1. Il primo motivo non è fondato.
1.1. E, anzitutto, infondata la censura del ricorrente secondo cui la locuzione “il motivo non convince” – che è stata utilizzata dalla Corte d’Appello di Milano in apertura della motivazione del rigetto del motivo di appello (il primo) con il quale il Ri.Vi.aveva contestato l’accertamento del presupposto delitto di truffa continuata e pluriaggravata in concorso -, in quanto costituirebbe un'”espressione di permanenza del dubbio” e di “mancanza di convinzione motivata certa sul fatto reato presupposto”, farebbe emergere un contrasto con il principio in dubio prò reo (che il ricorrente ricava dall’art. 27, secondo comma, Cost., e dall’art. 6, comma 2, CEDU).
Appare infatti di tutta evidenza come con la suddetta locuzione la Corte d’Appello di Milano altro non abbia significato se non che gli argomenti dell’appellante non erano da essa ritenuti idonei a “vincere” quelli che erano stati spesi nella sentenza appellata, con la conseguenza che il motivo di appello si doveva ritenere infondato, senza che dalla stessa locuzione sia pertanto possibile ricavare la manifestazione, da parte della stessa Corte d’Appello, della permanenza di dubbi in ordine alla sussistenza del menzionato reato presupposto.
1.2. Prima di passare a esaminare gli ulteriori profili di censura, si deve rammentare l’orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo cui ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).
1.3. Ciò rammentato, passando agli ulteriori profili di censura – i quali, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente -, si deve anzitutto evidenziare che, dalla lettura del capo d’imputazione, risulta che il reato presupposto del delitto di impiego di denaro di provenienza illecita che è stato contestato al ricorrente è costituito dai “reati di truffa di cui al capo b)”, il cui “provento” il Ri.Vi.avrebbe impiegato nelle attività economiche che sono indicate nell’imputazione a lui contestata (di cui al capo “i”).
Come si è detto nella parte in fatto, con il suddetto capo b) dell’imputazione, erano stati contestati a Re.Ca., a sua moglie Ma.Mo.e alla loro figlia Ma.Va.(pag. 23 della sentenza di primo grado) reati di truffa pluriaggravata e continuata in concorso (artt. 81, secondo comma, 110, e 640, secondo comma, n. 2 e n. 2-bis cod. pen.), “perché, in concorso fra loro, con i ruoli specificati nel capo a), con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, con artifici o raggiri, consistiti nello sfruttare la fama di mago, cartomante e guaritore di Re.Ca., nell’ingenerare falsamente nelle persone offese la convinzione di pericoli immaginari o di malattie cagionate da entità negative gravanti su loro stessi o sui loro familiari, approfittando, in talune occasioni, anche della particolare vulnerabilità e dell’età delle persone offese, inducendoli in errore per aver fatto credere di preservare ovvero di poter guarire loro e i loro familiari, con esorcismi e con pratiche magiche asseritamente terapeutiche, si procurarono un ingiusto profitto consistito nelle somme elargite dalle persone offese, quale corrispettivo per i rituali magici effettuati. Con l’aggravante di aver ingenerato nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario. Con l’aggravante di aver profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa”.
Da quanto si è appena evidenziato, risulta anzitutto l’erroneità della tesi del Ri.Vi. (che si è riassunta al punto 2.1.2. della parte in fatto) secondo cui “solo con riguardo alla sua posizione (id est: di Ma.Va.) il Ricorrente è chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 648 terc.p.”.
Ciò evidentemente non è, atteso che, se è vero che la somma che il Ri.Vi. ha impiegato nelle attività di cui all’imputazione era stata da lui materialmente “ricevuta da Ma.Va.” (così il capo “i”), è tuttavia altrettanto inconfutabilmente vero, alla luce dei capi i) e b) dell’imputazione che si sono sopra trascritti, che la stessa somma era “provento dei delitti predetti”, cioè dei delitti di truffa continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo b).
E tali delitti, come si è detto, erano stati contestati non certo alla sola Ma.Va.ma, in concorso con lei, anche a suo padre Re.Ca. (il “mago (Omissis)”) e a sua madre (Omissis).
