1. Il ricorso va accolto per la fondatezza del suo primo, assorbente, motivo.
2. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento ermeneutico, oggi maggioritario, secondo il quale, ritenendosi di dover recepire, in materia, per analogia (giustificata dalla comune incidenza sulla libertà personale dei trattenimenti amministrativi e delle misure pre-cautelari e cautelari penali: sul punto, vedi Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 – 02, in motivazione), i principi fissati sulle modalità di computo dei termini di fase e di durata massima della custodia cautelare, si è affermato che la previsione di cui all’art. 297, comma 1, cod. proc. pen. – per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo – deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma 4, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del “dies a quo”.
In particolare, nei casi, come quello di specie, in cui la durata del trattenimento amministrativo ex art. 14, comma 1, T.U.I. e delle successive proroghe è stabilita dal legislatore in mesi (tre mesi, esattamente), si è statuito che il termine deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente quello corrispondente al giorno d’inizio (Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, Scanu e altri, Rv. 252883 – 01; Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, Libertella, Rv. 246710 – 01; Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, Giancola, Rv. 242943 – 01; Sez. 2, n. 49296 del 03/12/2004, Lanzino, Rv. 230562 – 01; Sez. 4, n. 1125 del 08/04/1998, Salih e altro, Rv. 210619 – 01).
Secondo tale condivisibile orientamento, la disposizione di cui all’art. 297, comma 1, cod. proc. pen., con lo statuire che “gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo”, è chiaramente destinata a dettare le modalità di computo dei termini di durata delle misure (come, del resto, espressamente dichiarato nella rubrica), in funzione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dagli artt. 14 cod. pen. e 172 cod. proc. pen.: il che, del resto, si spiega in base alla diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell’Imputato.
Si è precisato che, in tale ottica, non è possibile condividere l’assunto, posto a fondamento della tesi ermeneutica minoritaria, secondo cui la norma in questione opererebbe in un diverso ambito, in quanto volta a disciplinare soltanto “gli effetti della custodia cautelare” (v., tra le più recenti, Sez. 6, n. 2958 del 13/12/2007, dep. 2008, Marando, Rv. 238634 – 01; Sez. 6, n. 2182 del 02/10/2007, dep. 2008, Mouaddine, Rv. 238387 – 01; Sez. 5, n. 38635 del 09/07/2003, Et’Hemaj, Rv. 227298 – 01): dovendosi al riguardo considerare che l’effetto primario della misura in questione è, per l’appunto, la privazione di libertà della persona che vi viene sottoposta, la quale non deve superare il limite di durata imposto dalla legge (Sez. 5, n. 47979 del 2008, cit.).
3. In applicazione di tale principio al caso di specie, il provvedimento di trattenimento iniziale per un periodo di tre mesi, emesso ex art. 14, comma 1, T.U.I. il 27 luglio 2025 dal Questore di Palermo, notificato in pari data al ricorrente, avrebbe dovuto essere prorogato con provvedimento da emettersi entro la data del 26 ottobre 2025, mentre il decreto oggi impugnato risulta adottato dal Giudice di pace di Caltanissetta in data 27 ottobre 2025, ossia con un giorno di ritardo, circostanza, quest’ultima, che ne determina l’illegittimità.
4. Può, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di trattenimento amministrativo e successive proroghe, disposti ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i termini di durata delle misure, fissati in mesi, devono essere calcolati con decorrenza dai giorno in cui viene eseguito il trattenimento».
5. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con assorbimento delle residue censure.
6. La cancelleria provvederà alla immediata comunicazione della presente decisione al Questore di Caltanissetta per le determinazioni di competenza.
Segue la formula di oscuramento come per legge.
Cass. pen., I, ud. dep. 19.11.2025, n. 37704