1. Con avviso del 20 giugno 2025 la Fondazione per la Cultura Torino – Onlus ha avviato un’indagine di mercato “per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, produzione e gestione di Exposed Torino Foto Festival – anno 2026”, alla quale ha risposto anche la società ricorrente manifestando il proprio interesse a partecipare alla procedura.
Con determina n. 484 del 24 luglio 2025 la Fondazione per la Cultura Torino ha individuato “…la Città di Torino come Centrale di Committenza per l’attivazione di una procedura avente ad oggetto il Servizio di ideazione, progettazione, produzione e gestione EXPOSED Torino Foto Festival – Edizione 2026 […]”.
In data 6 agosto 2025 è stata pubblicata la procedura su “acquistinretepa” con termine di presentazione delle offerte in data 12 settembre 2025, ore 16:00 (cfr. doc. 8 resistente).
In data 11 settembre 2025 la società ricorrente ha comunicato all’assistenza della piattaforma telematica e alla Fondazione Cultura Torino quanto segue: “…in fase di caricamento dei file sulla piattaforma Acquisti in rete MEPA, abbiamo riscontrato diverse problematiche. Sentito il numero verde dell’assistenza ci hanno confermato che sussistono dei problemi e rallentamenti nella procedura che non fanno portare a termine il caricamento della documentazione. Ci hanno comunicato di provare ripetutamente nella giornata, ma fino adesso il problema, anche quando sembra apparentemente risolto, il sistema si blocca e non fa avanzare la procedura. Temiamo di non riuscire a terminare il caricamento totale dei file, come possiamo ovviare a questa situazione?…” (doc. 10 ricorrente).
In riscontro a tale segnalazione, è stato comunicato alla società ricorrente che i tecnici del Mepa stavano intervenendo e di “insistere” nel caricamento della documentazione sulla piattaforma (cfr. doc. 11 ricorrente).
Con mail del 12 settembre 2025 (ore 12:41) la piattaforma ha trasmesso alla ricorrente la ricevuta di invio dell’offerta.
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Città di Torino ha comunicato alla ricorrente quanto segue: “…nella seduta pubblica del 23 settembre 2025, la Presidente della Commissione giudicatrice, in accordo con il RUP della fase di gara, ha dichiarato l’esclusione del Vs spettabile BIS EXPERIENCE dalla partecipazione alla procedura in oggetto, in quanto è stato inserito il documento “Voci di costo” all’interno della busta contenente l’offerta tecnica. Tale documento riproduce l’importo a base di gara scomponendolo nelle varie voci di costo costituendo così offerta economica. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica costituisce un principio generale, immanente al sistema delle procedure ad evidenza pubblica, espressione del principio di segretezza dell’offerta economica e strettamente connesso ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Tale principio è posto a presidio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, che deve poter valutare i profili qualitativi dell’offerta in condizioni di assoluta neutralità e senza alcuna interferenza, diretta o indiretta, derivante da elementi di natura economica […]”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa adozione delle misure cautelari, il suo annullamento.
Si sono costituite in giudizio Consip s.p.a. e Fondazione per la Cultura – Onlus s.p.a. resistendo al ricorso.
La controinteressata Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia (a favore della quale è stata proposta l’aggiudicazione con verbale della Commissione del 2 ottobre 2025) non si è costituita in giudizio (il ricorso risulta regolarmente notificato presso l’indirizzo PEC risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “RUNTS”).
All’udienza camerale del 5 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, la Fondazione per la Cultura Torino Onlus ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso alla Città di Torino.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge…”.
Con specifico riguardo agli atti emanati da una centrale di committenza, in giurisprudenza è stato affermato che “…i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012)” (Tar Abruzzo, sent. n. 721/2014, cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2018, Cons. di Stato, sent. n. 2497/2016, punto 2.2. della motivazione, e Tar Valle d’Aosta, sent. n. 29/2020).
Nel caso di specie, la pubblica amministrazione che ha emesso l’impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura è la Città di Torino, quale centrale di committenza incaricata dello svolgimento della gara dalla Fondazione per la Cultura Torino, non essendo quest’ultima una stazione appaltante qualificata (cfr. docc. 5, 6, 7 e 8 resistente).
In base alla disciplina normativa e ai principi giurisprudenziali sopra richiamati – che il Collegio condivide – si deve pertanto ritenere inammissibile il ricorso proposto in quanto non notificato alla Città di Torino, parte necessaria del presente giudizio nel quale viene contestata la legittimità dell’attività amministrativa dalla stessa posta in essere quale centrale di committenza.
3. Il ricorso deve in ogni caso ritenersi infondato.
Per quanto concerne le censure relative al contestato malfunzionamento della piattaforma (punti a) e b) del motivo di ricorso), la relazione tecnica depositata in giudizio da Consip – le cui risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione in giudizio – non evidenzia alcun malfunzionamento del sistema nel caricamento dei documenti all’interno dei “cassetti” dedicati all’offerta tecnica (né è stata registrata alcuna segnalazione al riguardo da parte della ricorrente), ma solamente il blocco della pagina durante la fase di inserimento da parte della ricorrente del DGUE nella documentazione amministrativa – dovuto ad un rallentamento delle funzionalità del portale – attività comunque portata a completamento dall’utente (cfr. doc. 1 Consip).
Le risultanze della relazione tecnica di Consip trovano peraltro conferma nella circostanza che nelle comunicazioni intercorse con l’assistenza la ricorrente non ha mai segnalato uno specifico problema relativo all’inserimento della documentazione nelle apposite e diverse sezioni dedicate all’offerta tecnica e all’offerta economica, né risulta avere effettuato alcuna segnalazione in tal senso dopo aver presentato l’offerta e avere ottenuto la relativa ricevuta (12 settembre 2025, ore 12:41), quando ancora era in corso il termine di presentazione delle offerte (12 settembre 2025, ore 16:00).
Per quanto attiene invece alla denunciata omessa definizione dei criteri di aggiudicazione (punto c) del motivo di ricorso), l’infondatezza delle censure sopra esaminate e la conseguente legittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara comportano l’insussistenza della legittimazione di quest’ultima a contestare i criteri di valutazione delle offerte (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 937/2021, punto 2 della motivazione).
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per mancata notificazione dello stesso alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo a favore della Fondazione per la Cultura Torino – Onlus e di Consip s.p.a.
Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese nei confronti della controinteressata Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia, non essendosi costituita in giudizio.
TAR PIEMONTE, I – sentenza 10.11.2025 n. 1559