Il Ri.Vi.era quindi chiamato a rispondere del reato di impiego di denaro di provenienza illecita non, come si sostiene nel ricorso, “solo con riguardo alla sua posizione”, cioè alla “posizione” di Ma.Va., ma con riguardo all’impiego di denaro preveniente da reati di truffa continuata che erano stati commessi non dalla sola Ma.Va.ma anche, in concorso con lei, da suo padre Re.Ca. e da sua madre (Omissis).
Da ciò discende anche che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che la Corte d’Appello di Milano abbia potuto trarre elementi di responsabilità in capo a Ma.Va.da circostanze “estranee al contesto del comportamento che viene contestato al padre come attività propria di truffa” -come la partecipazione (come anche la madre) alle trasmissioni televisive mediante le quali il padre esercitava la propria attività di mago e la ricezione delle telefonate in diretta dei telespettatori e come l’accompagnamento dello stesso padre (come anche la madre) nelle visite a casa dei clienti – non integra, di per sé, alcun vizio della sentenza impugnata.
Infatti, poiché, come si è detto, a Ma.Va.era contestato di avere concorso con il padre (e con la madre) nei reati truffa continuata, il suo contributo partecipativo concorsuale, materiale o morale, ben si poteva manifestare attraverso forme atipiche della condotta criminosa, senza che fosse necessario, come è invece sostenuto dal ricorrente, che si provasse che ella “direttamente abbia posto in essere comportamenti di truffa tutti assimilabili alla fattispecie normativa”.
Chiarito che, pertanto, il reato presupposto del delitto di impiego di denaro di provenienza illecita che è stato contestato al ricorrente è costituito dai reati di truffa continuata e pluriaggravata di cui al capo b) commessi in concorso tra loro da Re.Ca., da Ma.Mo. e da Ma.Va., si deve rilevare
che, come è stato evidenziato nella sentenza di primo grado (pag. 27) – con la quale, per le ragioni che si sono dette (al punto 1.2), l’impugnata sentenza di appello si deve reputare saldarsi, con la conseguenza le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale -, i fatti di cui al capo b) dell’imputazione e l’attribuibilità degli stessi a Re.Ca., a Ma.Mo.e a Ma.Va.si dovevano ritenere accertati con la sentenza di “patteggiamento” del 17/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lodi, divenuta irrevocabile il 09/06/2021.
Ciò in quanto la sentenza di “patteggiamento” è legislativamente espressamente equiparata a una sentenza di condanna (art. 445, comma 1 -bis, terzo periodo, cod. proc. pen.).
Per tale ragione, la Corte di cassazione ha chiarito che la stessa sentenza, che sia divenuta irrevocabile, può essere utilizzata a fini probatori in un altro procedimento penale, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., quanto alla prova del fatto e della sua attribuibilità (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384-01, la quale ha considerato anche la modifica che è stata apportata al comma 1 -bis dell’art. 445 cod. proc. pen. dall’art. 25, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Nicho, Rv. 272665-01; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058-01; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480-01).
È vero che, a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen. (che richiama gli artt. 187 e 192, comma 3, dello stesso codice), la menzionata sentenza irrevocabile di “patteggiamento” non costituiva piena prova dei fatti con essa accertati, ma necessitava dei cosiddetti riscontri esterni – i quali, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa sia logica (Sez. 6, n. 42799 del 30/09/2008, Campesan. Rv. 241860-01), anche già utilizzati nell’altro giudizio (Sez. 6, n. 23478 del 19/04/2011, De Caro, Rv. 250098-01) – di cui il giudice deve dare evidentemente conto.
Il Collegio ritiene che tali elementi di riscontro siano stati effettivamente adeguatamente rinvenuti dai giudici di merito nella dichiarazioni delle costituite parti civili (Omissis), (Omissis) e Pa., le quali, come è stato dato più specificamente conto nella sentenza di primo grado (in particolare, a pag. 24), avevano riferito, in modo sostanzialmente sovrapponibile, come Re.Ca., alias il “mago (Omissis)”, avesse ingenerato in esse la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli per loro stesse e/o per i loro familiari, facendo loro credere di potere scongiurare tali pericoli con i rituali magici da lui praticati (rituali proposti a (Omissis) quale unica via per soccorrere i suoi parenti; rito per annullare la fattura che sarebbe stata fatta al figlio di (Omissis), in assenza del quale si sarebbe verificato un grave incidente; “rito di Natale” e “rito della Tanzania” per bonificare la stalla di Pa., nella quale Re.Ca. aveva detto di avvertire un’entità che, altrimenti, avrebbe continuato a provocare danni, ed esorcismo con riguardo alla situazione dei familiari dello stesso Pa.), che le persone offese gli retribuivano con ingenti somme.
