1.Il primo motivo è infondato.
2.Giova preliminarmente riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico.
Ai sensi dell’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.), l’appello in materia cautelare è presentato nella cancelleria del Tribunale competente con le forme di cui all’art. 582 cod. proc. pen. A sua volta l’art. 582 cod. proc. pen. prevede che l’atto di impugnazione sia presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’art. 111-bis cod. proc. pen., che prevede che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, è stato introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia, l’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-quater, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico, ivi comprese quelle sul deposito telematico, prevedendo che dette disposizioni si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo art. 87.
Il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 è stato emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) che, all’art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
Il citato art. 3 è stato sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, recante Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime.
Ebbene, il decreto ministeriale n. 217 del 2023, come modificato dal decreto n. 206 del 2024, introduce l’obbligo di deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
In particolare, l’art. 3, comma 1, ha previsto che, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba aver luogo con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen. negli uffici giudiziari della procura della repubblica presso il tribunale, della procura europea, del tribunale ordinario limitatamente all’ufficio del G.I.P., della procura generale presso la Corte di appello limitatamente al procedimento di avocazione. L’art. 3, comma 2, d.lgs. cit. ha previsto che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, i difensori possano depositare atti, documenti e richieste con modalità telematiche negli uffici giudiziari della Corte di appello, del tribunale ordinario, del giudice di pace, della procura generale presso la Corte di appello, della procura della repubblica presso il Tribunale, della procura europea.
L’art. 3, comma 7, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, per i soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408,409,410,411 e 415 cod. proc. pen., nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. L’art. 3, comma 8, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, anche per i difensori, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2 e nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408,409,410,411 e 415 cod. proc. pen., nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. e della nomina, rinuncia o revoca del mandato di cui all’art. 107 cod. proc. pen.
Per quanto attiene la specifica materia delle impugnazioni cautelari, l’art. 3 comma 3 d.lgs. cit. ha poi espressamente previsto il doppio binario di deposito (telematico ed analogico) sino al 31 dicembre 2025.
La stessa circolare del Ministro della Giustizia del 26/01/2023 specifica chiaramente (nella parte dedicata al regime intertemporale) che sino alla scadenza del termine indicato all’art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l’atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
L’ultrattività della disciplina dettata dall’art. 582, comma 1 – nella formulazione previgente alla riforma – comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private.
3.Nel caso di specie, l’impugnazione del P.M. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 15 febbraio 2024, è stata depositata in modalità analogica cartacea presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Firenze in data 20 febbraio 2024.
3.1.Tale modalità era consentita dalla normativa transitoria, sopra riportata, e pertanto correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione avanzata dal ricorrente.
3.2.Manifestamente infondata è poi la doglianza inerente l’avvenuto deposito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. a mezzo di soggetto privo di delega.
È infatti consolidato il principio per cui l’impugnazione può essere presentata a norma dell’art. 582 cod. proc. pen., richiamato dal combinato disposto degli artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen., anche a mezzo di “persona incaricata” addetta all’ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l’atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell’atto presuppone un’attività di verifica dell’identità dell’incaricato, il quale svolge un’attività meramente materiale nell’ambito delle funzioni dell’ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell’ufficio stesso (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 02; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 222920 – 01).
4.Il secondo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato.
Ripetutamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (per tutte: Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 e Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Tanto premesso in linea generale, va osservato che l’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, e non è manifestamente illogica, né contraddittoria: il Tribunale del riesame ha in particolare ritenuto che il rischio di recidivanza, pure individuato come sussistente dal G.I.P. di Prato nell’ordinanza emessa il 15 febbraio 2024, non fosse fronteggiabile con misure non custodiali, attesa la spiccata indole criminale dello J., desumibile sia dalla gravità del fatto per cui si procede, peraltro commesso mentre l’indagato si trovava sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. per reati in materia di stupefacenti e armi, sia in considerazione della personalità del prevenuto, privo di lecite fonti di sostentamento.
Prive di pregio appaiono le generiche doglianze difensive, che lamentano esclusivamente la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del tempo trascorso dai fatti.
A margine della considerazione che detti fatti, risalenti al febbraio 2024, appaiono comunque di recente commissione, il Tribunale ha altresì evidenziato come, successivamente all’applicazione della misura non custodiale in atto, lo J.B. sia stato iscritto in tre procedimenti penali per fatti commessi dal 5 marzo 2024 al 24 marzo 2024 e, in relazione a reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione, è stato condannato dal Tribunale di Prato alla pena di mesi otto di reclusione.
Del tutto congrua e logicamente argomentata appare pertanto la conclusione cui è giunto il Tribunale in ordine all’assoluta inidoneità di misure non custodiali, quale quella del divieto di dimora nelle province di Prato, Pistoia e Firenze applicata al ricorrente, a fronteggiare nel caso di specie le esigenze cautelari «perché il rispetto delle prescrizioni ad esse connesse è totalmente rimesso alla capacità di autodeterminazione dell’indagato, su cui, come si è ampiamente detto, non può farsi alcun serio affidamento, considerato che l’indagato ha commesso i reati per cui si procede quando si trovava sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. e poco dopo, quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora ne ha commessi altri della stessa specie di quelli per cui si procede».
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Conseguendo, alla presente decisione, il ripristino di una misura cautelare, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di un estratto del provvedimento al pubblico ministero, per la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.
Cass. pen., I, ud. dep. 10.09.2025, n. 30521