro opinione della colpevolezza del ricorrente. Tale constatazione è dirimente: se la violazione riguarda il percorso motivazionale e non il risultato, l’effetto pregiudizievole eliminabile non può consistere nel risultato stesso, ossia la confisca, ove non sia stata prospettata adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione. In secondo luogo, l’assenza di nesso causale tra la violazione dell’articolo 6, § 2, della Convenzione e il danno patrimoniale, esplicitamente affermata dalla Corte europea, comporta che, per le stesse ragioni, questa Corte non può disporre la revoca della confisca o la restituzione dei beni confiscati, neppure quale conseguenza indiretta dell’accertata violazione della presunzione di innocenza. I principi affermati dalla quinta Sezione, nella sentenza suindicata, trovano puntuale applicazione anche al caso di specie, per il quale la Corte europea ha esplicitamente escluso l’incidenza della violazione accertata sulla perdita patrimoniale, e sul punto l’istanza in esame non formula alcun rilievo specifico idoneo a superare la rilevata assenza di causalità. Deve ribadirsi che il rimedio previsto dall’articolo 628 bis cod.proc.pen. non può essere utilizzato per conseguire risultati che la stessa Corte europea non ha ritenuto causalmente derivati dalla violazione accertata. Pertanto, nel caso di specie, gli effetti pregiudizievoli eliminabili mediante il rimedio sono esclusivamente quelli eziologicamente collegati all’attribuzione esplicita della responsabilità penale al ricorrente in violazione della presunzione di innocenza, tra i quali non rientra la perdita patrimoniale conseguente alla confisca. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11 La soluzione è del resto coerente con i principi generali richiamati dalla Corte europea, la quale ha chiarito che la protezione offerta dall’articolo 6, § 2, della Convenzione non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere ai Tribunali nazionali di disporre forme di confisca non basate su condanna, purché nel farlo essi non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale. Ne discende che la confisca può essere legittimamente disposta anche in assenza di condanna definitiva, a condizione che la motivazione della misura non comporti l’attribuzione della responsabilità penale all’interessato, ma si limiti a rilevare l’origine illecita dei beni sulla base degli elementi oggettivi acquisiti. Nel caso in esame, occorre sottolineare che non è oggetto di specifica contestazione il più limitato accertamento della provenienza illecita dei beni confiscati, comunque contenuto nella sentenza della Corte di appello. Nel concreto, quindi, il vizio accertato può essere rimosso mediante la rettifica della motivazione, senza alcuna possibilità di revocare la misura ablatoria. 3.3 Le ragioni che sostengono la suddetta conclusione trovano ulteriore conferma nel testo della decisione di cui si chiede l’attuazione. Infatti, giova rammentare che la sentenza della Corte europea del 19 dicembre 2024 ha avuto a oggetto i ricorsi proposti da Luigi Episcopo e Francesco Bassani, ma ha esaminato le loro posizioni in modo distinto, accertando violazioni differenti nei confronti di ciascuno di essi. Per quanto concerne la posizione di Luigi Episcopo, è stata accertata esclusivamente l’inosservanza dell’art. 6, § 2, della Convenzione, mentre ha rigettato le doglianze relative all’art. 7 e all’art. 6, § 1, della stessa Convenzione. Per quanto concerne invece la posizione di Francesco Bassani, è stata accolta una distinta censura, con la quale era stata eccepita la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che tutela il diritto di proprietà. Quest’ultima violazione concerne l’insufficiente prevedibilità dell’ingerenza nel diritto di proprietà del ricorrente Bassani, derivante dalla confisca disposta nei suoi confronti. Di conseguenza, la decisione ha concluso nel senso che, “al momento pertinente, la confisca dei beni del secondo ricorrente non era fondata su una base giuridica sufficientemente prevedibile” (par.157). L’accertamento della violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei confronti di Bassani non può essere esteso anche in relazione alla posizione di Episcopo, al fine di ottenere la revoca della confisca o la restituzione dei beni confiscati, anche in considerazione del fatto che, per quest’ultimo, la Corte europea ha respinto le censure afferenti alla violazione dei principi di certezza del diritto (art. 6, § 1) e nulla poena sine lege (art.7). Corte di Cassazione – copia non ufficiale 12 La violazione accertata nei confronti di Episcopo concerne esclusivamente l’articolo 6, § 2, della Convenzione e non già l’articolo 1 del Protocollo n. 1. La distinzione tra le posizioni di Episcopo e Bassani si spiega con la diversità dei profili sanzionati. Nel caso di Luigi Episcopo, la violazione accertata attiene alla