Alla luce di ciò, il Collegio considera che i giudici del merito abbiano logicamente ritenuto che tali dichiarazioni confermassero quello che si doveva reputare essere il modus operandi del “mago (Omissis)”, quale era stato accertato con la menzionata sentenza di “patteggiamento” irrevocabile.
Modus operandi nel realizzare il quale Re.Ca. era coadiuvato anche dalla figlia (Omissis), che – come è stato, pure non illogicamente, reputato – ne aveva quanto meno rafforzato i propositi criminosi, partecipando alle trasmissioni televisive (che, nei nomi, rinviavano sia al padre sia alla figlia), gestendo le telefonate in diretta dei clienti e anche recandosi di persona presso le abitazioni delle vittime.
Ne discende, conclusivamente, che, diversamente da quanto è affermato dal ricorrente, la Corte d’Appello di Milano (e, prima, il Tribunale di Lodi) non ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dei reati di truffa, “il solo fatto di avere (Re.Ca.) esercitato a pagamento (e su richiesta dei clienti) il ruolo di mago, guaritore occultista”, né ha sostenuto che la mera credenza nell’esistenza di poteri magici sia “idonea a configurare il raggiro doloso del mago”, ma, alla luce delle risultanze istruttorie costituite delle menzionate sentenza di “patteggiamento” irrevocabile e dichiarazioni delle parti civili, ha logicamente accertato l’esistenza dei presupposti reati di truffa pluriaggravata e continuata di cui al capo b) dell’imputazione e l’attribuzione degli stessi reati a Re.Ca., Ma.Mo.e Ma.Va.in concorso tra loro.
Facendo poi corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, cosi procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, relativa proprio a Re.Ca., Rv. 278004-01; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise, Rv. 253647-01; Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361-01).
2. Il secondo motivo non è fondato.
Con tale motivo, il ricorrente contesta principalmente che il denaro che egli impiegò nelle attività economiche che sono indicate nel capo i) dell’imputazione si potesse ritenere, come hanno fatto i giudici del merito, di provenienza illecita.
A tale proposito, il Collegio osserva come tale contestazione del ricorrente si fondi, in realtà, su due errori di prospettiva, i quali sono peraltro in parte già emersi esaminando il primo motivo.
Il primo errore consiste nell’assumere che “di 85 ipotesi di reato solo tre costituiscono, di fatto e di diritto, oggetto del processo. Solo in relazione ai proventi illeciti delle tre parti offese costituite parti civili, e per le somme tratte dal rapporto con queste tre parti offese, è possibile valutare la posizione del (Omissis)” e, analogamente, che “il reato contestato al Ricorrente… sia connesso al riutilizzo dei proventi specifici tratti dalla truffa in danno delle sole tre parti offese considerate nel processo”, in quanto il “capo di imputazione… in realtà si riferisce esattamente alle parti offese individuate”.
L’erroneità di tale assunzione discende dal fatto che, come si è visto esaminando il primo motivo, il reato presupposto del delitto di impiego di denaro di provenienza illecita che è stato contestato al ricorrente è costituito dai reati di truffa continuata e pluriaggravata di cui al capo b) dell’imputazione che erano stati commessi, in concorso da Re.Ca., da Ma.Mo.e da Ma.Va., ai danni non delle sole tre parti civili che si sono costituite nel presente processo (Omissis), (Omissis) e Pa.) ma di tutte le persone offese dei presupposti reati di truffa di cui al suddetto capo b) (le quali persone offese, secondo quanto è indicato nello stesso ricorso, risulterebbero essere 85).
