Concorsi ed esami – Formulazione delle prove scritte mediante quiz a risposta multipla e applicazione del criterio della completezza e della chiarezza

Concorsi ed esami – Formulazione delle prove scritte mediante quiz a risposta multipla e applicazione del criterio della completezza e della chiarezza

1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, che alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia ha conseguito il punteggio di 20/30, conseguentemente non risultando idonea, si duole degli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento a cagione dell’illegittimità degli stessi dedotta per i seguenti vizi:

1. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; 2. Difetto di motivazione; 3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; 5. Violazione della par condicio concorsorum; 6. Ingiustizia grave e manifesta.”.

La ricorrente lamenta, in particolare, che, in occasione della prova scritta sostenuta nell’ambito della procedura concorsuale in epigrafe, alla stessa sarebbero stati sottoposti due quesiti formulati in maniera erronea.

Secondo la prospettazione ricorsuale, infatti, con riguardo alla domanda n. 21 (così formulata: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: a) bonarietà b) clemenza c) tolleranza”), l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto corretta solo la risposta sub c) (“tolleranza”), mentre anche la risposta sub b) (“clemenza”), flaggata dalla ricorrente come corretta, avrebbe dovuto essere considerata. Sostiene quest’ultima, al riguardo, che il vocabolario Treccani per il termine “indulgenza” riporta il seguente significato “Benevola disposizione d’animo per cui si è portati a perdonare, compatire, scusare le colpe, gli errori, i difetti altrui”, indicando come sinonimi i termini “benevolenza, tolleranza, mitezza, clemenza, bonarietà, comprensione, perdono, compassione, bontà, dolcezza”. Anche il Vocabolario Devoto-Oli individuerebbe, come significato del termine “indulgenza”, l’“Abituale od occasionale atteggiamento di comprensione e benevolenza (…), comprensivo, benevolo”, così come il Vocabolario dei sinonimi e contrari Decio Cinti indicherebbe, quali sinonimi del termine “indulgenza”, i termini “clemenza”, “condiscendenza”, “benevolenza”, “tolleranza”.

La ricorrente contesta, poi, anche la formulazione del quesito n. 26 (così articolato: “Una cosa è parlare di come e quando Picasso ha impiegato e impiega modi cubisti per esprimersi e un’altra è parlare del periodo, dal 1907 al 1915, in cui egli ha elaborato e applicato, prevalentemente se non esclusivamente, tale sistema linguistico. Per dire le cose nel modo che gli sembra più naturale, Picasso ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri di artisti e culture diverse, pronto sempre a cambiarli secondo le esigenze del motivo o dell’idea che esprime”. Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale?” con le seguenti opzioni di risposta: a) La ricerca di Picasso di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze; b) Picasso ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé; c) Le fasi cubiste dell’arte di Picasso sono state due”).

Secondo la prospettazione della ricorrente, la stessa, scegliendo l’opzione sub b), avrebbe risposto correttamente, essendo tale risposta esatta al pari di quella sub a), individuata come esatta dalla P.A.

Infatti “la domanda richiedeva letteralmente di indicare quale delle successive affermazioni fosse coerente col testo, peraltro affermando che ve ne fosse solo una con tale caratteristica. Ebbene, non si comprende come l’Amministrazione abbia potuto valutare come errata la risposta fornita dalla ricorrente. Infatti, è assolutamente coerente col testo dire che Picasso ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé, posto che il testo afferma che “Per dire le cose nel modo che gli sembra più naturale’, Picasso ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri…”. Considerando che Picasso non ha inventato il cubismo ma ne è stato uno dei maggiori esponenti, in particolare della c.d. “nuova scuola” e che, in base al testo, l’artista “ha inventato nuovi modi di espressione e ne ha interpreti altri al fine di dire le cose nel modo che gli sembrava più naturale”, è davvero oscuro come tale locuzione non sia coerente con la “reinterpretazione del cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé stesso”. La reinterpretazione, infatti, consiste in una nuova lettura rispetto all’interpretazione precedente o tradizionale, esattamente ciò che è indicato nel testo”.

3. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, del Formez P.A. e della Commissione Ripam. Nel merito hanno resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.

4. Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.

6. Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti e relativa al dedotto difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, del Formez P.A. e della Commissione Ripam, in quanto il primo è il soggetto con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio ed invece alle ultime due sono senz’altro imputabili gli atti della procedura selettiva de qua.

7. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in parte qua.

7.1.Va premesso che l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare ai candidati, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quiz o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’ Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025).

Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta.La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.

Nel caso di specie, la formulazione del quesito n. 21 è decettiva, essendo presenti, fra le opzioni di risposta, due risposte corrette, ovverossia quella individuata come corretta dall’Amministrazione e quella indicata come tale dalla ricorrente.

È ben vero, infatti, che la parola “clemenza” è indicata fra i sinonimi di indulgenza in numerosi vocabolari e dizionari (vedi vocabolario Treccani e dizionario dei sinonimi e contrari “lo Zingarelli minore” edito da Zanichelli).