motivazione, nella parte in cui ha comportato l’attribuzione esplicita della responsabilità penale in violazione della presunzione di innocenza. Nel caso di Francesco Bassani, per contro, la violazione accertata ha riguardato la prevedibilità della base normativa dell’ingerenza nel diritto di proprietà, e in particolare la circostanza che la norma applicata per disporre la confisca nei suoi confronti non era sufficientemente chiara e prevedibile, in violazione del principio di legalità che governa le ingerenze nel diritto di proprietà tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La differenziazione comporta conseguenze rilevanti sull’ambito del rimedio esperibile ai sensi dell’articolo 628-bis del codice di procedura penale. Se fosse stata accertata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione anche nei confronti di Episcopo per insufficiente prevedibilità della base normativa della confisca, allora sarebbe stato ipotizzabile il ricorso al rimedio per ottenere la revoca della confisca, in quanto disposta in assenza di una base normativa sufficientemente chiara e prevedibile, configurando quindi un’ingerenza arbitraria nel diritto di proprietà. 4. Per tutte le ragioni esposte, la richiesta, così come formulata, deve essere rigettata, conseguendone la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. 5. Occorre precisare che l’accertata violazione dell’art. 6, § 2, della Convenzione presenta carattere esclusivamente motivazionale e può quindi essere rettificata mediante il rimedio previsto dall’art. 619 cod. proc. pen., atteso che la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1933/14 del 26 giugno 2014 contiene comunque l’autonomo riscontro della provenienza illecita dei beni, elemento che, per come ritenuto in linea generale dalla stessa Corte EDU, è sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento ablatorio. Vanno pertanto escluse le espressioni che, nella parte motivazionale della sentenza, rappresentano un linguaggio discriminatorio rispetto alla persona dell’imputato in relazione alla presunzione di innocenza. 5.1 Prima di procedere alla specifica individuazione di tali espressioni, si rende necessario richiamare i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di presunzione di innocenza, i quali definiscono i confini invalicabili del linguaggio motivazionale. La Corte EDU, ai paragrafi 121-126 della sentenza in commento, ha delineato la duplice dimensione della tutela accordata dall’articolo 6, § 2, della Convenzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 13 La presunzione di innocenza opera, nel suo primo aspetto, quale presidio procedurale che attraversa l’intero processo penale, imponendo requisiti rigorosi in ordine all’onere della prova, alle presunzioni di fatto e di diritto, al diritto di non autoincriminarsi, e vietando con fermezza ogni espressione prematura di colpevolezza da parte del giudice o di altri pubblici ufficiali ( causa Allen c. Regno Unito, n.25424/09, § 93, CEDU 2013) . Nel suo secondo aspetto, la presunzione di innocenza persegue il fine di proteggere coloro che sono stati assolti da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattati dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono stati accusati (par.122). La ratio di questa tutela risiede nella consapevolezza che, senza una protezione effettiva che assicuri il rispetto dell’assoluzione o della decisione di non luogo a procedere anche nei procedimenti successivi o paralleli, le garanzie di un equo processo rischierebbero di risolversi in un simulacro privo di effettività, tradendo la funzione stessa della giustizia penale. La Corte ha precisato che tale protezione si estende alle dichiarazioni contenute nella stessa decisione che pronuncia l’assoluzione o dispone il non luogo a procedere, poiché è proprio in quel momento che il rischio di stigmatizzazione dell’imputato si manifesta con maggiore evidenza. Quindi, ha sottolineato, con formula destinata a segnare un punto fermo nella giurisprudenza convenzionale, che, nei casi concernenti il rispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato dalla persona responsabile della decisione riveste importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione e della sua motivazione con l’articolo 6, § 2, della Convenzione (par.125). Questi principi costituiscono il parametro ermeneutico in base al quale deve essere scrutinata la motivazione delle decisioni nazionali che, pur disponendo il non luogo a procedere, adottino contestualmente provvedimenti ablatori nei confronti dell’imputato. 