1. Occorre, in primo luogo, rileva re che B.D. ha proposto il ricorso in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentate della (omissis) s.r.l., cui sono riconducibili due delle pagine socia/ network sequestrate. Queste sono cose di cui non potrebbe mai essere disposta la restituzione in favore della B.D. poiché la stessa non ne è titolare. Pertanto, difetta il concreto e attuale interesse della B.D. a proporre ricorso per le pagine socia/ network della società e il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il motivo di ricorso nell’interesse della B.D. è manifestamente infondato.
2.1 Preliminarmente, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo” , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/ 2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01).
2.2. L’affermazione della difesa circa l’applicabilità al sequestro preventivo dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità ex art. 275 c.p.p. è corretta. Nel sequestro preventivo c.d. “impeditivo” il giudice deve motivare adeguatamente sull’impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto – qualora ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall’esigenza cautelare che si intende arginare sicché è necessario verificare se l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possono essere evitate senza privare l’avente diritto delle disponibilità della cosa, se il sequestro preventivo è sufficiente a garantire tale risultato e se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto che non siano emersi concreti elementi per ritenere la destinazione dei beni rinvenuti in un garage a uso diverso dalla vendita avuto riguardo alla riferibilità del locale alla (omissis) s.r.l. svolgente attività di commercio e, inoltre, ha ritenuto, comunque, assorbente il rinvenimento di prodotti carenti della prevista marcatura in spazi riservati all’esposizione e alla vendita. Il Tribunale ha anche rilevato l’assenza di informazioni o documentazione attestante la conformità degli articoli sequestrati alla normativa in materia e che la commercializzazione tramite socia/ network ha avuto a oggetto prodotti simili a quelli sequestrati il 17 gennaio 2024 non solo per la marca (omissis) ma anche per tipologia e modello. L’esigenza di disporre il vincolo delle pagine dei socia! network è stata ancorata anche all’attualità dei messaggi pubblicitari, anche successivi all’esecuzione del sequestro del 17 gennaio 2024, denotanti “serialità” dei comportamenti dell’indagata e insensibilità della stessa all’iniziativa del primo sequestro. Si è ritenuto, quindi, che i dati fattuali evidenziati, complessivamente valutati, imponessero l’applicazione della cautela a tutti gli strumenti pubblicitari nella libera disponibilità dell’indagata, compresa la pagina “Facebook” personale, pure utilizzata, come risulta da provvedimento impugnato (vedasi evidenziazione del collegamento “@(omissis)”) per l’e-commerce dei prodotti in argomento.
L’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata è immune da censure logico-giuridiche avendo il Tribunale compiutamente indicato le ragioni di fatto per le quali risultava necessaria l’adozione della cautela alle pagine socia! network nella loro interezza e, segnatamente, per quel che rileva nella presente sede, all’intera pagina personale della B.D., risultata, al pari delle altre, strumento per pubblicizzare i prodotti privi della marcatura CE. Pertanto, le doglianze della ricorrente sono sostanzialmente ripetitive di quelle già esaminate dal Tribunale con motivazione esente da censure logico-giuridiche e non risultano idonee a dar corpo a vizi motivazionali valutabili in questa sede.
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Cass. pen., II, ud. dep. 18.11.2025, n. 37526