A) Con l’odierno ricorso i sigg.ri Philip Francis Di Leo, in qualità di procuratore speciale del di lui figlio Philip Cristopher Di Leo e Leo D’Alberti, in qualità di promissario acquirente, chiedono dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato su una istanza tesa ad ottenere la normazione urbanistica di aree ex vincolate divenute “bianche”.
I ricorrenti premettono, in punto di fatto, che, con contratto preliminare di vendita stipulato il 29.9.23 (il cui termine di validità ed efficacia è stato prorogato sino al 31.1.26), il sig. Di Leo Philip Francis, in nome e per conto del figlio Cristopher (proprietario) ha promesso in vendita al sig. D’Alberti Leo (verso il prezzo di Euro 75.000,00) un terreno sito in Marsala in c.da Gurgo, identificato nel N.C.T. nel Foglio di Mappa 175 Particelle 445, 450, 468, 623, 624 e 625, esteso complessivamente mq. 9.790.
Con istanza del 10.4.24, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 42049 del 3.5.24, la parte promissaria venditrice ha chiesto al Comune di Marsala di provvedere alla reintegrazione urbanistica della parte dell’area divenuta e rimasta “zona bianca” (la rimanente superficie del citato lotto di terreno sopra premesso in vendita ricade quanto a mq. 750 in “Zona E/2 Verde agevolato”; e quanto a mq. 1.300 in “Zona vincolata a rispetto scorrimento veloce”) a seguito della decadenza, sin dal 31 dicembre 1993, di un vincolo a “strada di progetto”, preordinato all’esproprio, appostovi con il vigente Piano Comprensoriale n. 1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29.11.1977.
Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza e la dichiarazione dell’obbligo, in capo al Comune di Marsala, di adottare in merito un provvedimento espresso con attribuzione della destinazione urbanistica, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Comune di Marsala, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 2071 del 2025, all’esito della camera di consiglio del 23 settembre 2025, questa Sezione ha ritenuto necessario acquisire da parte ricorrente documentata prova della titolarità del diritto di proprietà sul fondo per cui è causa.
Parte ricorrente ha chiarito, depositando documentazione, che il fondo per cui è causa è di proprietà di Di Leo Philip Christopher, che, sulla scorta di contratto preliminare stipulato per suo conto dal di lui padre e procuratore generale Di Leo Philip Francis, lo ha promesso in vendita a D’Alberti Leo.
In data 21 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato un documento del Comune di Marsala del 3 dicembre scorso, in cui si rende noto l’avvio del procedimento di adozione della variante al Piano Comprensoriale concernente il lotto per cui è causa.
All’udienza camerale del 22 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta indecisione.
B) Il ricorso è fondato, nei limiti e nei sensi di seguito esposti.
Com’è noto, il vincolo preordinato all’esproprio ha una durata di cinque anni (art. 9, co. 2, D.P.R. n. 327 del 2001); in caso di mancata dichiarazione della pubblica utilità dell’opera il vincolo decade e trova applicazione l’art. 9, D.P.R.n. 380/2001, recepito con modificazioni in Sicilia dall’art. 4, L.R. n. 16/2016.
In tali casi, la giurisprudenza è costante nell’affermare che incombe sull’Amministrazione comunale l’obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area resa «zona bianca» (C.g.a.r.s., 16 febbraio 2021, n. 114; TAR Sicilia, Palermo, III, 23 settembre 2016, n. 2260).
Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ‒ così come è avvenuto nel caso in esame ‒ e l’Amministrazione comunale è tenuta ad esaminarla per dotare l’area di disciplina urbanistica.
Parte ricorrente, a tal fine, ha allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune intimato, nel quale si rappresenta che la superficie del lotto di terreno ricade quanto a mq 750 in “Zona E/2 Verde agevolato”; quanto a mq 1.300 in “Zona vincolata a rispetto scorrimento veloce”; per la restante parte in zona vincolata “a strada di progetto”; vincolo, quest’ultimo, che ha perso efficacia per scadenza del termine di validità decennale, prorogato al 31.12.1993, previsto dalla L.R. n. 38 del 5/11/73.
Ciò posto occorre indagare la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo “a strada di progetto” in questione in modo da acclararne l’intervenuta decadenza, così come dedotto da parte ricorrente.
Secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la destinazione a “Viabilità di progetto” comporta il sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà atteso che, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 27 ottobre 2022, n. 3020; id. II, 31 ottobre 2016, n.2473; id. III, 20 maggio 2011, n. 955).
Ne consegue che con l’inutile decorso del termine previsto e in difetto di una sua legittima reiterazione, il vincolo viene meno: in tal caso, l’area già vincolata non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca.
Va precisato che l’obbligo gravante sul Comune, in caso di decadenza di vincolo pre-espropriativo, va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di variante generale, ossia attraverso gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini, Cons. St., IV, 31 maggio 2007, n. 2885).
E’ principio altrettanto consolidato, e condiviso dal Collegio anche riguardo al caso di specie, quello secondo cui, tuttavia, la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire la destinazione urbanistica edificatoria, essendo, in ogni caso, rimesse al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons. St., IV, 8 giugno 2007, n. 3025).
Alla luce dei principi e nei limiti esposti, che fanno salva la discrezionalità amministrativa dell’Ente locale di valutare e attribuire la destinazione urbanistica ritenuta confacente agli interessi pubblici urbanistici attuali, sussiste, perciò, l’obbligo del Comune intimato, già in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato da parte ricorrente con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell’avvenuta scadenza del vincolo espropriativo .
Ciò chiarito, il ricorso deve essere accolto in quanto, allo stato, si ha solo contezza dell’avvio del procedimento per cui è causa.
Al Comune di Marsala vengono pertanto assegnati 90 giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura dell’interessato se anteriore, della presente sentenza per concludere con provvedimento espresso il procedimento di adozione della variante al Piano Comprensoriale concernente il lotto per cui è causa; in ragione del documentato avvio del predetto procedimento non si dispone in atto la nomina del Commissario ad acta, fermo restando che, in caso di ulteriore inerzia e su istanza di parte ricorrente, si nominerà il Commissario ad acta, che provvederà in luogo dell’Amministrazione comunale e con spese a carico di quest’ultima.
C) Tenuto conto che l’avvio del procedimento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune intimato soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 29.12.2025 n. 2962