Ne discende che al Ri.Vi.era stato pertanto contestato, diversamente da quanto egli mostra di ritenere, di avere impiegato nelle attività economiche che sono indicate nel capo i) dell’imputazione il provento delle truffe che erano state commesse ai danni di tutte le suddette persone offese di tutti i suddetti reati di truffa di cui al capo b), e non il solo provento delle tre truffe commesse ai danni delle sole tre parti civili che si sono costituite nel presente processo.
Il secondo errore di prospettiva che è stato commesso dal ricorrente nel formulare la propria contestazione consiste nell’avere attribuito apparente rilievo alle circostanze che il profitto delle presupposte truffe di cui al capo b) dell’imputazione fosse stato o no materialmente incassato da Ma.Va.e che questa avesse o no materialmente partecipato all’attività compiuta dal padre presso l’abitazione delle vittime delle truffe di induzione in errore delle stesse vittime mediante artifici e raggiri.
L’erroneità di tale prospettiva discende dal fatto che, come si è visto esaminando il primo motivo, il Ri.Vi.era chiamato a rispondere del reato di impiego di denaro di provenienza illecita con riguardo all’impiego di denaro preveniente da reati di truffa continuata che erano stati commessi non dalla sola Ma.Va.ma anche, in concorso con lei, da suo padre Re.Ca. e da sua madre (Omissis), con la conseguenza che, poiché il contributo partecipativo concorsuale di Ma.Va.ben si poteva manifestare attraverso forme atipiche della condotta criminosa, non è di per sé rilevante che ella avesse o no compiuto manifestazioni proprie delle condotta tipica del reato di truffa.
Posti tali errori di prospettiva, che inficiano la principale contestazione del ricorrente, il Collegio reputa che i giudici del merito abbiano ritenuto in modo non contraddittorio né manifestamente illogico che le somme che il Ri.Vi.ricevette da Ma.Va.e che impiegò successivamente nelle attività economiche che sono indicate nel capo i) dell’imputazione provenissero dal complesso dei reati di truffa in concorso di cui al capo b) dell’imputazione, tenuto conto: a) del fatto che, premesso che, per le ragioni che si sono dette, la Corte d’Appello di Milano ha correttamente ritenuto che “l’imputazione ascritta non riguarda partitamente le sole tre persone offese costituite parti civili” (pag. 12 della sentenza impugnata), la stessa Corte d’Appello ha pertanto altrettanto correttamente considerato il complesso di tutte le truffe di cui al capo b) dell’imputazione e il complesso di tutti i profitti delle stesse truffe, non illogicamente reputate, anche per quanto si è detto esaminando il primo motivo, espressive di un reiterato e collaudato modus operandi del “mago (Omissis)”; b) del fatto che le somme che Ma.Va.aveva trasferito a ZZ Srl (di cui il Ri.Vi.era stato amministratore fino al 24/07/2018) e che lo stesso Ri.Vi.aveva poi impiegato nelle attività economiche che sono indicate nel capo i) dell’imputazione provenivano, pressoché esclusivamente, dall’attività che era svolta dal padre di Ma.Va.(pagg. 29-30 della sentenza di primo grado).
Quanto alle ulteriori contestazioni del ricorrente, si deve osservare che: a) alla luce di quanto si è ripetutamente argomentato, diversamente da quanto mostra di ritenere il (Omissis), è del tutto corretto (come si è in effetti già detto) che la sentenza impugnata “colleg(hi) la imputazione del ricorrente Ri.Vi.non più e solo… a Ma.Va., bensì ad una non esplicita… collaborazione con “i (Omissis)”; b) il fatto che a Ma.Va.potesse essere stato contestato, con riferimento al trasferimento di denaro a ZZ Srl, il reato di autoriciclaggio non inficia di per sé l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il diverso reato di impiego dello stesso denaro di provenienza truffaldina; c) l’affermazione della Corte d’Appello di Milano secondo cui il Ri.Vi.”era andato oltre i doveri propri di un professionista che si occupa della contabilità di un cliente (pag. 13, terzo capoverso, della sentenza impugnata), anche a volerla ritenere “eccentrica rispetto al reato”, sarebbe solo ultronea e all’evidenza non tale da inficiare la motivazione in ordine alla provenienza illecita del denaro impiegato dal Ri.Vi.e, più in generale, alla responsabilità dello stesso imputato per il reato a lui ascritto.
