*Procedimento – Atto amministrativo -Enti locali – Accesso civico generalizzato ex art. 5 e ss., d.lgs. n. 33 del 2013 nei confronti degli atti di un Comune concernenti l’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche e la relativa corrispondenza

*Procedimento – Atto amministrativo -Enti locali – Accesso civico generalizzato ex art. 5 e ss., d.lgs. n. 33 del 2013 nei confronti degli atti di un Comune concernenti l’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche e la relativa corrispondenza

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente, direttore di una rivista periodica, impugna il provvedimento di conferma del diniego di accesso civico, prot. n. 0341305. U. del 26 giugno 2025, opposto dal Comune di Milano, nella persona del Direttore Specialistico e RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), sulla richiesta presentata dallo stesso ricorrente, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, D. Lgs. n. 33 del 2013, in data 13 giugno 2025, volta ad ottenere il riesame della nota a firma congiunta del City Operation Manager e del Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano prot. n. 0258694.U del 15 maggio 2025 recante il diniego di accesso civico generalizzato opposto all’istanza del dott. Facchini del precedente 5 marzo 2025.

2. L’odierno ricorrente chiede, pertanto, l’accertamento del suo diritto di accedere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013, ai documenti, dati o informazioni detenuti dal Comune di Milano e indicati nell’istanza inoltrata il 5 marzo 2025, nonché la condanna del Comune all’ostensione degli stessi.

3. Il ricorrente espone in fatto che:

– in data 5 marzo 2025, ritenendo sussistenti i presupposti normativi, formulava istanza di accesso civico al fine di conoscere, con riferimento alle opere olimpiche dell’Arena Santa Giulia e del Villaggio olimpico in zona Porta Romana:

(i) l’“ammontare dell’incremento dei costi sostenuti rispettivamente da Evd Milan Srl e Gruppo Coima e comunicati al Comune di Milano” per la realizzazione delle indicate opere;

(ii) la “copia degli atti depositati al Comune di Milano che certificano formalmente tale ammontare”;

(iii) la “copia delle comunicazioni di Evd Milan Srl al Comune di Milano nell’ambito delle quali sarebbe stata richiesta una compensazione economica per mantenere in equilibrio il PEF presentato”;

(iv) la “copia delle comunicazioni del Gruppo Coima al Comune di Milano nell’ambito delle quali sarebbe stata richiesta una compensazione economica”;

– a causa di un disguido tecnico, l’istanza veniva evasa solo con nota del 15 maggio 2025 prot. n. 0258694.U (cfr. doc. 3 cit.), contenente il diniego di accesso, motivato in ragione del fatto che i soggetti controinteressati (EVD e Coima) avevano espresso “una chiara e ferma opposizione alla richiesta del soggetto istante” nonché in quanto: a) “In primo luogo, si rinviene che le informazioni oggetto di istanza riguardino un iter ancora in corso, che per di più, coinvolge anche altri soggetti pubblici, oltre la scrivente Amministrazione, e che non è ancora ben definito. Pertanto, la diffusione di qualsiasi informazione ancora in fase di definizione potrebbe recare un danno alla buona riuscita dell’evento olimpico stesso; b) inoltre, così come opposto dalle Società coinvolte, i dati economici riservati dalle aziende meritano tutela ex art 5 bis, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 33/2013; c) infine, questa Amministrazione ritiene l’istanza presentata eccessivamente generica e non formulata in maniera puntuale, tanto da comprendere per la stessa un’operazione complessa o poco orientata di ricerca e sezione dei documenti che, comunque, non permetterebbero di raggiungere la finalità pubblica della trasparenza”;

– al fine di superare tale diniego, in data 13 giugno 2025, il ricorrente presentava istanza di riesame, prevista sempre dall’art. 5, comma 7, D. Lgs. n. 33 del 2013 per le ipotesi di rigetto;

– il riesame si concludeva con l’impugnato provvedimento di conferma del diniego prot. n. 0341305.U, adottato il 26 giugno 2025 indicato in epigrafe.

