Urbanistica e edilizia – Illegittimità dell’ordine di demolizione privo di un’indicazione puntuale dei manufatti da abbattere in ossequio al principio della legalità dell’azione amministrativa

Urbanistica e edilizia – Illegittimità dell’ordine di demolizione privo di un’indicazione puntuale dei manufatti da abbattere in ossequio al principio della legalità dell’azione amministrativa

1. In via preliminare, deve essere accolta la richiesta, formulata dall’Avvocatura erariale nella propria memoria difensiva, di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.

Come emerge dal tenore letterale del ricorso – a prescindere dai riferimenti alle ordinanze di ripristino ambientale, aventi carattere meramente tuzioristico – gli atti direttamente ed effettivamente impugnati (cfr. pagg. 7-8 del ricorso) risultano essere quelli afferenti al procedimento di verifica in ambito edilizio, di esclusiva competenza comunale, e quindi del tutto avulsi, o comunque non rilevanti, rispetto all’attività svolta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Lecco, che in concreto non ha preso parte al procedimento sanzionatorio (edilizio) sottoposto a contestazione nella presente sede; per tale ragione, la predetta Amministrazione della Difesa risulta estranea alla controversia oggetto di scrutinio. A ciò consegue l’accoglimento della richiesta, formulata dall’Avvocatura erariale, di estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa.

2. Passando all’esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato nei sensi di seguito specificati.

3. Con il primo e il quarto motivo del ricorso (rubricati I e IV), da trattare congiuntamente in quanto connessi, si assume l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Casatenovo, in quanto non sarebbe stato affatto considerato l’apporto partecipativo in sede procedimentale della parte privata e sarebbe stata altresì omessa la puntuale indicazione delle parti dell’immobile da qualificare come abusive e quindi da assoggettare alla sanzione ripristinatoria e quelle invece regolarmente assentite e dunque da salvaguardare.

3.1. Le doglianze sono complessivamente fondate.

Nella specie deve preliminarmente evidenziarsi che l’ordinanza di demolizione non individua puntualmente e con precisione le opere oggetto di sanzione ripristinatoria, disponendo genericamente “la rimozione delle opere abusive eseguite in assenza di titolo paesaggistico ed edilizio nonché il ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d’uso agricola originaria ed autorizzata entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto” (parte dispositiva del provvedimento impugnato: all. 1 al ricorso).

Neppure può ricavarsi tale dato attraverso l’esame delle premesse, che non contengono indicazioni univoche in tal senso (cfr. parte finale di pag. 2 dell’ordinanza impugnata, dove si indicano anche i manufatti legittimi e si menzionano delle attività non ammesse, che tuttavia hanno prevalentemente rilievo ambientale).

La mancata puntuale descrizione delle opere da ridurre in pristino impedisce perciò di comprendere l’oggetto dell’ordinanza e anche di eseguirla, non essendo chiaro il tenore della medesima. Peraltro, al cospetto di un atto sanzionatorio, sebbene di carattere ripristinatorio, è tanto più necessario garantire la precisa indicazione degli abusi, al fine di evitare di estendere la sanzione a fattispecie non contemplate dalla normativa, in violazione del principio di tassatività (in materia di repressione) degli illeciti amministrativi, nel cui novero rientrano anche quelli edilizi (sul principio di legalità in materia sanzionatoria amministrativa e sui corollari della tipicità e determinatezza della sanzione, cfr. Consiglio di Stato, VI, 27 febbraio 2023, n. 1956; VI, 21 maggio 2019, n. 3278; V, 12 ottobre 2018, n. 5883; in argomento, anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 novembre 2024, n. 3093).

Ciò trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «pur essendo pacifico che l’ordinanza di ripristino, quale atto di carattere del tutto vincolato, si pone quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi e non richiede una particolare motivazione né con riguardo all’interesse pubblico alla stessa sotteso e all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera edilizia, né con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, è comunque necessario che le opere abusive vengano individuate e descritte in maniera puntuale affinché emerga la natura e la consistenza dell’abuso» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2024, n. 2700; anche, Consiglio di Stato, III, 24 settembre 2025, n. 7487; VI, 11 dicembre 2024, n. 9983; II, 8 febbraio 2024, n. 1299; VII, 18 ottobre 2023, n. 9086; VI, 5 luglio 2023, n. 6555; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1890; II, 21 luglio 2020, n. 1394; II, 8 luglio 2019, n. 573; II, 21 gennaio 2019, n. 112; II, 2 maggio 2018, n. 1190; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 19 marzo 2019, n. 171; per una fattispecie particolare, Consiglio di Stato, VI, 18 gennaio 2019, n. 484).