5.2 Con riferimento al caso concreto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’esaminare la suindicata sentenza della Corte di Appello di Salerno, ha rilevato che alcune espressioni contenute nella motivazione, pur inserite in un tessuto argomentativo giuridicamente rigoroso e attento all’applicazione dei principi giurisprudenziali, risultavano incompatibili con la presunzione di innocenza. E’ doveroso segnalare che la motivazione adottata dalla Corte di Appello rispecchiava le modalità argomentative delle coeve pronunce giurisprudenziali interne. In prosieguo di tempo, si è progressivamente affermata, nella giurisprudenza europea, una accentuata sensibilità verso l’adozione di un linguaggio motivazionale rigorosamente calibrato sul rispetto del principio di presunzione di innocenza, con particolare riferimento ai casi in cui intervengano cause estintive del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 14 Orbene, al paragrafo 9, viene riportato il seguente passaggio della sentenza di appello nel quale si affermava che “le prove addotte non possono che confermare la constatazione della responsabilità dell’Episcopo riguardo alle accuse penali”. E’ altresì richiamato un ulteriore brano motivazionale nel quale si dichiarava che “quando, come nel caso di specie, vi è un effettivo accertamento della responsabilità, vi è allora la possibilità di disporre la confisca – anche in relazione a un reato estinto […] segue che la garanzia di un pieno accertamento della responsabilità […] deve essere considerata soddisfatta”. Nella stessa decisione della Corte europea è stato ritenuto che la specifica constatazione del fatto che la condanna in primo grado era rimasta sostanzialmente inalterata nel merito, nonostante l’intervenuta prescrizione, costituisse un chiaro indizio del fatto che il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile. Emerge qui, con evidenza, il primo nucleo della violazione: l’impiego di formule non necessarie al raggiungimento del risultato decisorio, che hanno finito per significare l’attribuzione di una responsabilità penale in assenza dei presupposti per tale formale attribuzione. La Corte EDU ha quindi concluso che l’uso di espressioni univocamente significative della colpevolezza in capo al primo ricorrente, nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere, ha inciso sul suo diritto di essere presunto innocente (par. 135 e 136). La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, nel quale è stato costantemente ribadito che il linguaggio utilizzato nelle decisioni giurisdizionali non è mero ornamento retorico, ma sostanza stessa del giudizio, capace di ledere diritti fondamentali quando trasmodi nel significato di attribuzione di responsabilità penale a chi, per effetto di una causa estintiva, non può essere ritenuto colpevole. È di particolare rilievo, sul piano sistematico, quanto è stato chiarito al paragrafo 129: l’ordinamento convenzionale non preclude l’applicazione di misure ablatorie anche in presenza di cause di estinzione del reato, ma esige che la motivazione si arresti sulla soglia dell’accertamento di tipo incidentale sulla provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, senza sconfinare nell’attribuzione della colpevolezza. Infine, viene ribadito che nell’esaminare la conformità di una dichiarazione o di una decisione all’articolo 6, paragrafo 2, è decisivo tenere conto della natura e del contesto del procedimento nel quale è stata effettuata la dichiarazione o è stata adottata la decisione (al par. 126, è richiamata la causa Bikas c. Germania del 2018, n.76607/13, §47, 25 gennaio 2018). 5.3 Alla luce di tali considerazioni, si rende necessario procedere all’emenda della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1938/14 del 26 giugno 2014, nella parte motivazionale in cui è stato utilizzato il linguaggio sopra ripotato che è risultato Corte di Cassazione – copia non ufficiale 15 incompatibile con il principio convenzionale della presunzione di innocenza come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Occorre sottolineare che la sentenza della Corte di Appello conteneva già, nel proprio tessuto motivazionale, l’accertamento incidentale e il riscontro della provenienza illecita dei beni, elementi di per sé sufficienti a fondare la legittimità del provvedimento ablatorio. La natura esclusivamente motivazionale della violazione accertata comporta che l’attivazione del rimedio previsto dall’art. 619 cod. proc. pen., attraverso l’eliminazione delle sole espressioni discriminatorie che hanno come significato l’attribuzione esplicita della responsabilità penale al ricorrente, sia misura necessaria e al contempo sufficiente a rimuovere il vulnus alla presunzione di innocenza, preservando l’efficacia del provvedimento ablatorio. Sussiste infatti una sottile ma fondamentale distinzione tra l’accertamento incidentale – espressamente qualificato come tale – che si limiti a verificare un presupposto fattuale necessario – e l’utilizzo di espressioni che attribuiscono esplicitamente la qualifica di autore del reato, le quali risultano incompatibili con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona dell’imputato.
Cass. pen., IV, ud. dep. 07.01.2026, n. 469