Giurisdizione e competenza – Rilettura dell’art.  21 c.p.p.: competenza pe materia e giudice naturale

Giurisdizione e competenza – Rilettura dell’art.  21 c.p.p.: competenza pe materia e giudice naturale

1. In via preliminare, deve valutarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sollevata dal difensore dell’imputato nella memoria depositata, sul presupposto che il ricorrente si sarebbe limitato ad esprimere una mera condivisione delle censure contenute nella richiesta della parte civile ex art. 572 cod.proc.pen.

L’eccezione è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è ammissibile l’appello del pubblico ministero il quale trascriva nel proprio atto d’appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi (Sez.6, n. 48468 del 14/11/2023, Rv. 285453 – 01; Sez.3 n.15205 del 15/11/2019, dep.2020, Rv. 278915; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263016; Sez. 5, n. 38700 del 03/05/2019, n.m.; Sez. 4, n. 26886 del 20/02/2019, n.m.).

Nella specie, il Procuratore generale ricorrente ha dichiarato di condividere la richiesta della parte civile presentata ai sensi dell’art. 572 cod.proc.pen. ed ha, poi, trascritto nel proprio ricorso, testualmente e per esteso, le censure proposte nella richiesta, dimostrando chiaramente di farle proprie ed assolvendo, in tal modo, all’onere di formulare una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata.

Da tanto discende, come anticipato, l’infondatezza della eccezione sollevata dal difensore dell’imputato.

2. Vanno, quindi, esaminate – al solo fine di valutarne l’ammissibilità – le doglianze poste a fondamento del ricorso.

Deve osservarsi che costituisce ius receptum il principio secondo il quale la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Le diverse pronunce sul tema fanno ricorso alla locuzione “motivazione rafforzata”, che denota il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, Marinino, Rv. 231679; Sez. feriale, n. 53562 dell’11/09/2014, Rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, Rv. 241169).

Il giudice di appello, quindi, non può limitarsi ad una motivazione, – pur conforme ai canoni della logica e dell’intrinseca coerenza – che dia plausibile giustificazione dell’alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime cure a sostegno della pronuncia assolutoria, con argomentazioni dotate di una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (tra le altre, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 dep 2013, Berlingieri, Rv.254725; Sez.5, n.54300 del 14/09/2017, Rv.272082).

Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, sostituirsi semplicemente una plausibile – ma diversa – “ricostruzione operata in sede di impugnazione”; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata” (Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).

Nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello deve prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso, invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata – nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l’esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione).

Il giudice d’appello, quindi, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado, pronunciando assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, per “scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova” e dovrà, dunque, “confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte” (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

La Corte di appello non ha rispettato i principi sopra affermati, in quanto si è limitata a sovrapporre la propria, soggettiva, convinzione a quella del Tribunale, omettendo di confrontarsi in più punti con le argomentazioni della sentenza di primo grado e di valutare compiutamente il complessivo materiale probatorio.

Il primo giudice aveva argomentato in maniera specifica in ordine alla attendibilità della persona offesa, rimarcando come le dichiarazioni rese fossero precise, ben orientate nello spazio e nel tempo, prive di artefatti accanimenti in danno dell’imputato e confortate anche da plurimi riscontri estrinseci di natura dichiarativa e documentale.

La Corte di appello non si è confrontata con tali snodi decisivi della sentenza di primo grado malgrado la rilevanza ad essi ascritta dalla sentenza dì condanna, prescindendo dalle dichiarazioni della persona offesa e di quelle rese dai testi a riscontro ed omettendo di valutare compiutamente l’intero quadro probatorio. Di ciò, e con fondamento, si è lamentato il ricorrente.

3. Ciò posto, deve, quindi, osservarsi che, non essendo il ricorso inammissibile (ma anzi fondato) ed essendosi validamente formato il rapporto di impugnazione, la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate senza rinvio, secondo le argomentazioni che seguono, sulla base del rilievo, ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen, di nullità assoluta e insanabile (cfr Sez. 3 n. 43917 del 14/10/2021, Rv.282218 – 01, secondo cui solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza o genericità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre e di rilevare ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. le ipotesi di nullità assoluta della sentenza).

