*Giurisdizione e competenza – Inammissibilità del ricorso all’ottemperanza cumulativa per ottenere la esecuzione di plurime sentenze e il pagamento delle somme liquidate ad un avvocato quale antistatario  

*Giurisdizione e competenza – Inammissibilità del ricorso all’ottemperanza cumulativa per ottenere la esecuzione di plurime sentenze e il pagamento delle somme liquidate ad un avvocato quale antistatario  

1. Con il ricorso in esame, proposto in sede di ottemperanza e di giurisdizione di merito ai sensi dell’art. 112 del codice del processo amministrativo, l’avvocato indicato in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale di emanare le misure volte ad ottenere il pagamento delle somme liquidategli, quale antistatario, da quattordici sentenze passate in giudicato.

2. In particolare, egli ha chiesto che il Ministero dell’istruzione e del merito sia condannato a pagare le somme liquidate:

a) dalla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 2437 del 7 luglio 2017;

b) dal Tribunale di Cassino, sezione lavoro, con la sentenza n. 663 del 10 luglio 2019;

c) dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, con le sentenze nn. 7482, 7491, 7512, 7521, 7616 del 9 giugno 2022, n. 9942 del 12 giugno 2023, n. 1584 del 26 gennaio 2024, nn. 4794, 4810 e 4812 dell’11 marzo 2024;

d) dal Tribunale di Firenze, con le sentenze n. 487 del 25 giugno 2022 e n. 33 del 18 gennaio 2024.

Al fine di far rilevare l’ammissibilità del ricorso proposto per l’esecuzione di queste sentenze, il ricorrente ha richiamato l’orientamento per il quale è consentito il cumulo dei ricorsi in sede d’ottemperanza, ‘purché rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata’ (TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 3747 del 13 giugno 2024).

Oltra alla nomina di un commissario ad acta, il ricorrente ha chiesto l’applicazione delle misure previste dall’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.

2. Con l’ordinanza n. 15725 del 25 agosto 2025, questo Tribunale ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso, trattandosi dell’esecuzione di plurime sentenze con un’unica azione di ottemperanza ed ha assegnato un termine di trenta giorni per presentare memorie e chiarimenti sul punto.

3. In esecuzione dell’ordinanza, il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ha richiamato:

– la giurisprudenza amministrativa per la quale è ammissibile il ricorso cumulativo per l’esecuzione di distinte sentenze che hanno condannato al pagamento di somme di denaro, ‘purché rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata’ (Cons. Stato, Sez. V, n. 9584 del 2023; TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I, n. 31 del 2018);

– la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale – viceversa – è improponibile la domanda giudiziale nel caso di abusivo frazionamento del credito derivante da un medesimo rapporto di durata tra le parti (Sez. Un., n. 7299 del 19 marzo 2025) ed è contraria al principio di buona fede ‘il contegno del creditore che, senza alcun vantaggio o interesse, instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi’ (Cass., Sez. III, n. 6513 del 3 marzo 2023).

4. Ritiene il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Va preliminarmente condiviso il principio, affermatosi in giurisprudenza, per il quale il medesimo ricorrente può depositare un ricorso cumulativo al Tribunale amministrativo in sede d’ottemperanza, purché sia proposto nei confronti della medesima amministrazione soccombente nei giudizi di cognizione ed abbia per oggetto il pagamento di somme di denaro.

L’art. 114, comma 2, del codice del processo amministrativo dispone che unitamente al ricorso è depositato in copia autentica ‘il provvedimento’ di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato, ma esigenze di economia processuale inducono a ritenere che il creditore della medesima pubblica Amministrazione ben possa proporre un unico ricorso, per ottenere la complessiva somma che gli spetta.

6. Tale principio incontra però dei limiti, basati sull’esigenza che sia adeguatamente consentita la difesa dell’Amministrazione, anche col rispetto delle regole sul riparto delle competenze territoriali dei Tribunali amministrativi regionali, e siano forniti con chiarezza al giudice gli elementi indispensabili per comprendere quale sia l’oggetto complessivo della domanda.

Rilevano, da un lato, l’art. 15 del c.p.a. sul rilievo delle regole sul difetto di competenza e, dall’altro, l’art. 44, comma 1, lettera b), dello stesso codice sulla nullità del ricorso se vi è incertezza assoluta sull’oggetto della domanda.

Il ricorso cumulativo volto all’esecuzione di molteplici giudicati, per essere ammissibile, deve rispondere ad alcuni indefettibili requisiti minimi, e cioè:

– innanzitutto, come si è sopra osservato, deve essere proposto dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima Amministrazione debitrice;

– deve indicare con chiarezza e precisione ogni singolo rapporto giuridico sussistente tra le parti e dunque ogni importo dovuto in esecuzione di ciascuno dei titoli azionati, vale a dire la causa petendi e il petitum.

Non rilevano al riguardo gli altri orientamenti richiamati dal ricorrente.

È innanzitutto inconferente la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla improponibilità della domanda giudiziale nel caso di abusivo frazionamento del credito derivante da un medesimo rapporto di durata tra le parti.

Nel caso di ricorso d’ottemperanza cumulativo, non è configurabile l’artificioso frazionamento di un unico credito riferibile ad un rapporto di durata, ma – al contrario – si chiede di condannare l’Amministrazione ad un importo complessivo sulla base di sentenze di per sé distinte: nella specie, per di più, neppure è stato specificato in qualsiasi modo l’importo che sarebbe dovuto dal Ministero.

Neppure è rilevante l’orientamento sulla proposizione di più procedure esecutive, disciplinate dal codice di procedura civile, in forza di diversi titoli esecutivi, dal momento che per tali procedure esecutive vi sono peculiari regole, concernenti il pignoramento e l’intervento nel processo di altri creditori.

Inoltre, un tale ricorso cumulativo, per essere ammissibile, deve contenere domande di per sé proposte al giudice territorialmente competente.

Infatti, non si può ammettere che si concentrino innanzi ad un Tribunale amministrativo le domande proponibili innanzi ad altri Tribunali inderogabilmente competenti, né può accadere che l’adito Tribunale amministrativo diventi un ‘ufficio di smistamento’, dichiarando la propria incompetenza per le domande conoscibili da altri Tribunali e provvedendo sulle domande, da selezionare, rimesse alla propria competenza.

8. In applicazione dei principi sopra esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché contiene due domande indubbiamente proponibili innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana e, in relazione a tutte le domande, non ha precisato quali siano gli importi dovuti sulla base degli altri giudicati, risultando quindi del tutto generico.

9. Non rilevano pertanto le ulteriori specifiche questioni, poste dagli imprecisi riferimenti nel ricorso ai necessari elementi per individuare il contenuto delle sentenze di cui è stata chiesta l’esecuzione nonché la prova del relativo passaggio in giudicato (ad es., dal deposito di un certificato di passaggio in giudicato di una sentenza non indicata nel ricorso e di diffide non aventi con esse attinenza; dalle discrasie tra talune sentenze indicate in ricorso ed i relativi certificati di passaggio in giudicato; dalla allegazione di certificati di passaggio in giudicato di data successiva alla proposizione del ricorso).

9. La novità della questione e la costituzione solo formale di parte resistente giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

TAR LAZIO – ROMA, III BIS – sentenza 10.11.2025 n. 19832

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