3. Il terzo motivo non è fondato.
Si deve anzitutto precisare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente – il quale ha fatto riferimento al “dolo specifico” richiesto dall’art. 648 terc.p.” – il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita non richiede alcun dolo specifico in quanto per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico, il quale è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 14215 del 02/04/2025, Galeotti, Rv. in corso di attribuzione; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-03, con la quale la Corte ha argomentato che, se il legislatore avesse ritenuto necessaria la sussistenza del dolo specifico, collegato alla finalità di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate, lo avrebbe espressamente previsto. Nel senso della non necessità che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte a ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni, si veda anche: Sez. 6, n. 43781 del 09/10/2024, Basile, Rv. 287270-01; Sez. 2, n. 24273 del 18/02/2021, Iozzino, Rv. 281626-01).
Ciò precisato, si deve osservare che i giudici del merito, con le conformi sentenze di primo e di secondo grado, hanno ritenuto la consapevolezza del Ri.Vi.della provenienza delittuosa delle somme da lui ricevute da Ma.Va.e da lui poi impiegate nelle attività economiche che sono indicate nel capo i) d’imputazione, sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) i legami esistenti tra il Ri.Vi.e i membri della famiglia (Omissis), quali emergevano: a.l) dal fatto che l’immobile sito in C., via Zoncada, n. 20, nel quale aveva sede Dataquattro Srl, cioè lo studio di commercialista di cui il Ri.Vi.era stato socio fondatore e che aveva amministrato per più di venti anni, era di proprietà di Centauro Immobiliare Srl, cioè di una società che era partecipata e amministrata da Re.Ca., e che, nello stesso immobile, vi era anche la sede dì Raggio di Sole Sas, società che era sempre riferibile a Re.Ca.; a.2) dal fatto che Ma.Va.e Re.Ca. erano residenti, la prima dal 2008 e il secondo dal 2010, nell’immobile di Camairago, via Roma, n. 13, che era di proprietà di Dataquattro Srl, che era all’epoca amministrata dal (Omissis); a.3) dal fatto che, come aveva riferito la parte civile Giuseppe Pa., durante i programmi televisivi del “mago (Omissis)” era stato trasmesso un video in cui Re.Ca. mostrava di avere donato un’auto al Comune di Camairago alla presenza, tra gli altri, del (Omissis), che il Re.Ca. aveva presentato come il suo commercialista (a proposito di quest’ultimo elemento, che è stato
esattamente indicato alla pag. 34 della sentenza di primo grado, il Collegio ritiene che la sua valenza non si possa reputare inficiata dal fatto che, per errore, la Corte d’Appello di Milano abbia indicato che il Ri.Vi.aveva partecipato a un programma televisivo del “mago (Omissis)” anziché a un video che era stato trasmesso durante i programmi televisivi dello stesso mago); b) la sostanziale inspiegabilità delle operazioni di trasferimento di somme, da parte di Ma.Va.a ZZ Srl, e di successivo impiego delle stesse somme da parte del Ri.Vi.nelle attività economiche indicate nel capo i) dell’imputazione, se non nella prospettiva di reimpiegare nel mercato lecito somme di provenienza illecita, alla luce del fatto che Ma.Va.aveva trasferito le medesime somme a ZZ Srl in un momento in cui non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti di tale società.
Tale motivazione della ritenuta consapevolezza, quanto meno generica, del Ri.Vi. della provenienza delittuosa del capitale che gli era stato trasferito da Ma.Va., in quanto proveniente dall’attività truffaldina di suo padre, di sua madre e di lei stessa, e da lui impiegato nelle più volte menzionate attività economiche, appare priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, oltre che esente da vizi di violazione di legge.
In particolare, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, non appare né contraddittoria né manifestamente illogica la valorizzazione, da parte dei giudici del merito, dell’elemento che, dalle operazioni di trasferimento di somme, da parte di Ma.Va.a ZZ Srl, e di successivo reimpiego delle stesse somme da parte del (Omissis), non poteva derivare alcun vantaggio a Ma.Va.e a suoi familiari se non quello di reimpiegare nel mercato lecito le somme provenienti dall’attività truffaldina da essi svolta.
