1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno, indetto su base regionale con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione prot. 2575 in data 06.12.2023, ai sensi del D.M. 26.10.2023 n. 205.
La ricorrente ha partecipato alla selezione in questione per la Regione Siciliana e per le classi di concorso AAAA (posto comune per la scuola dell’infanzia) ed EEEE (posto comune per la scuola primaria), conseguendo un punteggio complessivo di 225 punti insufficienti, però, alla sua collocazione tra i vincitori del concorso.
In esito alle prove concorsuali, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in data 09.06.2025 ha provveduto ad approvare la graduatoria per la classe di concorso EEEE ed analogo provvedimento in data 23.06.2025 è stato adottato per la classe di concorso AAAA. Successivamente le citate graduatorie, recanti l’elenco dei vincitori delle selezioni per cui è causa, tra i quali però non era compresa la ricorrente, sono state rettificate con decreto n. 29993, pubblicato in data 23 giugno 2025 e con decreto n. 34498 del 18 luglio 2025.
Sostiene la ricorrente che la sua esclusione dalla graduatoria dei candidati vincitori sarebbe derivata dalla mancata valutazione di un titolo di riserva in suo possesso, di cui però la stessa aveva erroneamente omesso di dar conto nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Per chiedere l’annullamento dei citati provvedimenti è dunque insorta la ricorrente con ricorso notificato in data 08.09.2025 e depositato il giorno successivo dinanzi al TAR del Lazio.
Con ordinanza n. 19645 del 5 novembre 2025, la sez. III bis del Tribunale Amministrativo adito ha dichiarato la propria incompetenza, avuto riguardo alla circostanza che gli atti impugnati sono stati adottati dall’USR per la Regione Siciliana e i relativi effetti sono limitati all’area territoriale della stessa regione.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, con atto notificato l’1 dicembre 2025 e depositato il 12 dicembre successivo, parte ricorrente ha provveduto a riassumere la causa dinanzi a questo Tribunale Amministrativo regionale.
2.1. L’impugnazione è affidata ad un’unica articolata censura, con cui parte ricorrente lamenta: eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.
Premesso che il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74) prevede che, nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la ricorrente, che in effetti ha prestato tale servizio dal 24 giugno 2021 al 23 giugno 2022 presso “Confcooperative – Confederazioni Cooperative Italiane”, lamenta l’omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso.
In breve, la ricorrente denunzia che per mero errore materiale non ha provveduto a dichiarare tale titolo nella domanda di partecipazione al concorso per cui è causa e che, tuttavia, prima ancora dell’espletamento della prova scritta ne ha chiesto il riconoscimento all’intimata Amministrazione, che nella fattispecie non avrebbe fatto buon governo del proprio dovere di collaborazione e di leale cooperazione, violando i principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
L’Amministrazione intimata si sarebbe infatti limitata a respingere, per ben due volte (il 19 novembre 2024 ed il 28 luglio 2025), le richieste della ricorrente senza attivare l’istituto del soccorso istruttorio, in asserita violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.
In sostanza la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto, a fronte sia della prima istanza di rettifica della domanda di partecipazione sia, soprattutto, della successiva istanza di soccorso istruttorio, attivarsi in conformità al principio di leale collaborazione tra le parti, consentendole di rettificare la domanda e, conseguentemente, di ottenere il riconoscimento del titolo di riserva, che le avrebbe consentito di collocarsi tra i vincitori della selezione.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato la possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Anche a non considerare che parte ricorrente non ha provveduto a notificare il mezzo di tutela all’esame a nessun controinteressato, limitandosi a richiedere all’USR Sicilia l’accesso alle generalità dei potenziali controinteressati lo stesso giorno della notifica, il ricorso è infondato e va respinto.