4. Il provvedimento impugnato è stato motivato sulla base della conferma delle ragioni esposte nella citata nota del 15 maggio 2025 “in quanto ancora tutte concrete ed attuali” e di un ulteriore, specifico motivo impeditivo dell’accesso, vale a dire che almeno tre delle quattro richieste di accesso agli atti “hanno espressamente ad oggetto scambi di corrispondenza…e non atti o provvedimenti formati dall’Ente”, come tali sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. b), D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al fine di evitare un pregiudizio concreto alla “libertà e alla segretezza della corrispondenza”, in virtù della lettura combinata con l’art. 15 della Costituzione, secondo cui “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni atra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

5. Il ricorrente, nello specifico, deduce un unico motivo di illegittimità per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013; violazione dei principi in materia di accesso civico generalizzato; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione”.

5.1. Innanzitutto, dopo aver premesso di avere interesse e di essere legittimato all’accesso civico generalizzato, concepito come diritto di “chiunque” – ivi incluso il ricorrente – ad ottenere informazioni “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (cfr. art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013), ha richiamato i principi di diritto espressi dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10 e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di accesso civico e di segretezza tecnica e commerciale (TRGA, Trento, sez. I, 19 aprile 2023, n. 59; T.A.R. lazio, Roma, sez. I ter, n. 5463/2021; Linee Guida Anac n. 1309 del 2016; Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 giugno 2025 V-686/24).

5.2. Infine, il ricorrente ha contestato le singole ragioni del diniego di accesso civico, evidenziando, in sintesi, che:

a) le informazioni richieste, di natura economica, riguardano l’esistenza di extra costi emersi nel corso dell’esecuzione dei lavori riguardanti specifiche opere connesse alle Olimpiadi 2026: il Villaggio olimpico dell’ex scalo di Porta Romana e l’Arena di Santa Giulia;

b) il Comune non ha dimostrato e non ha fornito alcuna motivazione sulla segretezza economica e commerciale delle informazioni richieste;

c) la prevalenza del principio di trasparenza sulle esigenze di riservatezza;

d) la segretezza della corrispondenza riguarderebbe le comunicazioni di carattere confidenziale della vita privata;

e) l’Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere al potere di differimento per le informazioni relative a procedimenti in corso;

d) infine contesta la genericità della sua istanza.

6. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Milano e le controinteressate società, Coima ed EVD, depositando tutti memorie, con le quali hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità nonché l’infondatezza del ricorso. Il Comune di Milano e la società Coima hanno depositato altresì documenti e infine il ricorrente e la società EVD hanno presentato repliche.

7. All’udienza camerale del 5 novembre la causa è passata in decisione.

8. EVD ha chiesto dichiararsi, in via preliminare, l’inammissibilità o comunque l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso, nello specifico in relazione al mancato coinvolgimento dei nuovi protagonisti individuati dal sopravvenuto c.d. Decreto Sport (D.L. n. 96/2025), che avrebbe autorizzato il Comune di Milano, d’intesa con la Regione Lombardia, a riconoscere contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l’incremento dei fattori produttivi per l’accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell’evento.

8.1. L’eccezione è infondata.

8.2. Il Collegio osserva che la sopravvenienza normativa, riferendosi allo stanziamento di risorse pubbliche a copertura degli extra-costi, non rientra nel perimetro dell’istanza di accesso civico formulata dal ricorrente per conoscere l’”ammontare dell’incremento dei costi sostenuti rispettivamente da Evd Milan Srl e Gruppo Coima e comunicati al Comune di Milano”, sicché il Decreto Sport non rileva ai fini della decisione, né incide negativamente sull’interesse al ricorso. Dunque, salvo eventuali questioni future sull’erogazione dei contributi pubblici e sulla necessità di integrazione del contraddittorio, allo stato il ricorso non può ritenersi inammissibile.

8.3. L’eccezione sollevata da Coima che ha, invece, chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per genericità dei presupposti fattuali della pretesa del ricorrente, riguarda in realtà l’accertamento della sussistenza del diritto all’accesso e non questioni di rito.