Infatti, semplicemente, i giudici del merito hanno reputato – in modo che non appare, appunto, né contraddittorio né manifestamente illogico – che non fosse credibile che il (Omissis), alla luce dei suoi evidenziati legami con la famiglia Re.Ca.e dell’illogicità delle operazioni dal punto di vista di Ma.Va., avesse agito, senza “fa(rsi) troppe domande” (così a pag. 36 della sentenza di primo grado), perché le operazioni erano convenienti dal punto di vista de ZZ Srl e non, piuttosto, per destinare a un impiego economicamente utile capitali provenienti dalle attività illecite dei “Martini”, nella consapevolezza di tale provenienza.
Si è già detto, infine, come il fatto che a Ma.Va. potesse essere stato contestato, con riferimento al trasferimento di denaro a ZZ Srl, il reato di autoriciclaggio non inficia di per sé l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il diverso reato di impiego dello stesso denaro di provenienza truffaldina. Sul punto, peraltro, la doglianza del ricorrente appare anche, come già quella analoga che egli aveva prospettato nell’ambito del secondo motivo, fondamentalmente generica.
4. Il quarto motivo non è fondato.
(Omissis), (Omissis e altri) Pa. avevano esercitato l’azione civile nei confronti del Ri.Vi.per il risarcimento del danno che era stato loro cagionato dal reato di impiego del denaro di provenienza dalle truffe che erano state commesse ai loro danni dal “mago (Omissis)” (Re.Ca.) in concorso con la moglie Ma.Mo. e con la figlia Ma.Va.
I giudici del merito avevano accertato che il suddetto denaro di provenienza illecita era stato ricevuto dal Ri.Vi. da Ma.Va., la quale lo aveva in particolare trasferito a ZZ Srl, di cui il Ri.Vi.era amministratore (fino al 24/07/2018), impiegandolo, poi, lo stesso (Omissis), in attività economiche intestate a ZZ Srl
Ciò posto, il Collegio reputa che, col ritenere che, poiché nessun membro della “famiglia (Omissis)” “compariva” all’epoca in ZZ Srl – sicché tale società era terza rispetto alla stessa “famiglia” – il reato di impiego di beni di provenienza illecita che era stato commesso dal Ri.Vi.aveva reso ancora più difficoltoso, per (Omissis), (Omissis) e Pa., rintracciare le somme che erano state loro fraudolentemente sottratte dalla “famiglia (Omissis)” e ottenere il pronto ristoro delle stesse somme, e che tale maggiore difficoltà aveva comportato un danno non patrimoniale che era quindi derivato dal reato che era stato commesso dal (Omissis), la Corte d’Appello di Milano abbia correttamente e logicamente ritenuto la fondatezza della domanda agli effetti civili che era stata proposta da (Omissis), (Omissis) e Pa. nei confronti del Ri.Vi.per ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato di impiego del denaro proveniente dalle truffe che essi avevano subito.
4. Il quinto motivo non è fondato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).
Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri dì cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Nel caso di specie, la pena irrogata di cinque anni di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. (che è pari a pari a otto anni di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa), con la conseguenza che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’Appello mediante il riferimento alle modalità del fatto e al lungo periodo in cui lo stesso era maturato ed era stato compiuto, riferimento di per sé idoneo a comprovare l’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., mentre il riferimento, che è stato pure operato dalla Corte d’Appello, al fatto che l’imputato aveva negato alcune circostanze ritenute evidenti, ancorché incongruo, non appare tale – tenuto conto dell’irrogazione di una pena ben al di sotto di quella media edittale e degli altri criteri utilizzati – da potere di per sé configurare un abuso del potere discrezionale che è conferito al giudice dall’art. 132 cod. pen.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dal rigetto del ricorso consegue altresì la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili (Omissis), (Omissis) e Pa., le quali spese, tenuto conto della difesa congiunta di tre diverse parti civili, con i conseguenti aumenti, si liquidano in complessivi Euro 5.897,60, oltre accessori di legge.
Cass. pen., II, ud. dep. 01.10.2025, n. 32364