Deve essere in primo luogo evidenziato che la lex specialis della procedura concorsuale in questione (decreto dipartimentale prot. 2275 del 6 dicembre 2023) prevede all’art. 10, comma 5, lettera p), che nella domanda di partecipazione il candidato avrebbe dovuto dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, “…l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all’articolo 3, comma 3” e, al comma 6, che “Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”.
Il Collegio rileva, quindi, come il bando abbia perimetrato l’ambito di cognizione e di apprezzamento dell’Amministrazione con riferimento ai soli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ciò posto va richiamato altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della ‘par condicio’ dei candidati” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 5 agosto 2019, n. 5536; Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2016, n. 1139; Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2015, n. 2047).
E’ stato osservato, inoltre, che la disposizione di cui all’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), in tema di “Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina”, secondo cui possono essere fatti valere soltanto i titoli “già indicati nella domanda” di partecipazione al concorso, costituisce un principio generale che va esteso anche ai titoli valutabili ai fini del conseguimento di un maggior punteggio e di una migliore posizione nella graduatoria finale (come nel caso che occupa), risultando coerente con il predetto fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti nei procedimenti di evidenza pubblica. Per altro la citata disposizione, in quanto norma relativa allo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, è stata richiamata dall’art. 17 del bando approvato con il citato decreto dipartimentale prot. 2275 del 6 dicembre 2023.
Il Collegio non ignora che una parte della giurisprudenza ammette la possibilità di valutare il titolo di riserva non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito prima della pubblicazione della graduatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8336), si osserva però che tale possibilità è stata riconosciuta al personale già dipendente dell’Amministrazione banditrice del concorso, nell’ambito di fattispecie afferenti alle progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 150/2009.
In sostanza la censura è infondata, atteso che essa postula la possibilità per i candidati di integrare la domanda di partecipazione indicando altri titoli ignoti all’Amministrazione e non dichiarati, violando così il principio generale secondo cui il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi costituisce una “barriera temporale” che non può essere aggirata e che, perciò, impone loro di indicare tempestivamente già in sede di domanda tutti i titoli potenzialmente valutabili (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 4 maggio 2017, n. 475; T.A.R. Basilicata, sez. I, 19 settembre 2013, n. 552).
6.1. Quanto alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, condivisibile giurisprudenza costantemente afferma che le norme dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attribuiscono all’Amministrazione poteri di acquisizione di atti e di rettifica delle domande, vanno interpretate restrittivamente nel caso di procedure concorsuali, improntate al principio della par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16 maggio 2019, n. 767; T.A.R. Umbria, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 78). Nel caso in esame va poi evidenziato come non si tratti di una semplice incompletezza, bensì dell’omessa indicazione nella domanda on-line di un titolo valutabile (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 12 luglio 2016, n. 1727).
Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti, non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l’Amministrazione, dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio, che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi, ed il c.d. limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 796; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).
E tali limiti sono entrambi presenti nel caso di specie, ove la compilazione della domanda costituiva un adempimento procedimentale decisivo, non solo per la sua valenza formale (l’esaustività della rappresentazione dei titoli di riserva valutabili) e l’assunzione di responsabilità per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, ma anche per il suo significato di elemento essenziale, poiché solo l’indicazione dei titoli avrebbe potuto consentirne la relativa valutazione all’Amministrazione.
Orbene, il concorso pubblico è regolato dal bando che, in quanto lex specialis, vincola non solo i concorrenti ma in primis la stessa Amministrazione, che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione: nel caso in esame, alla luce di quanto detto, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare, rebus sic stantibus, determinazioni di contenuto differente.
In sostanza ritiene il Collegio che nel caso di specie consentire la integrazione della domanda di partecipazione della ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale, con riferimento al diritto alla riserva di cui al citato DL n. 44/2023 snaturerebbe il contenuto del soccorso istruttorio violando la par condicio dei concorrenti, atteso che “il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.” (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2101).
7. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va perciò respinto.
8. Avuto riguardo alla fattispecie controversa sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 29.12.2025 n. 2985