Autorizzazioni e concessioni – Istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione e diniego della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

Autorizzazioni e concessioni – Istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione e diniego della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

Oggetto del ricorso principale è il diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione emesso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino riguardo a dodici piatti decorativi, in rame smaltato, di manifattura francese di Limoges, realizzati nel XVI secolo, acquistati dalla Società ricorrente nel 2022 a Parigi a seguito di una vendita all’asta; tale diniego è giunto allorché l’interessata aveva deciso di trasferire tali beni all’estero.

Nel dettaglio, riprendendo il provvedimento, i piatti sono in maiolica dipinta a grisaille su fondo scuro con le rappresentazioni allegoriche dei Dodici Mesi, ritenuti una testimonianza di qualità e di particolare interesse culturale riconducibili all’opera Pierre Reymond (Limoges, 1503-1584), uno dei massimi pittori-scultori della scuola limosina del XVI secolo; di tali piatti cosiddetti calendariali, la serie in questione viene ritenuta dalla Soprintendenza una testimonianza autografa, confermata dalla presenza del monogramma “PR” su tutti gli esemplari e, in un caso specifico, della firma estesa “P. REXMON” e dovrebbe essere, per quanto conosciuto, la serie più antica esistente datata 1559 (fatta eccezione per altra serie del 1548, oggi di ubicazione peraltro sconosciuta). L’omogeneità di stile va rilevata con quella di un piatto datato dal 1562 presente ad una mostra del South Kensington Museum di Londra. Di rilievo sarebbe lo stato conservativo dei dodici piatti, oggetti particolarmente sensibili in particolare nella parte in smalto, preservati in condizioni buone nonostante le traversie affrontate nel corso dei secoli, soprattutto al confronto con altre serie più tarde del maestro che sono conservate in importanti musei internazionali, né sono rilevabili interventi di restauro fruiscano sul pregio artistico della serie, interventi comparati di metodi da sempre seguiti dalle scuole date rinascimentale nell’intento di preservare l’opera.

Gli studi condotti da varie istituzioni hanno consentito di definire tali opere come uno degli esempi più raffinati della produzione limosina, ma hanno avuto un’influenza significativa sullo sviluppo della maiolica in Italia, in particolare nelle aree di Pisa e di Firenze, maiolica della stessa tipologia di quella italiana, tanto da potersi parlare di una sorta di contaminazione stilistica e di raffinatezza artistica che ha superato le barriere geografiche e temporali, restando una delle testimonianze più alte della maiolica rinascimentale.

Gli stessi smalti limosini sono stati frequenti regali nei matrimoni dell’epoca in Casa Savoia e sono stati altresì oggetto di grande interesse nelle corti europee nei secoli successivi e oggetto di collezionismo negli ultimi due secoli.

Fin qui le ragioni dell’Amministrazione.

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione complessiva di una serie del codice dei beni culturali – d. lgs. n. 42 del 2004 -per cui un’opera d’arte può essere sottoposta a tutela al fine di non depauperare il patrimonio nazionale con la dispersione di opere che, pur essendo “straniere”, nel caso in cui queste vengano ad esprimere una sostanziale contiguità culturale con lo sviluppo della storia artistica del nostro Paese o che abbiano comunque contribuito in modo attivo a tale sviluppo: quindi presupposto fondamentale è la presenza di un legame significativo con il patrimonio culturale della Nazione da individuare secondo specifici collegamenti: nel caso di specie tali collegamenti non sarebbero sussistenti, visto che la provenienza dei piatti dal bottega del pittore francese Pierre Reymond, nato, vissuto e morto in Francia, attivo in specie a Limoges – tuttora ben nota come centro specializzato nella produzione di smalti – sviluppando il suo stile nel contesto locale; è innegabile che gli stessi piatti siano rimasti per 500 anni in Francia dove sono stati prodotti, né hanno alcuna attinenza con il contesto storico-artistico e culturale italiano del tempo, contesto con cui il Reymond non ha avuto un contatto e si cita solamente l’interesse nel contesto delle corti italiane nei secoli che sono seguiti nei confronti delle produzioni limosine.

Ancora parte ricorrente richiama in proprio favore la circolare n. 28 del 2024, la quale in esplicito richiamo dell’art. 68 del d. lgs 42 del 2004 e del d.m. 537 del 2017 sulla circolazione dei beni stranieri richiama innanzitutto quale presupposto per trattenere un bene straniero entro i confini nazionali la presenza di un legame significativo con il patrimonio culturale della Nazione, legame che va verificato in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, più in particolare se esse presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo ed in più in particolare il d.m. 537 del 2017 richiede per il diniego alla circolazione la presenza di almeno due dei criteri che vengono così indicati: 1. qualità artistica dell’opera; 2. rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); 3. rilevanza della rappresentazione; 4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; 5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; 6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali.

Il tutto con l’importante precisazione che è necessario evidenziare in via preliminare il legame del bene straniero con Italia che deve emergere tramite i criteri di collegamento prima indicati.

