1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia la docente Francesca Elisa Passalacqua ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Catania – Sezione Lavoro n. 2719/2024 con la quale era stato accertato il diritto della medesima a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza oggetto di gravame ha accolto il ricorso disponendo l’esecuzione del giudicato nonché ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro cinquecento oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Con l’odierno appello, la ricorrente impugna esclusivamente il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese processuali, lamentandone l’eccessiva modestia e sostenendo che la liquidazione violerebbe: il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e all’art. 26 c.p.a.; i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022; il principio di proporzionalità e di decoro professionale di cui all’art. 2233 c.c.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
4. All’udienza camerale del giorno 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
È insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa che la statuizione sulle spese costituisce espressione di un potere discrezionale ed equitativo del Giudice di primo grado, il quale può essere censurato in appello solo in ipotesi eccezionali di errore sui presupposti della soccombenza o di manifesta abnormità della liquidazione.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza 22 febbraio 2018, n. 1127, ha puntualizzato che la condanna alle spese può essere rivista solo ove si riscontri una macroscopica sproporzione dell’importo liquidato o una condanna della parte totalmente vittoriosa, ribadendo che la misura del compenso è affidata alla valutazione equitativa del Giudice. Tale principio è stato ulteriormente precisato nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3366, ove si è affermato che il sindacato del Giudice d’appello non può trasformarsi in una mera verifica di congruità numerica, ma richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza della liquidazione. Il principio è stato di recente riaffermato da questo Collegio con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 780 ove si è evidenziato che il D.M. n. 55/2014 costituisce un parametro di orientamento, ma non un vincolo assoluto, essendo il giudice libero di adeguare la misura del compenso all’effettiva entità dell’attività difensiva svolta. La discrezionalità nella liquidazione delle spese, lungi dall’essere arbitrio, è espressione della potestà equitativa che l’ordinamento riconosce al Giudice per calibrare la misura del compenso sull’effettiva consistenza dell’attività processuale.
6. Nel giudizio di primo grado, opina questo Collegio, il Giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione risultata integralmente perdente. La somma di euro cinquecento oltre accessori di legge, a fronte di una controversia di ottemperanza seriale e priva di complessità, non appare in alcun modo manifestamente sproporzionata. Il giudizio de quo, basato su un titolo giudiziale già definitivo e di contenuto meramente pecuniario, non ha richiesto istruttoria, non ha posto questioni di diritto nuove o complesse, e si è esaurito in un’unica camera di consiglio. L’impegno difensivo richiesto al legale della parte vittoriosa non può, dunque, considerarsi tale da giustificare una liquidazione superiore.
7. Non può condividersi, inoltre, la tesi secondo cui la liquidazione effettuata sarebbe lesiva del decoro della professione forense. Il decoro, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, non coincide con il rigido rispetto di valori tabellari, ma consiste nella proporzionalità tra la prestazione effettivamente resa e il compenso riconosciuto. Il rispetto del decoro professionale va valutato in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare.
Nel caso in esame, la causa è stata di agevole trattazione, priva di complesse questioni giuridiche o di attività istruttoria, sicché la liquidazione effettuata appare pienamente rispettosa del principio di proporzionalità e, quindi, del decoro professionale.
La liquidazione compiuta dal Tribunale Amministrativo Regionale non si discosta dai valori comunemente riconosciuti per giudizi analoghi, né appare affetta da irragionevolezza macroscopica: essa costituisce, anzi, un’applicazione coerente dei principi di moderazione e proporzionalità che presidiano la funzione giurisdizionale nella materia delle spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
Considerata la natura meramente economica della controversia e l’assenza di articolate difese dell’Amministrazione, appare equo compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
CGA, GIURISDIZIONALE – sentenza 18.11.2025 n. 906