Assume rilievo la modificazione dell’art. 609-ter cod. pen. determinata dall’art. 13, comma 2, lett. b), della legge 19 luglio 2019, n. 69.

Prima dell’entrata in vigore di questa disposizione, l’ultimo comma dell’art. 609-ter cit. stabiliva che il delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen. (la cui cornice edittale di base contemplava la pena della reclusione da anni cinque ad anni dieci), quando era stato commesso in danno di persona che non aveva compiuto dieci anni, era punito con la reclusione da anni sette a ad anni quattordici. In forza della modificazione normativa suindicata, l’ultimo comma dell’art. 609-ter cit. stabilisce che il delitto di violazione sessuale (la cui cornice edittale di base, in virtù della stessa legge del 2019, contempla la pena della reclusione da anni sei ad anni dodici), quando è stato commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici, è punito con la pena della reclusione aumentata della metà (così ascendendo, la pena detentiva, alla forbice da nove a diciotto anni), mentre, quando è stato commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci, è punito con la pena della reclusione raddoppiata, ossia con la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., riguardato in relazione alle regole per la determinazione della competenza dettate dall’art. 4 cod. proc. pen., la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, tranne determinati titoli di reato, fra i quali non è compresa la violenza sessuale. Pertanto, non è discutibile che l’ipotesi aggravata di violenza sessuale in danno di persona minore degli anni dieci appartiene alla competenza per materia della Corte di assise.

Nella specie, il contestato reato di violenza sessuale aggravata a norma dell’art. 609 ter, ultimo comma, cod.pen., in relazione al periodo temporale “dall’inizio dell’anno 2020 al 28.2.2020” rientra nella competenza per materia della Corte di assise, trattandosi di fatti commessi, nella vigenza della nuova disposizione normativa (entrata in vigore in data 9.8.2019), nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10, con conseguente effetto processuale dello spostamento della competenza dell’intero procedimento (anche in relazione ai fatti commessi quando la minore aveva compiuto i dieci anni di età) a quella della corte d’assise.

Sussiste, quindi, l’incompetenza per materia del giudice di primo grado, secondo il disposto dell’art. 15 cod.proc.pen. (e quella derivata del giudice di secondo grado), che prevede che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della Corte di assise ed altri a quella del Tribunale è competente per tutti la Corte di assise.

Questa Corte ha chiarito che la connessione costituisce un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado e che il giudice competente per connessione è stabilito in via preventiva dalla legge, quale giudice naturale precostituito per legge in relazione al primo comma dell’art. 25 Cost. (Sez.U, n. 27343 del 28/02/2013, Rv.255345 – 01).

Nella specie, trattasi di ipotesi di competenza per materia e la violazione della relativa disciplina è rilevabile, ai sensi dell’art. 21, comma 1, cod. proc. pen. di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 21 e dall’art. 23, comma 2, cod. proc. pen. che qui non rileva.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la nullità in questione vada rilevata d’ufficio in questa sede di legittimità, non trovando applicazione il disposto dell’art. 21, comma 3, cod.proc.pen., secondo cui “L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsto dal comma 2”, e, quindi, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod.proc.pen.

Il Collegio non ignora il diverso orientamento di legittimità secondo cui l’incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell’art. 15, cod. proc. pen., non rilevata di ufficio, né eccepita antecedentemente alla conclusione dell’udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all’art. 21, comma 3, cod. proc. pen. (cfr Sez. l, n. 21590 del 26/02/2025, Rv.288319 – 01, in motivazione, Sez. 3, n. 28485 del 14/06/2024, A., Rv. 286706 – 02; Sez. 1, n. 366 del 24/01/1995, Rv. 200482 – 01; Sez. 5, n. 12764 del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 269730 – 01) ma ritiene di dissentire sulla base delle argomentazioni che seguono.

Vanno, infatti, distinte due ipotesi di incompetenza per materia: quella per difetto – o ipocapacità – che si verifica quando la cognizione di un reato compete ad un giudice di livello superiore rispetto all’ufficio investito del procedimento, e quella per eccesso – o ipercapacità – che si verifica nel caso opposto, e, cioè, quando sia il giudice superiore a giudicare in merito ad un reato attribuito al giudice inferiore ed il cui vizio, in quest’ultimo caso, è disciplinato appositamente dall’art. 23, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di procedimenti connessi viziati dall’incompetenza per materia in eccesso.

