Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Attribuzione del punteggio pari a zero per omessa produzione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori pregressi

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Attribuzione del punteggio pari a zero per omessa produzione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori pregressi

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/8/2025, il Consorzio deducente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determina, n. 13BK.2025/D.00262 del 28/7/2025, con cui la Regione Basilicata ha aggiudicato in favore della società controinteressata, con un punteggio di 95,165 (di cui punti 18,371 per l’offerta economica e punti 76,794 per l’offerta tecnica), la procedura di gara per l’esecuzione dei “lavori di miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore n.1 per l’efficientamento del sistema irriguo esistente dell’area agricola di Policoro”, con un importo a base d’asta di euro 5.401.502,61.

1.1. Il Consorzio deducente – secondo classificato con il punteggio di 94,676 (di cui punti 17,460 per l’offerta economica e punti 77,216 per l’offerta tecnica) – ha affidato l’impugnazione dell’aggiudicazione ai seguenti motivi.

1.1.1. Con il primo motivo, è contestata la decisione del seggio di gara di valutare con il punteggio di “0” l’offerta tecnica del Consorzio, relativamente al sub criterio “3.1 – Qualità delle soluzioni progettuali” che sostanzia il criterio “3 – Attività similari e pregresse”, in considerazione dell’omessa produzione, da parte dello stesso, dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori analoghi pregressi eseguiti (“lavori analoghi espletati nel decennio 2014-2024”).

Tale decisione sarebbe errata sotto più profili.

Anzitutto, perché l’art. 16, comma 1, del Disciplinare di gara avrebbe richiesto, “ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione 3 – sub-criterio 3.1”, unicamente la presentazione delle “schede-lavoro” illustrative delle attività pregresse fatte valere in sede di gara (il che sarebbe puntualmente avvenuto), senza esigere, invece, tantomeno a fini valutativi, la produzione dei relativi certificati di regolare esecuzione o di collaudo (come erroneamente ritenuto dal seggio di gara). La richiamata previsione di lex specialis, ove interpretata in tal ultimo significato, sarebbe comunque illegittima per violazione dei principi del clare loqui, del favor partecipationis e dell’affidamento, oltreché per illogicità, irragionevolezza e carenza assoluta di motivazione.

Sotto altro profilo, sarebbe del tutto irragionevole classificare detti certificati come elementi essenziali di valutazione di un sub criterio, quale quello in rilievo, volto espressamente ad apprezzare la mera “Qualità delle soluzioni progettuali”.

Inoltre, operando nel senso contestato, il seggio di gara avrebbe trasformato un criterio di valutazione classificato nella legge di gara come “discrezionale” (con attribuibilità di un punteggio massimo di punti 4) in un criterio di valutazione di natura “tabellare” (connotato dall’assegnazione o meno di punteggio in base alla presenza o assenza di un elemento specifico, senza alcun margine di discrezionalità).

In tal senso, la contestata decisione di attribuire un punteggio “0” in relazione a detto criterio sarebbe viziata sotto il profilo istruttorio e motivazionale, oltreché dell’irragionevolezza e della par condicio, non avendo il seggio di gara tenuto in alcun conto la circostanza dell’avvenuta presentazione, da parte del Consorzio, di “schede-lavoro” riguardanti le attività pregresse, né motivato sulle ragioni dell’irrilevanza di tale circostanza.

1.1.2. Con il secondo motivo, è dedotto che il seggio di gara, dopo l’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti, nella seduta riservata del 5/6/2025, ha stabilito che “La Commissione prima di iniziare la valutazione delle offerte tecniche, definisce i seguenti criteri interpretativi nell’attribuzione dei punteggi: 1. In riferimento al punteggio discrezionale di cui al sub-criterio 3.1 della griglia di valutazione, ciascun commissario ha attribuito un coefficiente pari a 0 ai concorrenti che non hanno allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo così come previsto all’art. 16 del disciplinare di gara, risultando pertanto il sub-criterio carente degli elementi essenziali di valutazione”.

In tal modo, tuttavia, la Commissione avrebbe illegittimamente introdotto in via postuma un criterio di valutazione nuovo rispetto a quello contemplato dalla legge di gara. Contestazione applicabile anche ove si ritenesse detto criterio come meramente interpretativo di quello sancito nella legge di gara.

Sotto altro profilo, così operando la Commissione avrebbe disatteso l’auto-vincolo derivante dalla legge di gara, siccome preclusiva dell’integrazione dei criteri valutativi in essa posti.

In ogni caso, la determinazione di tale criterio valutativo sarebbe in contrasto con l’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, non essendo pertinente con l’oggetto e natura dell’appalto e, soprattutto, non valorizzando gli elementi qualitativi riferiti al criterio dei lavori analoghi e pregressi.

1.1.3. Con il terzo motivo, è dedotto che il seggio di gara non avrebbe verificato la dichiarazione di equivalenza delle tutele offerte dal C.C.N.L. indicato dall’aggiudicataria (diverso da quello richiamato nel Disciplinare), in violazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 (che, invece, impone detta verifica), come anche delle conformi previsioni della lex specialis.

2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la Regione Basilicata e la controinteressata Bulfaro s.p.a..

