Sport – Misure di prevenzione – Presupposti normativi, rilievo e limiti delle memorie dell’annullamento per l’applicazione del DASPO “fuori contesto”

Sport – Misure di prevenzione – Presupposti normativi, rilievo e limiti delle memorie dell’annullamento per l’applicazione del DASPO “fuori contesto”

1. In termini generali è necessario ribadire che, fermo l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., e indiscutibile che l’obbligo di controllo (e della relativa motivazione) che incombe al giudice della convalida deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata, il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/ 2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/ 2016, Rv. 266223).

2. La fissazione di un termine dilatorio -nella specie dalla difesa rispettato- prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce, ovviamente, un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell’effettività del suo esercizio, assicurando in concreto il contraddittorio.

Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 L. 401/89 “(Sez. 3, n. 35840 del 06/11/ 2020) «in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito che questa Suprema «Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/ 2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/ 2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174).

Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.

3. Col l’impugnato provvedimento di convalida il Giudice, pur dando atto del deposito della memoria difensiva, con modulo prestampato in cui, aggiunto con calligrafia autografa, è stato dato atto solo del risultato decisorio in termini di riduzione della durata della prescrizione dell’obbligo di presentazione, ha mancato di rispettare l’onere di motivazione della decisione, che, come da affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44273 del 27/10/2004, Rv 229112), impone di non limitarsi ad un mero controllo formale, ma di accertare, in concreto e con

riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se, come nel caso che ne occupa non è intervenuta una condanna) la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore.

In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez 3, n. 22266 del 03/02/ 2016, Rv 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e di urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, ascrivibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.

E’ stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 44273 del 2004, sopra citata, che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purchè dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.

Ed è stato ritenuto che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (cfr. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/ 2020 Cc. (dep. 01/02/ 2021 ) Rv. 281321 – 01).

2.5. Alla stregua di tale premessa ermeneutica, fondato risulta il secondo motivo di ricorso, il cui esame si presenta come logicamente preliminare, in quanto deve senz’altro ritenersi violato tale obbligo.

La rilevata lesione dei diritti della difesa comporta, dunque, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l’atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 8678 del 4/ 2/2016, La Marca, Rv. 266769; Sez. 3, n. 15089 del 27/1/ 2016, D’Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372, richiamata anche da Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/ 2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182, cit.; per il caso di ordinanza che ometta di motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l’adozione della misura, un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all’esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l’esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, legislativamente previsto in presenza di una misura limitativa della libertà personale; cfr. Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020 Cc. (dep. 11/09/ 2020 ) Rv. 280362 – 01).

2.6. Il denunciato e ravvisato vizio di motivazione travolge ed assorbe la censura di violazione di legge denunciata col primo motivo.

4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 5/2/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Cass. pen., III, ud. dep. 18.11.2025, n. 37518

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