Il motivo è fondato.

Ed effettivamente non si individuano legami della collezione di piatti con il contesto artistico prettamente italiano, così come sostenuto dalla censura.

I piatti in questione provengono senza alcuna smentita dalla produzione della bottega del pittore francese Pierre Reymond, il quale è nato, vissuto e morto in Francia, attivo a Limoges nel XVI secolo; tale città aveva la produzione di ceramiche smaltate in modo del tutto fiorente, tanto da esserne tuttora cordata per questo nella cultura – al pari di Meissen per la Germania o di Faenza per l’Italia, rimanendo per questo un centro del tutto esclusivo, ma limitato al contesto locale dove appunto nacque e visse il Reymond, tra l’altro senza alcun contatto con l’arte italiana, contatto che era invece frequente in tutta Europa ad esempio nel campo della pittura.

Ad abundantiam hanno rilevanza dirimente le ulteriori argomentazioni circa la mancata presenza in Italia delle opere sin dall’epoca della loro creazione: si rammenti che il codice dei beni culturali richiede per le opere straniere da trattenere anche la presenza in Italia di settant’anni, mentre nel caso in esame le opere sono entrati in Italia per la prima volta nel 2022, così come dettagliatamente relazionato da Thierry Bernard-Tambour, in cui si possono rilevare i passaggi di proprietà dei piatti negli ultimi 65 anni, per lo più il tramite di note case d’asta.

Per completezza la presenza di produzioni limosine in musei italiani di importanza rilevante come il Museo Nazionale del Bargello a Firenze o i Musei Reali di Torino non può modificare la situazione giuridica sottoposta, in quanto la presenza di opere straniere presso raccolte italiane non può legittimare il trattenimento nel territorio nazionale di qualsiasi opera d’arte anche rilevante che ivi transiti.

Appare poi del tutto dirimente l’indicazione di due episodi recenti in materia di esportazione al di fuori del territorio nazionale di opere d’arte.

Il primo consiste nella restituzione alla Grecia, sia pure temporanea, dell’unico pezzo del fregio del Partenone che si trova sul territorio nazionale, precisamente in Sicilia: è il cosiddetto “Reperto Fagan”, un frammento in marmo pentelico che raffigura il piede di una Dea, finora stato conservato al Museo archeologico regionale Salinas di Palermo. Il reperto fa parte della collezione archeologica del console inglese Robert Fagan, acquistata dalla Regia Università di Palermo nel 1820, è stato sdemanializzato – e si badi bene che si tratta di una proprietà pubblica non privata come nel caso in esame. Va rilevato come l’intera Italia meridionale nel mondo antico o almeno nell’epoca pre-imperiale romana, è stata un territorio di cultura greca, come testimoniano principalmente i templi di Agrigento, di Selinunte e di Segesta, gli innumerevoli teatri, tra cui principalmente quello di Siracusa, gli agglomerati di Velia, Sibari o Metaponto. Quindi il collegamento della penisola italiana è del tutto reale, ce lo afferma il nome di Magna Grecia dato all’Italia meridionale ove il greco antico fu per secoli lingua prevalente rispetto al latino.

Ma vi è di più.

Altro fatto da richiamare risale allo scorso mese di settembre e riguarda il caso della “Pala della Madonna col Bambino” di Vittore Carpaccio, traslocata presso la chiesa di San Francesco a Pirano, attualmente in Slovenia. Si tratta perciò di un bene privato, appartenente ai Frati Minori Conventuali, trasferito durante la seconda guerra mondiale in luoghi ritenuti più sicuri, dapprima la Villa Manin di Passariano in Friuli e poi al Museo Antoniano preso gli stessi Frati della Provincia di Padova.

Ora Carpaccio è un nome fondamentale del primo Rinascimento veneto e lo spostamento di un’opera tanto significativa in territorio divenuto estero in seguito alle spoliazioni territoriali del 1947, sebbene ora all’interno dell’Unione Europea, desta quanto meno sorpresa allorché l’Amministrazione italiana pretende di trattenere all’interno del territorio nazionale beni che, come si è avuto modo di vedere, sono del tutto privi di collegamenti con lo sviluppo delle arti nel nostro Paese ed hanno un “peso” artistico del tutto secondario di fronte ad un grande e noto quadro del Rinascimento.

Il secondo motivo appare inammissibile, poiché muove una serie di rilievi sullo stato e sulle qualità dei piatti e muove critiche di fato che attingono le valutazioni tecniche della Soprintendenza, senza però riuscire a tacciarle di irrazionalità oppure di travisamento del fatto.

La fondatezza piena del primo motivo è comunque assorbente ed è causa dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento del diniego impugnato.

Le stesse considerazioni vanno espresse sui motivi aggiunti, espressi in via sostanzialmente derivata, sulla dichiarazione di interesse artistico e storico, che va parimenti annullata.

Spese come da dispositivo.

TAR PIEMONTE, I – sentenza 03.12.2025 n. 1724

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