1. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che di seguito si precisano.
2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto, quando, come nel caso di specie, sia l’imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile costituita.
3. Il motivo è parzialmente fondato.
3.1. L’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il c.d. principio di soccombenza e prevede, in via generale, che «[C]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».
L’art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sancisce, tuttavia, che «[C]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato».
Questa disposizione regola una particolare ipotesi nella quale «lo Stato viene ad essere al tempo stesso creditore dell’imputato (in luogo della parte civile) e debitore del difensore di quest’ultima» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 – 01).
Nel caso, infatti, in cui l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese sia condannato al risarcimento del danno o alla restituzione in favore della parte civile ammessa al beneficio, il pagamento delle spese di questa parte deve essere disposto in favore dello Stato, per evitare che la parte civile ottenga due volte il rimborso delle spese processuali (una volta dallo Stato e un’altra dalla controparte).
3.2. Questa disposizione, peraltro, non chiarisce la disciplina che deve essere applicata dal giudice nel caso in cui l’imputato debba essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile ed entrambe le parti siano state entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
3.3. La statuizione della sentenza impugnata è, tuttavia, illegittima.
Ove, infatti, sia l’imputato che la parte civile siano entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’imputato non può essere condannato a rifondere le spese processuali in favore della parte civile.
L’applicazione del generale principio di soccombenza sancito dall’art. 541 cod. proc. pen., senza temperamenti, nel caso di specie, infatti, comporta la violazione del divieto di ingiustificato arricchimento, in quanto la parte civile, che, per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ha sostenuto alcuna spesa processuale e non è destinata a sostenere l’onere del pagamento del compenso al proprio avvocato, viene a conseguire un vantaggio indebito.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nella parte in cui dispone che l’imputato debba rifondere le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
3.4. Nella giurisprudenza di legittimità sono, peraltro, emersi due orientamenti opposti in ordine al provvedimento che il giudice deve adottare in caso di soccombenza dell’imputato in favore della parte civile, quando entrambe le parti siano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
3.5. Secondo il primo orientamento, la previsione dell’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 si giustifica, in quanto, in tale ipotesi la parte civile non ha sostenuto alcuna spesa per far valere in giudizio il proprio diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, avendo provveduto lo Stato a sostenerne il relativo onere.
La previsione di cui all’art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è, tuttavia, eccezionale e insuscettiva di applicazione analogica; da questa disposizione (e, in particolare, dall’espresso riferimento a «l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese») si desume a contrario che, ove anche l’imputato sia ammesso a tale beneficio, non può essere disposta la sua condanna in favore dello Stato.
Secondo le sentenze che aderiscono a questo orientamento, dunque, ove l’imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, che restano a carico dell’Erario (Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., Rv. 279839 – 01; cfr., anche tra le pronunce non massimate: Sez. 5, n. 37113 del 30/09/2022, A.; Sez. 5, n. 5981 del 13/02/2023, G.; Sez. 5, n. 24626 del 24/06/2022, A.; Sez. 6, n. 31224 del 0908/2021, P.).
Queste sentenze precisano che il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrà ottenere la liquidazione dei propri compensi, rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
La deroga dell’applicazione del principio di soccombenza non sarebbe, peraltro, irragionevole, ben potendo trovare giustificazione razionale nell’interesse dello Stato di evitare i costi di esazione del credito nei confronti di chi già risulta privo di adeguati redditi.
Questo orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 15144 del 6 marzo 2025, R., non massimata, della Quinta sezione penale, richiamata dal ricorrente.
Secondo questa sentenza, l’art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 limita espressamente la possibilità di condannare l’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all’ipotesi nella quale l’imputato non sia stato parimenti ammesso a detto beneficio.
La previsione dell’art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, prevale sulla disciplina generale enunciata dell’art. 541 cod. proc. pen., in quanto lex posterior e lex specialis.