Difatti, «l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative» (Consiglio di Stato, IV, 25 marzo 2021, n. 2514; VI, 30 giugno 2020, n. 4166; anche, VI, 24 marzo 2023, n. 3023; VI, 3 marzo 2023, n. 2253; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 ottobre 2025, n. 3433).

Da quanto in precedenza rilevato, discende la fondatezza della esaminata censura.

3.2. In aggiunta deve rilevarsi che la parte ricorrente, in sede di partecipazione procedimentale, ovvero con la p.e.c. trasmessa in data 4 luglio 2024 (all. 24 al ricorso), ha segnalato agli Uffici comunali procedenti che in data 17 marzo 2003 era stata rilasciata alla propria dante causa (Società “Orti e Cascine di Campagna” s.n.c.) la concessione edilizia n. 26/2003 con cui era stato assentito il “cambio destinazione d’uso da edificio rurale a edificio ad uso deposito artigianale” del capannone attualmente di proprietà del Gruppo Viganò (all. 6 del Comune); tale elemento, pur essendo stato “recepito” in sede procedimentale e richiamato nel corpo dell’atto impugnato (cfr. inizio di pag. 3: all. 1 al ricorso), non è stato affatto preso in considerazione – neppure per confutarne la rilevanza nella specifica fattispecie – al fine di determinare l’effettivo contenuto della determinazione sanzionatoria assunta dal Comune.

In realtà, tale apporto partecipativo avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione resistente a valutarne gli effetti in ordine allo svolgimento dell’attività di vigilanza edilizia, con conseguente esternazione delle relative conclusioni nel provvedimento finale, chiarendo in tal modo la rilevanza, anche parziale, oppure l’assoluta irrilevanza nella vicenda de qua della citata concessione edilizia n. 26/2003, anche in relazione ai successivi ampliamenti del medesimo immobile avvenuti attraverso i permessi di costruire n. 231/2008 e n. 239/2009 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2024, n. 2700; sulla rilevanza del momento partecipativo in vista dell’effettuazione di una adeguata istruttoria finalizzata ad appurare la situazione di fatto, anche Consiglio di Stato, VI, 18 gennaio 2019, n. 484).

Tuttavia, dall’esame del provvedimento impugnato non si ricava tale valutazione in ordine all’incidenza dei predetti titoli edilizi, sebbene non si possa escludere che gli stessi rivestano una portata determinante nel procedimento sanzionatorio oggetto di scrutinio (cfr., sui limiti del potere sanzionatorio in presenza di un titolo edilizio ancora efficace, Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8; più di recente, Consiglio di Stato, IV, 4 agosto 2025, n. 6888).

3.3. La carenza di motivazione non può essere sanata nemmeno dalle deduzioni contenute nelle memorie depositate in giudizio dal difensore dell’Amministrazione comunale, trattandosi di motivazione postuma, non ammessa, in quanto non fondata su atti del procedimento (sul divieto di motivazione postuma, Consiglio di Stato, VI, 29 ottobre 2021, n. 7286; V, 27 marzo 2020, n. 2136; II, 21 gennaio 2020, n. 472; VI, 8 settembre 2017, n. 4253; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 dicembre 2024, n. 3711; IV, 29 aprile 2024, n. 1292; IV, 3 luglio 2023, n. 1702; sull’ammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione esclusivamente tramite atti del procedimento, cfr. Consiglio di Stato, IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 novembre 2024, n. 3357; anche Cass., SS.UU., ord. 4 settembre 2023, n. 25665); del resto, qualora il giudice dovesse inopinatamente escludere l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell’impianto motivazionale dell’atto amministrativo incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (Consiglio di Stato, V, 30 settembre 2024, n. 7856).

3.4. Da quanto evidenziato, discende la fondatezza delle scrutinate doglianze.

4. La fondatezza delle esaminate censure, previo assorbimento dei restanti motivi, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’ordinanza n. 124 del 13 settembre 2024, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo; in sede di riedizione del potere amministrativo, l’Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento di verifica in ambito edilizio previo adeguato coinvolgimento della parte ricorrente e sulla base di una completa e aggiornata rappresentazione di tutti gli elementi giuridici e fattuali riferibili alla vicenda oggetto di contenzioso.

5. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti di causa, salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico del Comune di Casatenovo.

TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 19.11.2025 n. 3749

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