Stranieri – Diniego della concessione della cittadinanza ai familiari dello straniero che abbia riportato condanne penali e difetto di motivazione

Stranieri – Diniego della concessione della cittadinanza ai familiari dello straniero che abbia riportato condanne penali e difetto di motivazione

1. La ricorrente, esponendo di essere cittadina albanese, nata in Italia nel 1989, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 2021 di diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all’istanza presentata in data 3 febbraio 2017.

2. Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’Amministrazione procedente ha rilevato che: “…dal rapporto informativo della Questura di Brescia si evince che il Sig. Demrozi Agin … padre della richiedente risulta essere stato tratto in arresto su mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Primo Grado per i Reati Gravi di Tirana l’11/5/2015 per tentata esportazione in Italia di 300 kg di cannabis dal porto di Durazzo” e che lo stesso “è stato sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza di applicazione della misura cautelare n. 15499/15 R.G.N.G – 10624/16 emessa dal G.I.P. Tribunale Ordinario di Brescia per i reati di cui all‘art. 640 c.p. e artt. 5,10,10 quater del D.Lvo 74/2000 (truffa aggravata, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e indebita compensazione aggravata e in concorso)”.

2.1 Tali elementi sono stati ritenuti dal Ministero sufficienti per fondare un giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico nazionale.

3. Il provvedimento di diniego è stato gravato, unitamente agli atti presupposti, da più motivi di ricorso ove la ricorrente sostiene l’illegittimità per carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per inadeguata e irragionevole motivazione: per i reati contestati al padre erano subentrate sentenze di assoluzione (sentenza del Tribunale di Brescia del 13 giugno 2019 e sentenza della Corte di appello di Durazzo n. 10-2018-1224 del 14.6.2018) prodotte dalla istante in sede di osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi con pec del 31 marzo 2020 e successiva del 7 aprile 2021 (di cui il Ministero non avrebbe tenuto conto in sede istruttoria); per il principio costituzionale della responsabilità personale, inoltre, nessuna conseguenza potrebbe essere addebitata alla figlia.

4. Il Ministero si è costituito solo formalmente, depositando, comunque, la documentazione istruttoria e una relazione sui fatti di causa.

5. Con memoria del 21 luglio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

6. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.

7.1 In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).

Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).

Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.

In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).

Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).

Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).

7.2 Sempre la Giurisprudenza ha chiarito con riferimento a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla condizione di disfavore, espressa dall’Amministrazione, nei confronti di uno o più familiari conviventi con la persona richiedente che in questi casi sussiste il difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda motivato esclusivamente su tale circostanza senza svolgere alcun approfondimento sulla specifica condizione della persona richiedente (cfr da ultimo Cons. St. sez. III, 5 febbraio 2024 n. 1143, che richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 7071/22 e n. 3409/22).

Ha ritenuto, infatti, che sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione” (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).

8. Tanto premesso, nel caso di specie il provvedimento di rigetto fonda il giudizio di inaffidabilità della richiedente solo sulla presupposta condotta del padre (“..risulta essere stato tratto in arresto su mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Primo Grado per i Reati Gravi di Tirana l’11/5/2015 per tentata esportazione in Italia di 300 kg di cannabis dal porto di Durazzo” e che lo stesso “è stato sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza di applicazione della misura cautelare n. 15499/15 R.G.N.G – 10624/16 emessa dal G.I.P. Tribunale Ordinario di Brescia per i reati di cui all‘art. 640 c.p. e artt. 5,10,10 quater del D.Lvo 74/2000 (truffa aggravata, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e indebita compensazione aggravata e in concorso”), senza tener conto della sua specifica condizione e, in particolare, a titolo esemplificativo, se l’allegazione della iscrizione all’Università e la sussistenza di un contratto di lavoro possano essere elementi tali da evidenziare una sua autonomia rispetto al nucleo familiare ed al suo inserimento nel contesto sociale.

8.1 Inoltre, la ricorrente, in sede di presentazione delle osservazioni ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, ha rappresentato all’Amministrazione che per i reati contestati al padre erano subentrate sentenze di assoluzione (sentenza del Tribunale di Brescia del 13 giugno 2019 e sentenza della Corte di appello di Durazzo n. 10-2018-1224 del 14.6.2018) producendo con pec del 31 marzo 2020 e successiva del 7 aprile 2021 la relativa documentazione.

L’Amministrazione sul punto si è limitata a richiamare nel provvedimento gravato la sola pec del 31 marzo 2021, con la quale la ricorrente, per il tramite del suo legale di fiducia, produceva l’intervenuta sentenza del Tribunale di Brescia del 13 giugno 2019 di assoluzione del padre e rappresentava di essere in attesa di riceve copia della sentenza di assoluzione anche con riferimento al processo albanese. Tale ultima produzione è poi avvenuta con successiva pec del 7 aprile 2021, neppure richiamata nel provvedimento gravato.

8.2 Osserva il Collegio che se è vero che fatti risultanti poi non penalmente rilevanti possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell’integrazione del soggetto richiedente nel tessuto sociale (sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta), essendo il regime probatorio del processo penale particolarmente rigoroso (“oltre ogni ragionevole dubbio”), mentre, nel caso della concessione della cittadinanza, il criterio è diverso (il sistema è ispirato alla “tutela anticipata”), in quanto non si tratta di privare una persona della libertà personale, bensì di concedere allo straniero, ed in modo irreversibile, i cd. diritti politici (richiama al riguardo TAR Lazio, Sez. V bis, 28 marzo 2022, n. 3482); è tuttavia altresì vero che nel caso di specie l’Amministrazione non risulta aver valorizzato i fatti rappresentati dall’istante in sede di osservazioni, limitandosi a richiamare la sola prima pec senza tener conto che con essa, nei termini concessi, e comunque prima dell’adozione del provvedimento finale (22 ottobre 2021), era stato altresì anticipato l’invio di successiva documentazione (sentenza del Tribunale di Tirana) e senza comunque esplicitare le ragioni per cui gli elementi nuovi forniti non potessero ritenersi “utili ad una decisione favorevole”.

In tal modo il Ministero appare aver fondato la propria decisione su fatti cristallizzati ad un determinato periodo storico senza considerarli effettivamente nella loro evoluzione, come rappresentati con documenti a supporto dall’istante in sede di osservazioni e comunque considerando la sola valutazione sfavorevole resa nei confronti del padre della richiedente.

Ne consegue che l’Amministrazione appare aver fondato la propria decisione su presupposti errati o meglio non aggiornati e senza aver motivato in ordine alle ragioni per cui le sentenze di assoluzione intervenute sui fatti ritenuti penalmente rilevanti non costituissero elementi utili per valutare favorevolmente l’istanza, né tantomeno evidenziare la “rilevanza familiare” dei fatti penali contestati al solo padre della richiedente.

Ritiene il Collegio, dunque, che il provvedimento gravato sia affetto dal denunciato vizio di difetto di motivazione.

9. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione da adottare nel rispetto dei principi conformativi della presente sentenza.

10. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

TAR LAZIO – ROMA, V BIS – sentenza 10.11.2025 n. 19943

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