Tale distinzione di ordine concettuale comporta un diverso regime di rilevabilità del vizio di competenza.

Ritiene, infatti, il Collegio che il limite di rilevabilità previsto dall’ art 21, comma 3, cod.proc.pen deve riferirsi solo ai casi in cui: a) siano violate le regole sulla competenza per territorio rispetto a procedimenti connessi; b) la connessione sia stata erroneamente ritenuta sussistente; c) i procedimenti non connessi confluiscano erroneamente di fronte al giudice di grado più elevato.

Sempre sulla base del principio di carattere generale che la connessione è criterio autonomo e originario della competenza, rientra nel disposto dell’art. 21, comma 3, cod.proc.pen. anche l’ipotesi, di una connessione tra i procedimenti non riuniti, l’uno rientrante nella competenza per materia del giudice inferiore e pendente dinanzi allo stesso e l’altro di competenza per materia del giudice superiore e pendente dinanzi allo stesso; in tale caso, il giudice inferiore, pur competente per materia, diviene incompetente per effetto della connessione con un procedimento di competenza del giudice superiore e, quindi, l’incompetenza per connessione dovrà essere eccepita o rilevata nel limite di rilevabilità normativamente previsto in favore di quella del giudice superiore.

Se, invece, al giudice inferiore siano stati devoluti – come nella specie – più procedimenti connessi, alcuni dei quali di competenza di un giudice superiore, l’incompetenza scaturisce dalla violazione degli ordinari criteri di competenza per materia e, dunque, del disposto dell’art. 15 cod.proc.pec. secondo cui “Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

L’art. 15 cod.proc.pen. è, infatti, norma generale, espressione del tradizionale principio del giudice “superiore”: in caso di connessione tra reati devoluti a giudici diversamente competenti per materia, la competenza deve essere “in toto” devoluta all’ordine giurisdizionale dotato di competenza superiore; la corte di assise, quindi, attrae nella propria competenza anche i reati che, isolatamente considerati, spetterebbero alla cognizione del tribunale, senza che rilevi la distinzione tra composizione monocratica e collegiale.

E’ stato, infatti, osservato, in linea con quanto in precedenza rilevato, che, agli effetti di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 21, deve trattarsi di una incompetenza che <<deriva>> dalla connessione, nel senso che, in base alle regole stabilite dagli arti. 15 e 16, il giudice adito dovrebbe essere spogliato della cognizione in ordine alla regiudicanda devolutagli, in favore del giudice che, per connessione esercita la vis attractiva. Qualora, invece, al giudice inferiore siano stati devoluti più procedimenti connessi, alcuno dei quali rientra però nella competenza di un giudice superiore, l’incompetenza per questi ultimi, non scaturisce dalla connessione ma dalla violazione degli ordinari criteri di competenza per materia, sicché, in tal caso e allo stesso modo nel caso in esame, l’incompetenza potrà essere rilevata a norma del comma 1 dell’art. 21 cod. proc. pen. d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

L’ipotesi della incompetenza per materia per difetto ex art. 21, comma 1, cod.proc.pen., quindi, non può essere assoggettata al limite preclusivo di cui all’art. 21, comma 3, cod.proc.pen. e, pertanto, il vizio può essere rilevato o dedotto in ogni stato e grado del procedimento.

4. A seguito dell’annullamento senza rinvio, il procedimento va rimesso alla Corte di assise di Benevento per l’ulteriore corso, dovendosi trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice.

Trova, infatti, applicazione per identità di ratio il dictum di Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270935 – 01, che ha affermato che il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Le Sezioni unite, in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n.104 del 2001, hanno chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo).

Nella specie, la trasmissione degli atti va effettuata al giudice competente individuato nella Corte di assise di Benevento sul presupposto che il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare sarebbero, in caso di regressione, gli stessi che avevano già rispettivamente esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza preliminare; le parti, quindi, hanno già potuto liberamente esercitare i propri diritti nella precedente udienza preliminare, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale la ripetizione di tale udienza costituirebbe adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Cass. pen., III, ud. dep. 08.01.2026, n. 494

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