Anche sul sito Sinonimi.it fra i sinonimi di indulgenza compaiono “assoluzione, bontà, clemenza, comprensione, condiscendenza, dolcezza, misericordia, pazienza ,pietà, tolleranza, compiacenza”.

Poiché il quesito richiedeva espressamente di individuare, fra le opzioni di risposta, un sinonimo della parola indulgenza, al candidato avrebbe dovuto essere sottoposta una rosa di parole fra le quali solo una (e non più di una) identificava il corretto sinonimo.

Né convince quanto evidenziato dalla commissione di concorso nel verbale n. 10 del 7 novembre 2025, ove la stessa conclude nel senso della correttezza della sola risposta sub c) in quanto “Indulgenza deriva dal verbo latino “indulgeo” che significa “compiacere”, “condiscendere”, “assecondare” e “perdonare”. Solamente tolleranza reca in sè tutti i significati citati. Benchè la clemenza sia definita come la disponibilità all’indulgenza e al perdono non si può dire che chi è clemente con qualcuno ne assecondi il comportamento”.

È ben vero che il quesito non richiedeva al candidato né di ricostruire l’etimologia della parola indulgenza, né di individuare, fra le opzioni date, la parola che recasse in sé tutti i significati del termine indulgenza e che, dunque, fosse, in tutto, identica a questo, ma solo di individuare un sinonimo di indulgenza fra le opzioni date. Orbene, il sinonimo non è una parola che racchiude in sé tutti i significati di un’altra, ma una “parola (o espressione) che, in linea astratta e generale, ha lo stesso significato di un’altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico” (Vocabolario Treccani). Dunque si tratta di una parola che, pur nella sua diversità per componenti semantiche, livelli stilistici, ambiti d’uso, diffusione geografica, ha un significato simile o quasi uguale (ma non identico) a quello di un’altra parola, tale per cui la prima è affine ed interscambiabile con quest’ultima.

Per tale ragione la parola “clemenza” è indicata nei vocabolari e dizionari dei sinonimi e contrari come sinonimo di “indulgenza”, nonostante non sia, etimologicamente e semanticamente, perfettamente coincidente con il significato di quest’ultima parola.

Ne consegue che, essendo esatte sia la risposta sub b) che quella sub c), recanti senz’altro, ciascuna, un sinonimo di indulgenza, alla ricorrente, che ha indicato come corretta la risposta sub b), non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75.

Alla stregua delle conclusioni sin qui raggiunte con riguardo al quesito n.21, attesa la presenza di due risposte esatte, la corretta valutazione della prova scritta della ricorrente, in relazione a quest’ultimo quesito, comporta l’attribuzione alla stessa di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale.

7.2. Con riguardo al quesito n. 26 le doglianze sono invece infondate.

Va premesso che la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla è volta in alcuni casi a verificare le conoscenze del candidato in alcune materie, in altri, come nel caso di specie, a verificarne le competenze in termini di comprensione del testo ed elaborazione dei suoi contenuti, al fine di testare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale del candidato.

Orbene, nella fattispecie con il quesito n. 26 è stato, in effetti, sottoposto al candidato un brano che necessitava di essere letto in ogni passaggio e compreso. A valle della lettura e comprensione del brano al candidato era richiesta la scelta, ragionata, della opzione, fra le tre sottopostegli, “coerente” con il brano.

Invero il ridetto brano narrava delle diverse esperienze di linguaggio artistico di Picasso anche, ma non solo, in relazione al peculiare linguaggio del cubismo.

Rispetto a tale contenuto del brano la risposta corretta non poteva che essere la a) (“La ricerca di Picasso di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze”). Di contro la risposta b) prescelta dalla ricorrente (“Picasso ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé”) rinviava ad elementi, quali la reinterpretazione del cubismo e l’adattamento dello stesso all’artista, non presenti nel brano: nel ridetto brano, infatti, la parola “interpretazione” è riferita non specificatamente al cubismo, ma ai modi di espressione (dunque non solo al cubismo) di altri artisti e di culture diverse. Inoltre in nessun punto si parla dell’adattamento del cubismo a sé stesso.

Di qui la ragionevolezza e correttezza della risposta ritenuta esatta dalla P.A e, conseguentemente, l’infondatezza della censura rivolta dalla ricorrente al quesito n. 26.

8. In conclusione il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto in parte qua, con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 21, rispetto al quale l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale risposta corretta.

8.1. Essendo superata la prova di resistenza, raggiungendo in tal modo la ricorrente il punteggio minimo di 21/30 prescritto per il superamento della prova scritta, l’Amministrazione è conseguentemente tenuta alla valutazione dei titoli in suo possesso ed al suo inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla somma di quello di 21 per la prova scritta e del punteggio che avrà assegnato in relazione ai titoli.

9. Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione e la reciproca soccombenza.

TAR LAZIO – ROMA, IV TER – sentenza 23.12.2025 n. 23585

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