Giurisdizione e competenza – Istanza rinvio trattazione udienza e presupposti eccezionali

Giurisdizione e competenza – Istanza rinvio trattazione udienza e presupposti eccezionali

12- Deve anzitutto disattendersi l’istanza di rinvio della controversia.

12.1- Sul punto si osserva che “Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell’udienza deve fondarsi su ‘situazioni eccezionali’, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (Consiglio di Stato, Sez. II, 08/07/2025, n.5911).

12.2- Nella fattispecie, parte ricorrente non ha evidenziato, a base dell’istanza di rinvio, l’esigenza di proporre ulteriori motivi aggiunti –come invece specificamente affermato nella precedente istanza del 27.2.2025 – o ulteriori esigenze difensive, bensì solo l’opportunità di attendere la conclusione dell’iter amministrativo di rivalutazione a seguito della sopravvenienza costituita dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2025, peraltro di dichiarato segno favorevole e dunque utile al conseguimento del bene della vita anelato.

12.3- In tale ottica, le ragioni a base dell’istanza di differimento nonché la risalenza temporale della vicenda e la provenienza della trattazione della stessa da un precedente rinvio, sempre nell’ambito delle udienze specificamente destinate alla riduzione dell’arretrato, lette alla luce della giurisprudenza dianzi richiamata, non consentono al Collegio di disporre un ulteriore differimento della trattazione dell’udienza.

13- La suddetta conclusione autorizza il Collegio ad esaminare l’istanza subordinata con la quale parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

13.1 Come è noto, “Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).

13.2- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata il 9.9.2025 e ribadita in sede di discussione palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.

13.3- Né, si soggiunge per completezza, tale esito lede il ricorrente, sia in quanto conforme a specifica richiesta da questi formulata e subordinata al solo rinvio, sia in quanto comunque ben potrebbe lo stesso reagire in separato giudizio avverso eventuali sopravvenienze che siano idonee a compromettere i propri interessi.

14- La definizione in rito controversia, unitamente alla non opposizione di parte resistente, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

TAR LAZIO – ROMA, V – sentenza 22.12.2025 n. 23569

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