9. Esaminate le eccezioni, si impone in via preliminare una disamina del quadro disciplinare che regola sia l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nell’ottica di appurare se vi siano i presupposti per l’ostensione della documentazione, così come richiesta dall’istante (rammentato che, per costante giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, si atteggia quale “giudizio sul rapporto”, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, “ordina l’esibizione dei documenti richiesti“).

9.1. Come noto, l’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d. lgs. n. 33 del 2013 ad opera del d. lgs. n. 97 del 2016, sul modello statunitense del c.d. FOIA (Freedom of information Act), si configura quale diritto di “chiunque” ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (ulteriori rispetto a quelli per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione), con il dichiarato scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” e fermo restando il rispetto dei “limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (cfr. art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33 del 2013).

9.2. L’art. 3 del medesimo decreto prevede poi che “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico (…) sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7“.

9.3. L’Adunanza Plenaria, nella sentenza del 2 aprile 2020, n. 10, ha sottolineato come la ratio dell’istituto risieda nella volontà di superare quello che era e resta il limite connaturato all’accesso documentale, il quale non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990), tenendo distinto il bisogno di conoscenza (need to know) che connota quest’ultimo dal “desiderio di conoscenza” cui è improntato il “nuovo” accesso civico generalizzato (anche definito dall’Adunanza Plenaria in termini di accesso di “terza generazione”, p. 24).

9.4. In tale prospettiva, la conoscenza assurge a diritto fondamentale in sé (c.d. right to know), in quanto premessa autonoma e fondamentale per l’esercizio di qualsivoglia altro diritto, rispondendo a superiori principi di trasparenza e, in ultima analisi, di democrazia: secondo la citata Plenaria, “nel nostro ordinamento l’evoluzione della visibilità del potere, con la conseguente accessibilità generalizzata dei suoi atti sul modello del FOIA, è la storia del lento cammino verso la democrazia e, con il progressivo superamento degli arcana imperii di tacitiana memoria, garantisce la necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica (Corte cost., 7 maggio 2002, n. 155). Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia (…) è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale “casa di vetro” improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione“.

9.5. L’istituto dell’accesso civico generalizzato, pertanto, è informato ai superiori e fondamentali principi di “trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica”, ai sensi degli artt. 1 e 2 Cost., nonché, ovviamente, dell’art. 97 Cost., secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost. (Cons. St., sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546)” (p. 22.8 Ad. Pl. 10/2020), considerato, altresì, che lo stesso decreto legislativo n. 33/2013, all’art. 1, co. 3, autoqualifica le proprie disposizioni, tra le quali anche quelle dettate in tema di accesso civico, quali integrative della “individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.“.

9.6. La natura fondamentale del diritto di accesso trova un proprio addentellato normativo anche nelle fonti sovranazionali, e segnatamente nell’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che riconosce a qualsiasi cittadino dell’Unione il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie) e nell’art. 10 CEDU, che sancisce, al comma 1, che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include «la libertà di ricevere […] informazioni […] senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche», mentre il successivo comma 2 stabilisce che l’esercizio delle libertà garantite «può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica» alla tutela di una serie di interessi, pubblici e privati, pressoché corrispondenti alle eccezioni relative previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013.

9.7. L’Adunanza Plenaria ha, inoltre, evidenziato come la trasparenza risponda a “un controllo diffuso” della collettività sull’azione amministrativa sia particolarmente avvertita nella materia dei contratti pubblici e delle concessioni e, in particolare, nell’esecuzione di tali rapporti, “dove spesso si annidano fenomeni di cattiva amministrazione, corruzione e infiltrazione mafiosa, con esiti di inefficienza e aree di malgoverno per le opere costruite o i servizi forniti dalla pubblica amministrazione e gravi carenze organizzative tali da pregiudicare persino il godimento di diritti fondamentali da parte dei cittadini nella loro pretesa ai cc.dd. diritti sociali” (par. 30.3) e che l’esigenza di una conoscenza diffusa dei cittadini nell’esecuzione dei contratti pubblici è con forza avvertita nella normativa europea; in particolare dal considerando 126 della Direttiva n. 2014/24/UE, il quale ricorda “3.1.1…che la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto «è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi», sicché le pubbliche amministrazioni dovrebbero conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato per garantire alle parti interessate l’accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. 31.2. Ancor più chiaramente e nettamente, poi, il considerando n. 122 della stessa Direttiva osserva che «i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone od organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla Direttiva 98/665/CE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedere di appalto» e «dovrebbero avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla Direttiva 89/665/CE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente Direttiva all’autorità o alla struttura competente»”.