3.6. Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell’Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l’imputato stesso sia stato condannato (Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 – 01; Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211 – 01; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457 – 01; Sez. 5, n. 32871 del 17/07/2008, Cutrone, Rv. 242026 – 01; cfr. anche: Sez. 6, n. 20555 del 09/04/2024, M.).
Queste sentenze rilevano che l’Erario può anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, sicché lo stesso non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell’imputato, spese che sono conseguenza della sua soccombenza (Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211 – 01).
Secondo quanto sancito dall’art. 74 d.P.R. n. 115 del 2002, lo Stato è infatti tenuto a sostenere solo le spese che sono necessarie alla difesa dell’imputato (o dell’altra parte ammessa al beneficio), giacché si sostituisce a costoro, attesa la loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire loro il diritto inviolabile alla difesa, ai sensi dell’art. 24, secondo e terzo comma, Cost., con la conseguenza che l’obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono appunto connessi alla difesa dell’imputato (Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 – 01).
L’espressione «l’onorario e le spese agli avvocati» di cui all’art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Sez. 5, n. 32871 del 17/07/2008, Cutrone, Rv. 242026 – 01).
La previsione di cui all’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, non assume un carattere di eccezionalità, ma disciplina piuttosto modalità di pagamento applicabili anche a casi analoghi a quello espressamente contemplato, quale quello dell’ammissione al gratuito patrocinio sia dell’imputato che della parte civile, che, pertanto, deve trovare applicazione anche in questo caso (Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 – 02).
Secondo le sentenze che propugnano questo orientamento, dunque, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell’Erario, delle spese processuali da quest’ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato (Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 – 01; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 – 02).
L’ammissione al gratuito patrocinio non esclude, infatti, in via generale, la disponibilità di redditi, ancorché ridotti, con cui poter fronteggiare, anche con varie modalità, spese diverse da quelle direttamente correlate alla difesa (in questo senso: Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 – 02).
3.7. Il Collegio ritiene di aderire al secondo e maggioritario orientamento.
L’art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce la mera riproposizione, nella logica del testo unico, del previgente art. 14, commi da 1 a 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217/1990, come modificata dalla legge 27 settembre 2001, n. 134.
Questa disposizione, intitolata, come nella formulazione previgente, «Pagamento in favore dello stato», in tutti i suoi commi stabilisce che se una parte (querelante, parte civile, imputato) è risultata soccombente rispetto ad altra ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna al pagamento delle spese va pronunciata in favore dello Stato, in quanto quella parte non ha sostenuto e non sosterrà alcun onere processuale.
Questa ratio di sistema fonda l’applicabilità in via analogica dell’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 anche nel caso di specie, non espressamente disciplinato dal legislatore.
L’ammissione al gratuito patrocinio, dunque, non esclude di per sé l’applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 541 cod. proc. pen., ma impone solo che, in caso di soccombenza dell’imputato rispetto alla parte civile, ove entrambi siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese dovute alla parte civile sia effettuato in favore dell’Erario.
L’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, del resto, non lo esonera definitivamente dal pagamento delle spese processuali (e non deroga alla responsabilità patrimoniale sancita dall’art. 2740 cod. civ.), in quanto l’art. 111 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede il recupero nei confronti dell’imputato delle spese di cui all’art. 107, in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera d), e comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
La condanna dell’imputato, pur ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a pagare in favore dello Stato le spese processuali dovute alla parte civile (e alla stessa erogate dall’Erario) costituisce, dunque, un titolo esecutivo azionabile qualora il patrocinio a spese dello Stato sia revocato, in quanto ab origine difettavano le condizioni per l’ammissione o siano sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali rilevanti, o, anche dopo la definizione del processo, le condizioni di indigenza dell’imputato siano superate.
4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al pagamento delle spese in favore della parte civile, che deve essere disposto in favore dello Stato.
Cass. pen., VI, ud. dep. 07.10.2025, n. 33136