3. Con ordinanza dell’11/9/2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati introdotta con il ricorso.

4. All’udienza pubblica del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

5.1. In relazione ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente, si osserva quanto segue.

Quanto alle censure riguardanti l’an e l’essenzialità della produzione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo relativi ai pregressi lavori analoghi fatti valere dai concorrenti, è sufficiente evidenziare che il Disciplinare di gara, con riferimento all’attività di valutazione del criterio “3 – Attività similari e pregresse” (declinato unicamente nel sub criterio “Qualità delle soluzioni progettuali”), dopo aver previsto, nell’art. art. 16, che “Il concorrente dovrà allegare alla relazione tecnica le schede-lavoro riguardanti lavori analoghi espletati nell’ultimo decennio (2014-2024)” e che “Ogni scheda progetto dovrà essere costituita da un massimo complessivo di 2 (due) facciate”, ha evidenziato, nella medesima sede, che “Dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo (non conteggiato nel numero massimo di pagine/facciate)”.

Trattasi di prescrizione che, del tutto inequivocabilmente, stante l’uso del verbo deontico, sancisce la necessità di tale ulteriore produzione documentale, a corredo delle “schede-lavoro”, di cui costituisce indispensabile allegato, tant’è che la lex specialis ha cura di precisare che detta certificazione non va conteggiata nel numero massimo delle facciate prescritto per la compilazione delle “schede-lavoro”.

Né, sotto altro versante, vi è dubbio che tale documentazione, incontestabilmente omessa dal Consorzio ricorrente, fosse qualificabile come essenziale, siccome effettivamente funzionale, dal punto di vista logico, al compiuto apprezzamento del parametro valutativo in esame (“Qualità delle soluzioni progettuali”), se si considera che, in tale prospettiva, è certamente non irragionevole la valorizzazione anche dei profili esecutivi posti a valle della fase progettuale, da essi potendosi ritrarre importanti elementi espressivi, in concreto, della bontà o meno delle soluzioni tecniche prospettate ex ante e con inevitabile tasso di astrazione (con conseguente infondatezza dell’ipotizzata violazione dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023).

Tale interpretazione è, peraltro, corroborata dall’ulteriore considerazione per cui la sedes materiae in cui è collocata la previsione prescrittiva di tale onere documentale è proprio quella dedicata alla disciplina delle modalità di valutazione dell’offerta tecnica; il che attesta ulteriormente la ravvisabile connessione tra l’inosservato onere documentale e l’attività valutativa del seggio di gara.

Il che, esclude, sotto altro versante, l’ipotizzata illegittimità del Disciplinare di gara, qualora così inteso, stante la sufficiente chiarezza ed intellegibilità della prescrizione de qua (puntualmente osservata da sette dei dieci partecipanti alla procedura), nonché, per le ragioni dianzi esposte, l’intrinseca ragionevolezza della ritenuta essenzialità della sua portata.

Neppure persuasive risultano le ulteriori censure riguardanti la decisione del seggio di gara di attribuire all’offerta tecnica del Consorzio ricorrente il punteggio di “0”, in relazione al criterio in esame, atteso che tale opzione costituisce, a bene vedere, il precipitato necessario di quanto stabilito dall’art. 18.2 del Disciplinare di gara che, proprio con riferimento agli elementi qualitativi da valutare con punteggio discrezionale (quale quello in rilievo), ha previsto un coefficiente pari a “0” in presenza di un “Livello di valutazione” qualificato come “Assente”.

Quella così divisata è esattamente l’occorrenza verificatasi nel caso in esame, se si considera che la ritenuta essenzialità dell’allegazione – in specie omessa – del certificato di regolare esecuzione dei lavori pregressi, fatti valere in sede di gara dal Consorzio ricorrente, è ragione di per sé ostativa alla valutabilità del parametro qualitativo in questione.

Il che, sotto altro profilo, priva di pregio le contestazioni in punto di:

– modificazione della natura del criterio valutativo in evidenza (da “discrezionale” a “tabellare”), se si considera che la richiamata previsione di lex specialis (la cui applicabilità è pianamente conducente all’attribuzione di un punteggio pari a “0”) è, per l’appunto, riferibile agli elementi valutativi cui è assegnato un punteggio discrezionale;

– introduzione, da parte del seggio di gara, in via postuma di un criterio di valutazione nuovo rispetto a quello contemplato dalla legge di gara, se si tiene conto che quanto richiamato dal seggio nella seduta riservata del 5/6/2025 (“La Commissione prima di iniziare la valutazione delle offerte tecniche, definisce i seguenti criteri interpretativi nell’attribuzione dei punteggi: 1. In riferimento al punteggio discrezionale di cui al sub-criterio 3.1 della griglia di valutazione, ciascun commissario ha attribuito un coefficiente pari a 0 ai concorrenti che non hanno allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo così come previsto all’art. 16 del disciplinare di gara, risultando pertanto il sub-criterio carente degli elementi essenziali di valutazione”) costituisce la pedissequa esplicitazione, del tutto priva di attitudine novativa, della volontà prescrittiva direttamente riveniente dal combinato disposto dei citati artt. 16 e 18.2 del Disciplinare di gara.

5.2. Neanche il terzo motivo di ricorso coglie nel segno.

Ed invero, risulta in fatto che l’aggiudicataria ha dichiarato l’applicazione di un C.C.N.L. (F018) che, pur essendo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012), si giova della presunzione di equivalenza sancita dall’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 (“Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”).

La richiamata previsione – entrata in vigore in data 31/12/2024 – ha del tutto legittimamente presieduto, nei sensi indicati, all’attività di verifica di equivalenza di cui all’art. 11 del citato decreto (come novellato dal D.lgs. n. 209/2024), tenuto conto che detta attività è collocabile in un momento successivo a tale data (l’aggiudicazione, alla quale la verifica è strettamente connessa, è del 28/7/2025) e, dunque, essa è correttamente sussumibile sotto il regime della disciplina normativa ratione temporis vigente all’atto del suo dispiegarsi, in conformità al generale principio tempus regit actum.

6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

TAR BASILICATA, I – sentenza 03.12.2025 n. 537

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