9.8. Vale la pena osservare, inoltre, che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 ha codificato l’applicazione dell’accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici, normativizzando i principî affermati dalla citata Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 attraverso il riconoscimento, come affermato nella Relazione illustrativa al Codice, a tutti i cittadini della “possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33“.

9.9. Così connotato l’istituto, non vi sono ragioni per dubitare che il ricorrente, nell’esercizio della propria attività professionale di giornalista, e fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, rientri – ai sensi dell’art. 5 d. lgs. n. 33/2013 – nel “chiunque” che, in qualità di civis, può accedere alle informazioni e alla documentazione in possesso di una pubblica amministrazione.

10. Ai fini che qui rilevano occorre interrogarsi sui limiti all’accesso civico, previsti dall’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 2, relativi alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza (lett. b) e degli interessi economici e commerciali, limiti qui controversi (lett. c).

10.1. In particolare l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 consente l’accesso civico ai dati e ai documenti delle Amministrazioni, ma fa comunque salvi i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 2, del d.lgs. citato, che dispone “L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: (…) b) la libertà e della segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali“.

10.2. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, laddove l’interesse alla conoscenza, protetto dal citato art. 5, comma 2, fronteggi gli interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del medesimo decreto, questo confronto è oggetto di una valutazione dell’amministrazione ad “alto tasso di discrezionalità” (Cons. Stato, Ad. plen n. 10 del 2020; Cons Stato, V, n. 1817 del 2019).

10.3. Ne consegue, quindi, che spetta all’Amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi privati dedotti dai controinteressati e dall’Amministrazione resistente.

10.3. Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione resistente con la memoria depositata il 20 ottobre 2025 (pag. 10).

10.4. In tal senso il Collegio osserva che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, richiamata dal ricorrente, ha affermato che l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali“.

10.5. Il Consiglio di Stato (sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201) ha recentemente osservato che “a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere [attraverso l’accesso civico generalizzato] una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale” (par.10.1).

11. Ciò detto, preliminarmente, occorre delimitare il campo di applicazione del diritto di accesso civico qui in contestazione.

11.1. Come precisato dal Comune di Milano, le opere di realizzazione delle infrastrutture olimpiche sono “opere realizzate da soggetti privati con risorse proprie” (pag. 7 cit. memoria) e ciò è stato confermato anche dalla controinteressata EVD (pag. 4 memoria depositata il 20 ottobre 2025), la quale, per quanto riguarda l’Arena, ha precisato che si tratta di un’opera privata di interesse generale, sicché restano fuori dal perimetro del diritto di accesso civico i dati e le informazioni su tali investimenti privati, frutto di scelte economiche e di strategie imprenditoriali delle società controinteressate, come tali non rientranti nell’oggetto del controllo diffuso previsto l’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, che presuppone l’utilizzo delle “risorse pubbliche”.

11.2. Contrariamente a quanto affermato dalle parti resistenti, si osserva che l’istanza di accesso civico non è generica, ma è precisa e circostanziata, riguardando l’“ammontare dell’incremento dei costi sostenuti rispettivamente da Evd Milan Srl e Gruppo Coima e comunicati al Comune di Milano”, cioè gli extra-costi per la realizzazione del PalaItalia e del Villaggio Olimpico non coperti da risorse private, e la relativa documentazione.

11.3. Nel provvedimento impugnato, il Comune di Milano afferma che “le informazioni oggetto di istanza riguardano un iter ancora in corso, che perdipiù, coinvolge anche altri soggetti pubblici, oltre la scrivente Amministrazione, e che non è ancora ben definito. Pertanto, la diffusione di qualsiasi informazione ancora in fase di definizione potrebbe recare un danno alla buona riuscita dell’evento olimpico stesso”.

11.4. Successivamente, con la citata memoria depositata il 20 ottobre 2025, il Comune ha evidenziato che con decreto legge 30 giugno 2025 n. 96, convertito con L. 8 agosto 2025, n.119, il legislatore statale è intervenuto a dettare, all’art. 1, “disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano – Cortina 2026”, prevedendo ai commi da 4 bis al 4 quinquies disposizioni specifiche anche per queste due opere.

In particolare, l’art. 4 bis prevede che “per garantire la funzionalità dell’opera “Arena PalaItalia Santa Giulia” per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l’evento, il comune di Milano, d’intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell’opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l’incremento dei fattori produttivi per l’accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell’evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l’anno 2025”; il successivo comma 4 ter prevede che l’erogazione di tali risorse avvenga d’intesa con la Regione Lombardia.

Il comma 4 quinquies, con riferimento al Villaggio Olimpico dispone che: “al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l’incremento dei fattori produttivi per l’accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano- Cortina 2026”, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi”.

11.5. Ebbene, è evidente che, in relazione agli extra-costi sostenuti dalle società responsabili per la realizzazione delle opere olimpiche, i quali, per espressa ammissione del Comune di Milano, verranno coperti dalle risorse pubbliche stanziate con il Decreto Sport, la richiesta di accesso civico avanzata dal ricorrente non fuoriesce dall’ambito di controllo diffuso tutelato dall’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013. 11.6. Tuttavia, si osserva che quanto rappresentato dal Comune di Milano circa l’iter procedimentale in corso, si tratta di circostanza che consente all’Amministrazione di far ricorso al potere di differimento dell’accesso civico al momento della conclusione del procedimento e della definizione precisa delle stime degli extra-costi oggetto dell’istanza proposta dal ricorrente, ma che non può giustificare il diniego di accesso civico.

12. Sull’interesse-limite privato alla tutela degli interessi economici e commerciali di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 5 bis del d. lgs. n. 33/2013, per la costante giurisprudenza, ai fini dell’eventuale diniego di accesso è necessario che il provvedimento illustri adeguatamente le ragioni per le quali la conoscenza della documentazione richiesta possa incidere negativamente sugli interessi economici di tali società, chiarendo in che modo la rivelazione dei dati possa porle in una posizione di ingiusto svantaggio nei confronti dei concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 7 marzo 2023, n. 588; T.A.R. Genova, sez. I, 13 novembre 2017, n. 826).

12.1. Nella fattispecie in esame, il Comune di Milano non ha adeguatamente motivato il bilanciamento degli interessi in gioco, risolto con la soccombenza dell’interesse del ricorrente all’accesso civico, limitandosi l’Amministrazione ad affermare che “…così come opposto dalle Società coinvolte, i dati economici riservati delle aziende meritano tutela ex art. 5 bis comma 2 lett. c), del d. lgs. 33/2013”, il che può valere nei limiti delle risorse private investite dai soggetti responsabili per la realizzazione e messa a disposizione degli impianti ma non per gli extra-costi, a copertura dei quali sono stati stanziati fondi pubblici.

12.2. Infine, non sussiste l’interesse-limite alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza, essendo tale limite riferito alle comunicazioni di carattere privato e confidenziale, così come evidenziato e chiarito dalle Linee Guida Anac (Delibera 1309 del 2016).

13. In altri termini, va riconosciuto il diritto di accesso civico del ricorrente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, salvo il potere del Comune di Milano di differire tale accesso al momento della conclusione dell’iter procedimentale in corso.

14. Le spese, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano coma da dispositivo.

TAR LOMBARDIA – MILANO, I – sentenza 10.11.2025 n. 3619

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